T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 26-07-2011, n. 1528 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso notificato il 29 giugno 2010 e depositato il 21 luglio seguente il sig. A.S., titolare dell’omonima impresa, espone che, con decreto ingiuntivo n. 75/08 indicato in epigrafe è stato ingiunto al Comune di Partinico di corrispondergli la somma di euro 10.453,13, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2001 fino al soddisfo, e il pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 641,50 oltre accessori di legge); detto decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo per mancata opposizione; peraltro, il Comune di Partinico ha provveduto, con bonifico del 20 agosto 2008, al pagamento solo della somma di euro 9.007,78, restando così debitore di euro 1.445,35 per sorte capitale, degli interessi e delle spese liquidate in decreto;

– premesso quanto sopra, e dolendosi che l’Amministrazione non abbia provveduto al saldo neppure dopo la notifica in data 20 gennaio 2009 di apposito atto di messa in mora, il ricorrente ha chiesto che venga fissato un termine per la completa esecuzione, e che, per il caso di persistente inadempimento, venga nominato un commissario ad acta;

– il Comune di Partinico, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti;

– nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2011 la trattazione del ricorso è stata rinviata per la necessità di integrazione documentale (attestazione dell’intervenuta esecutività del d.i. in questione), ciò cui ha provveduto la difesa attrice con il deposito di fascicolo aggiuntivo direttamente nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2011, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che:

– per consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza (da ultimo, Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2009, n. 193; id., 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713); e detto principio, elaborato dalla giurisprudenza, è ora recepito dal codice del processo amministrativo, che all’art. 112 stabilisce che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 febbraio 2011, n. 164; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 dicembre 2010, n. 36007);

– con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa che: a) il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo – Sezione distaccata di Partinico n. 75/08 del 27 maggio 2008, della cui completa esecuzione si tratta, è stato, all’atto dell’emanazione, dichiarato provvisoriamente esecutivo (per essere, poi, dichiarato definitivamente esecutivo, per mancata opposizione, con decreto n. 591 del 1° aprile 2011: v. copia in atti), e in data 19 giugno 2008 è stato munito della formula esecutiva; b) in tale forma è stato notificato al Comune di Partinico il 20 giugno 2008; c) risultano osservate le formalità di cui all’art. 90 del r.d. 642/1907 (applicabile ratione temporis), con la notifica al Comune, successivamente al d.i. in forma esecutiva, come sopra specificato, di apposito atto di messa in mora, in data 20 gennaio 2009, con l’assegnazione del termine di trenta giorni per l’adempimento; d) è decorso il termine dilatorio di 120 giorni, di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996 e s.m.i., dalla notifica al Comune di Partinico del d.i. provvisoriamente esecutivo (20 giugno 2008) alla data (21 luglio 2010) di instaurazione del presente giudizio con il deposito del ricorso in esame;

– in mancanza di contestazioni sul punto – avuto anche riguardo al comportamento del Comune intimato, che non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire atti od osservazioni -, è da ritenere incontroverso che, come addotto, al decreto ingiuntivo di che trattasi non sia stata data completa esecuzione da parte dell’Ente obbligato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, va ordinato al Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare completa esecuzione al giudicato di cui al decreto ingiuntivo in parola, per quanto ancora residua, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti ancora dovute, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;

– per il caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario comunale dello stesso Comune di Partinico, affinché, su istanza dell’interessato, e constato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari, nell’ulteriore termine di giorni trenta;

– le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, secondo la liquidazione in dispositivo;

– copia della presenta sentenza va trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte di Conti per la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) accoglie il ricorso, e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare completa esecuzione, per quanto ancora residua, al giudicato nella stessa epigrafe indicato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

b) per l’ipotesi di perdurante inadempimento alla scadenza del termine come sopra assegnato, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione;

c) condanna il Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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