Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Belluno, con le ordinanze n. 28, 29, 30 e 31 emesse il 05/11/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di R.E. e Ro.Ti., della srl Limana Costruzioni, di Bi.Gi. e Nice srl di M. R. e F.N., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 12/10/010 dal Gip del Tribunale di Belluno ed avente per oggetto molteplici immobili, ubicati come in atti; il tutto in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c) – accoglieva le istanze di riesame, ordinando la restituzione degli immobili agli aventi diritto.
Il PM presso il Tribunale di Belluno proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il PM ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che il sequestro preventivo de quo – disposto ai sensi sia del primo che dell’art. 321 c.p.p., comma 2 – era legittimo ed andava mantenuto. Gli immobili sottoposti a sequestro erano stati realizzati in palese violazione del vincolo di inedificabilità assoluta dell’area circostante l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane; il tutto ex delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/77 d L. n. 319 del 1976, art. 2 e successive modifiche. Trattavasi di vincolo indicato con asterisco nella tavola otto del PRG; conosciuto e/o conoscibile ai proprietari degli immobili in via di realizzazione. manufatti in questione erano passibili di confisca obbligatoria, ricorrendo il reato di lottizzazione abusiva. In ordine agli stessi (immobili) sussisteva anche il pericolo del protrarsi delle conseguenze del reato in relazione alla prosecuzione dei lavori per le opere non ancora ultimate; all’aggravio del carico urbanistico;
alla tutela della salute degli occupanti gli edifici.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa di R.E. presentava, in data 26/05/011, memoria difensiva con la quale chiedeva la inammissibilità del ricorso.
Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 07/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
Il Gip del Tribunale di Belluno, con decreto emesso il 12/10/010, disponeva il sequestro preventivo degli immobili ubicati come in atti, ricorrendo il fumus commissi delicti relativo sia al reato di lottizzazione abusiva, sia quello di costruzione abusiva D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b e c) stante il vincolo di inedificabilità assoluta inerente alla fascia di rispetto circostante l’area dell’impianto di depurazione. Il periculum in mora veniva ravvisata sia nella necessità di garantire la confisca delle opere abusive in caso di condanna per il reato di lottizzazione abusiva, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 2, sia nella necessità di evitare il protrarsi e/o l’aggravarsi delle conseguenze del reato, in riferimento alla ultimazione delle opere ancora in fase di realizzazione; all’aggravio del carico urbanistico ed alle conseguenze dannose per gli occupanti degli immobili, derivante dalle emissioni nocive riconducibili all’impianto di depurazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale del Riesame, nelle ordinanze in esame (n. 28, 29, 30, 31 del 05/11/010), pur ritenendo che sussisteva il reato di lottizzazione abusiva, escludeva la legittimità del sequestro ai fini della confisca ( art. 321 c.p.p., comma 2) non essendo provato, allo stato degli atti, una condotta colposa degli attuali proprietari degli immobili quanto al concorso nel reato di lottizzazione abusiva.
Escludeva, altresì, il periculum in mora, ex art. 321 c.p.p., comma 1 comma, non ravvisandosi nè l’aggravio del carico urbanistico, nè eventuali ulteriori conseguenze dannose attinenti alla tutela della salute degli occupanti dell’immobile. Trattasi di motivazione apparente ed apodittica per le seguenti ragioni:
1. La presenza del depuratore, con conseguente vincolo assoluto di inedificabilità nella fascia di rispetto di mq. 100, circostante il depuratore, era fatto noto e conoscibile con l’ordinaria diligenza a tutti i committenti lo acquirenti degli immobili in esame; per cui la loro asserita buona fede, nelle condotte degli stessi, risulta allo stato un assunto ingiustificato;
2. Il periculum in mora, in relazione alla previsione di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1 – attinente alla prosecuzione delle opere abusive, all’aggravio del carico urbanistico, alla tutela della salute pubblica in riferimento alle emissioni potenzialmente dannose derivanti dall’impianto di depurazione – veniva escluso dal Tribunale di Belluno mediante la mera negazione dello stesso (periculum in mora), senza fornire però indicazione specifica delle ragioni che in concreto rendevano plausibile il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame.
Trattasi di carenza assoluta di motivazione su punti fondamentali della decisione, con conseguente nullità delle ordinanze, ex art. 606 c.p.p., lett. c).
Vanno annullate, pertanto, le ordinanze n. 28, 29, 30, 31 del Tribunale di Belluno in data 05/117010 con rinvio a detto ufficio per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Belluno.
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