Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
F.V., ritenuto responsabile di due episodi di ragion fattasi e lesioni volontarie in danno del fratello e della madre, ricorre avverso la sentenza della corte di appello di Napoli del 29 aprile 2010, che in parziale riforma di quella di primo grado, derubricata l’estorsione contestata nel capo a) nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ribadiva l’affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado, rideterminando la pena complessiva in misura inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado, ma partendo da pena base di gran lunga maggiore, applicando per i reati satelliti frazioni di pena a loro volta maggiori di quelle quantificate dal primo giudice.
Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata perchè pronunciata in violazione del divieto di reformatio in pejus.
Osserva infatti che il primo giudice, partendo dalla pena base di anni tre e mesi quattro di reclusione per il capo a), che contemplava originariamente un’estorsione, aveva aggiunto un mese per ciascuno degli altri reati.
La sentenza impugnata, derubricato il capo a), ha ritenuto più grave il capo d) – lesioni aggravate – e quantificata perciò la base in anni uno.
Per ciascuno degli altri tre episodi criminosi ha ritenuto poi di irrogare mesi quattro di reclusione.
Il ricorso è fondato.
La corte territoriale, una volta derubricata in ragion fattasi l’estorsione contestata al capo a) della rubrica, ha ritenuto reato più grave le lesioni aggravate contestate al capo d), determinando la pena base in quella di un anno di reclusione, ma le frazioni di pena per i reati satelliti sono state determinate inammissibilmente in misura ben maggiore di quella quantificata in primo grado, in violazione del divieto di reformatio in pejus, come dedotto dal ricorrente (Cfr. S.U. 27 settembre 2005 n. 40910 – Rv 232066).
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà a rideterminare la pena, facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite su citata.
P.Q.M.
La Corte annulla l’impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame in punto di pena.
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