T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-07-2011, n. 1072

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale del 25 giugno 2009 emesso dalla Corte di appello di Catanzaro, che, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di euro 4.125,00, a titolo di danni non patrimoniali oltre interessi legali a far data dalla domanda di soddisfo e delle spese di giudizio liquidate in euro 1.250,00.

2.- Il ricorso è fondato.

Sul punto, l’art. 112, lettera c), cod. proc. amm. prevede che sono suscettibili di giudizio di ottemperanza le sentenze del giudizio ordinario passate in giudicato "e i provvedimenti ad esse equiparati".

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento condivisibile, ha già avuto modo di stabilire che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n.89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato (ex plurimis, Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2010, n. 9541) e dunque può ritenersi, ai sensi del citato art. 112, equiparabile alla sentenza.

Chiarito ciò, nella specie l’amministrazione resistente risulta inadempiente.

Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento della somma dovuta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, o un suo delegato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie il ricorso e per l’effetto

a) dichiara l’obbligo dell’amministrazione resistente statali di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;

b) nomina il Prefetto o un funzionario da lui delegato, affinchè provveda in caso di inutile scadenza del termine assegnato al Ministero, al quale deve essere corrisposto, in caso di intervento, la somma di euro 1.000,00 da parte dell’amministrazione inottemperante

c) condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrenti delle spese di lite liquidate nella misura complessiva di euro cinquecento euro, oltre accessori come per legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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