Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede l’annullamento del verbale n. 19 redatto, nella seduta del 16.04.2009, dalla II Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Palermo, nella parte in cui attribuisce alle prove scritte della ricorrente un punteggio insufficiente, pari complessivamente a 76 punti; del conseguenziale elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2008, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato nella parte in cui esclude la ricorrente; del provvedimento redatto il 09.06.2009 dalla Commissione di esami presso la Corte d’Appello di Catanzaro con cui si comunica, in data 16.06.09, che la ricorrente non ha superato le prove scritte degli esami di avvocato, sessione 2008.
Il ricorso contiene le seguenti censure:
illegittimità della composizione della sottocommissione esaminatrice, difetto di motivazione, irragionevolezza del giudizio negativo, dimostrabile, in concreto, con allegazione di parere pro veritate redatto da docente universitario sugli elaborati della ricorrente ed, in astratto, desumibile dai risultati di eccellenza conseguiti dall’interessata in altre selezioni.
Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con il primo motivo di doglianza si censura l’illegittima composizione della sottocommissione che procedette alla correzione degli elaborati del ricorrente, per la partecipazione alle operazioni di correzione di un membro il cui nominativo non era incluso nel decreto di nomina della sottocommissione.
La doglianza non può essere accolta. Osserva in proposito il Collegio che, come più volte affermato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 8 luglio 2004 n. 6155 e Tar. Napoli, sez VIII, 29 luglio 2008, n. 9544) il comma 5 dell’art. 22 del R.D.L. 1578/1933 ha codificato il principio della fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni forensi, proprio in considerazione degli alti profili professionali che caratterizzano le varie categorie dalle quali vengono tratti i commissari. Inoltre in sede di funzionamento delle singole sottocommissioni non occorre una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione dei vari membri.
Con una seconda censura si deduce il difetto di motivazione, per insufficienza del solo voto numerico a sorreggere un giudizio di inidoneità in assenza di esternazione delle ragioni del voto.
La censura è infondata, dovendosi ritenere, sulla scorta di oramai consolidata giurisprudenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, che anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, qualora siano stati predeterminati i criteri di valutazione, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione). Essa assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima della valutazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione degli elaborati in forma numerica (Consiglio Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913).
Nella fattispecie i criteri di valutazione, sufficientemente precisi, risultano fissati dalla commissione centrale in data 18.12.2008 e recepiti espressamente dalla sottocommissione esaminatrice, come da verbale del 16.4.2009, per cui deve concludersi per la completezza ed adeguatezza della valutazione.
Neppure le ulteriori censure dedotte provano l’irragionevolezza e, quindi, l’illegittimità del giudizio negativo espresso.
I c.d. pareri pro veritate prodotti dagli interessati al fine di confutare il giudizio di una Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato sono, infatti, irrilevanti, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni dalla stessa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quali che siano la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie oggetto di esame (cfr. T.A.R. Sardegna Sez. I 1627 – 5 novembre 2009).
Parimenti irrilevanti, per il giudizio sul provvedimento impugnato, sono i risultati eccellenti riportati dall’interessata in altre procedure selettive, come pure il curriculum studiorum della stessa.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato per infondatezza.
Le spese di causa devono essere compensate tra le parti, tenuto anche conto del differente orientamento espresso da questo TAR nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore
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