Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Ricorrono per cassazione, per tramite del difensore, R.L. e R.S. avverso l’ordinanza in data 18 giugno 2010 del GIP del Tribunale di Bologna con cui era stata loro applicata la misura cautelare della custodia in carcere, quali indiziati del delitto di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver ceduto singole dosi e quantitativi imprecisati di cocaina a numerosi tossicodipendenti; fatti condensati in tredici distinti capi di imputazione e commessi dagli indagati, in taluni casi, anche in concorso, in Bologna dal 26 febbraio al 3 aprile 2010.
I gravi indizi di colpevolezza erano dal GIP, desunti:
– dalle numerose conversazioni intercettate tra gli indagati ed i consumatori di sostanze stupefacenti, aventi ad oggetto la fissazione di appuntamenti per la conclusione delle rispettive cessioni delle dosi, a titolo oneroso;
– dalle dirette verifiche di tali "incontri" effettuate dai Carabinieri che avevano proceduto, nelle medesime circostanze, anche al sequestro dello stupefacente appena ceduto ed a perquisizioni domiciliari a carico degli stessi indagati;
– dalle sommarie informazioni rese dagli acquirenti, che avevano consentito l’identificazione dei responsabili, in taluni casi anche riconosciuti in fotografia dinanzi ai Carabinieri.
Il pericolo di reiterazione del reato, conseguente alla sistematicità ed al facile accesso a canali di approvvigionamento cospicuo di sostanza stupefacente "all’ingrosso" nonchè alla dimostrata professionalità nell’attività capillare di spaccio (ostativa al riconoscimento della speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) aveva indotto il GIP all’applicazione della custodia inframuraria quale unica misura cautelare concretamente efficace allo scopo, avendo peraltro gli indagati trasformato la loro casa di abitazione, come rivelato dalle perquisizioni domiciliari eseguite, in una vera e propria " centrale di spaccio".
Deducono i ricorrenti vizi di violazione della legge sostanziale e processuale nonchè di illogicità della motivazione.
Il GIP, a fronte dell’ attività illecita, integrata da spaccio al minuto di quantitativi modestissimi di sostanza stupefacente eseguita secondo un modus operandi semplice e rudimentale, in un periodo di tempo compreso tra il febbraio e l’aprile 2010 avrebbe omesso di motivare, secondo il difensore degli indagati, in ordine all’applicabilità della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non incompatibile con la reiterazione delle suddette condotte illecite.
Ed avrebbe altresì omesso, in violazione dell’obbligo di puntuale qualificazione dell’addebito, prescritto dagli artt. 272 e 273 cod. proc. pen., di verificare, in via gradata, l’attualità delle esigenze cautelari e l’eventuale concedibilità della sospensione condizionale della pena in rapporto ai reati ascritti agli indagati nonchè l’imprescindibilità della disposta restrizione in carcere, a fronte della tutelabilità di dette esigenze mediante l’applicazione di misura cautelare meno afflittiva.
Instano conclusivamente i ricorrenti per l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Motivi della decisione
I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno quindi giudicati inammissibili. Preliminarmente deve osservarsi che le ordinanze applicative di misure cautelari personali possono essere direttamente impugnate con ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., comma 2 esclusivamente per violazione di legge. Orbene, dopo l’espresso richiamo alla "violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)" (concernente invero il vizio motivazionale), di cui all’incipit del testo dei ricorsi, il difensore assume che "l’ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna si connota di illogicità argomentativa relativamente alla valutazione di attualità delle esigenze cautelari in relazione al tempo decorso fra momento applicativo e data di cessazione delle condotte contra jus" denunziando poi, in riferimento all’asserita mancata verifica dell’eventuale applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e della qualificazione giuridica dei fatti prospettata dal Pubblico Ministero, "l’assenza evidente di motivazione".
A tale stregua non può che rilevarsi l’inammissibilità dei ricorsi, difettando peraltro, in concreto, qualsivoglia ipotesi di totale difetto di motivazione (vizio, com’è noto riconducibile alla violazione di legge) come dimostrato dalle diffuse e puntuali argomentazioni enunciate dal provvedimento impugnato di cui si è dato testè conto in parte narrativa alla quale si fa diretto rinvio ad evitare inutili quanto tediose ripetizioni.
Nè infine ricorre alcuna delle lamentate ipotesi di inosservanza o di erronea applicazione di talune disposizioni codicistiche relative alla qualificazione giuridica dei fatti; all’esclusione della configurabilità degli stessi in termini di condotte di lieve tenuità; alla verifica dell’attualità delle esigenze cautelari;
all’esclusione della prospettabilità di una prognosi favorevole ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, peraltro da escludersi quoad poenam, attesa l’entità del minimo edittale della pena detentiva prevista D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, degli stessi ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, per ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 – ter.
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