Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti di P.D. dalla competente autorità giudiziaria romena per l’esecuzione della sentenza di condanna a tre anni e otto mesi di reclusione, pronunciata il 23 gennaio 2004 del Tribunale di Focsani, per diversi reati di furto commessi ai danni di società commerciali e, per l’effetto, ne ha disposto la consegna allo Stato emittente.
La Corte d’appello premette che il mandato d’arresto ha i requisiti richiesti dalla L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 5, e art. 6, comma 1, e che i fatti ascritti all’estradando costituiscono reato per la legge italiana. Pone in rilevo ancora la Corte territoriale che non ricorrono ragioni ostative previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 e che la documentazione supplementare risulta il regolare svolgimento del processo e la motivazione della condanna.
E’ stata, infine, respinta la richiesta del difensore d’ufficio avv.to Zannetti di modifica della custodia cautelare in carcere, in quanto tale misura è apparsa l’unica idonea a evitare il pericolo di fuga, fondato sulla reiterazione dei reati commessi nel giro di poco tempo tra il dicembre e il gennaio 2003. 2. Ricorre e P.D. deduce:
– Violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 4, e art. 17 comma 1, artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto, nonostante l’avviso di fissazione d’udienza notificato al difensore d’ufficio e all’interessato indicasse per la trattazione del processo l’udienza del giorno 4 dicembre 2007 alle ore 11, la Corte d’appello ha chiamato la causa alle ore 10,10 e, in assenza dell’avv.to Zannetti ab origine nominato difensore d’ufficio, ha nominato altro difensore in sua sostituzione e ha deciso sulla consegna, leggendo la sentenza alle ore 10,30; tutto ciò risulta dal verbale d’udienza, aperto alle 10,10 e chiuso alle 10,35 del 4 dicembre 2007. L’avv. Zannetti, presente in aula d’udienza alle ore 11,00 e messo a conoscenza dell’avvenuta decisione della causa, ha fatto attestare la presenza, come risulta dal documento allegato al ricorso;
– con un ultimo motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, in quanto non risulta la precisa indicazione delle condizioni per la consegna e manca ogni riferimento alla consistenza del quadro probatorio posto a fondamento della condanna per la quale è poi stata richiesta la consegna. Non vi è stato l’accertamento del rispetto dei requisiti minimi richiesti per il corretto svolgimento del processo all’esito del quale è stata pronunciata condanna.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale rispetto agli altri, è fondato.
Come noto, il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all’esigenza di assicurare la continuità dell’assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell’imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dell’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria (Sez. un., 11 novembre 1994, dep. 19 dicembre 1994, n. 22).
Questa Corte si è poi espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che In base al principio di immutabilità del difensore d’ufficio, è illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell’imputato; non vi è invece motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva (Sez. 1^, 17 marzo 2005, dep. 19 maggio 2005, 19037, Sez. 1^, 2 dicembre 2004,dep. 20 gennaio 2005, n. 1616; Sez. 2^, 2 novembre 2003, dep. 17 dicembre 2003, n. 48238; Sez. 6^, 25 ottobre 2000, dep. 1 dicembre 2000, n. 12550).
2. Nonostante l’avviso L. n. 69 del 2005, ex art. 10, comma 4, indicasse che la decisione sulla richiesta di consegna e sull’istanza di revoca della misura sarebbero state trattate alle ore 11 del giorno 4 dicembre 2007, il processo è iniziato alle 10,10 e si è concluso alle 10,30 con la contestuale lettura della sentenza, come riportato nel verbale d’udienza. Agli atti vi è altresì l’attestazione del Cancelliere della presenza dell’avv.to Zannetti in aula d’udienza alle ore 11 del 4 dicembre 2007.
La trattazione del processo in ora diversa da quella indicata nell’avviso d’udienza, ritualmente notificato L. n. 69 del 2005, ex art. 10, comma 4, e la sostituzione del difensore d’ufficio, poi comparso all’ora stabilita, con altro senza che ricorressero le condizioni stabilite dall’art. 97 c.p.p., comma 5, configura nel caso de quo una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1.
La decisione sulla richiesta di consegna, sebbene debba essere trattata in camera di consiglio, richiede la presenza obbligatoria del Procuratore generale e del difensore e quella facoltativa dell’interessato, in quanto la L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 1, prevede che "la Corte d’appello decide….sentiti il procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna".
La sostituzione del difensore d’ufficio che aveva già svolto attività nell’interesse del proprio assistito con la presentazione dell’istanza di revoca della misura cautelare, senza giustificato motivo e in violazione dell’art. 97 c.p.p., comma 5, ha in realtà privato l’interessato del difensore ab origine nominato e non comparso perchè l’udienza è stata tenuta in ora diversa e in anticipo rispetto a quella indicata nell’avviso notificato.
Ne consegue che è stato omesso l’avviso dell’anticipazione dell’ora dell’udienza di comparizione al difensore d’ufficio e la sua mancata presenza non ne avrebbe potuto comportare, per le ragioni anzidette, la sostituzione e la trattazione del processo, bensì soltanto l’inizio dell’udienza all’ora indicata nell’avviso notificato. Si è così verificata in concreto una lesione del diritto di difesa e una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1. 3. La sentenza impugnata va annullata e, a norma dell’art. 22, comma 6, va disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
La nullità della decisione sulla consegna non comporta L. n. 69 del 2005, ex art. 21 la perdita di efficacia delle custodia cautelare che si verifica soltanto quando la Corte d’appello non decide entro il termine stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2.
Si tratta di regula iuris analoga a quella enunciata dalle Sezioni unite in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, secondo cui la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare a norma dell’art. 309, comma 10, si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell’ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. un., 12 febbraio 1993, dep. 6 maggio 1993, n. 2;
Sez. un., 27 giugno 2001, dep. Il settembre 2001, n. 33540).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
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