Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-07-2011, n. 28045

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 6 aprile 2009, e depositata il 21 aprile 2009, la Corte d’Appello di Napoli, ha applicato agli imputati ( P.G., D.V., P.C. e A.), incolpati di varie contravvenzioni edilizie (reati dichiarati prescritti in grado d’appello) e (capo e) dell’accusa) anche del delitto di cui all’art. 110 c.p., art. 59 c.p. comma 2, e art. 349 c.p., comma 2, per quest’ultimo reato, la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione nonchè la multa di Euro 266,00, ciascuno, senza differenziare il trattamento punitivo, nonostante che soltanto ai primi due ( P.G. e D.V.) fosse stata contestata la qualità di custodi giudiziari, oltre che la qualità comune di committenti le opere abusive;

che tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, limitatamente al detto capo e), chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per omessa motivazione e sua illogicità nella parte in cui era stata disattesa la richiesta di differenziazione delle pene in rapporto alla qualità cumulate solo dai primi due imputati.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e deve – pertanto – essere dichiarato inammissibile;

che, nella specie, i ricorrenti non spiegano perchè il mero possesso della qualità di custodi avrebbe dovuto comportare per alcuni di essi un trattamento punitivo differenziato senza, al contempo, considerare l’apporto di ciascuno nella qualità di committente delle opere abusive;

che, infatti, i prevenuti (come ha esposto il giudice di appello) avevano tutti il medesimo interesse alla realizzazione dell’opera abusiva (per realizzare comuni esigenze commerciali), su un terreno di comune proprietà, ove erano stati trovati in distinte occasioni, e in relazione al quale manufatto avevano, tutti, presentato istanza di sanatoria;

che, di conseguenza, non contenendo il ricorso alcun elemento per differenziare tali condotte sul piano concreto, esso va dichiarato inammissibile e gli imputati condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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