Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 18-07-2011, n. 28448

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Oggetto del ricorso è la supposta abnormità del provvedimento con cui il Tribunale di Palmi ha, pur succedendo alla valutazione già espressa dal GIP., ulteriormente sindacato la legittimità della scelta processuale dell’adozione del rito immediato.

La memoria difensiva trasmessa per l’odierna udienza lamenta la mancata notificazione al prevenuto dell’impugnazione promossa dal Pubblico Ministero.

Quest’ultima eccezione è infondata.

In materia di impugnazioni, l’omessa notificazione all’imputato del ricorso per cassazione, proposto da altra parte, non da luogo all’inammissibilità del gravame, nè impone di dare corso alla notifica non eseguita, quando risulti, in capo al destinatario, la conoscenza dell’atto di impugnazione.

Manca, del resto, ogni dimostrazione della mancata conoscenza del ricorso in capo al prevenuto, ritualmente avvisato della presente udienza per cui ha anche rimesso alla Corte memoria difensiva.

Venendo all’oggetto principale del ricorso, la Corte ritiene abnorme il provvedimento del Tribunale di Palmi.

In tema di giudizio immediato, una volta disposto il rito, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all’adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al G.i.p. al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M., poichè l’unico controllo possibile dopo l’ammissione del rito immediato, anche in sede di legittimità, è quello concernente l’espletamento del previo interrogatorio dell’imputato (giurisprudenza costante, cfr. da ultimo Cass. Sez. 6, 10 gennaio 2011, C, CED Cass. Rv.

249463).

Dunque il provvedimento si colora di abnormità ed è ammissibile l’impugnazione sul medesimo. Esso viene annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palmi per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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