Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-12-2011, n. 26511 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’ufficio del registro notificò alle parti venditrici del rogito Mariconda 37891/85 accertamento di imposta complementare invitti. Il maggior valore accertato fu ridotto dalla CTP adita dai contribuenti, e riaumentato dalla CTR su appello dell’ufficio. Avverso la sentenza d’appello ricorsero alla commissione centrale alcuni dei soccombenti, che ottennero l’annullamento dell’atto impositivo, ma non T. F., nei cui confronti fu notificata cartella di pagamento dell’imposta definita in relazione al giudicato formatosi nei suoi confronti. Ella impugnò l’atto di liquidazione, invocando il giudicato favorevole ottenuto dai coobbligati. Il ricorso fu accolto in primo grado e respinto in appello. La T. ricorre per la cassazione di tale ultima decisione. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso deduce violazione di legge ed – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis – si conclude col quesito: "Se il combinato disposto di cui agli artt. 1306 e 2909 cod. civ. in relazione alla L. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 6 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2 consenta all’amministrazione finanziaria di esigere a carico di uno dei contribuenti soggetti passivi in solido dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili (INVIM), rimasto parzialmente soccombente nei confronti di detta amministrazione in forza di una pronuncia passata in giudicato, l’intero importo oggetto di un accertamento di valore dichiarato illegittimo ed integralmente annullato in forza di un diverso giudicato reso tra la medesima amministrazione ed un altro coobbligato solidale.

Il quesito deve avere risposta affermativa. Con numerose conformi pronunce, dalle quali gli argomenti sviluppati col ricorso non inducono a discostarsi, questa corte ha invero affermato che il principio del giudicato riflesso, per cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, può essere invocato solamente da un soggetto che non sia diretto destinatario di un diverso e contrario giudicato formatosi nei suoi confronti, dovendosi in tal caso far prevalere l’efficacia diretta del giudicato che personalmente lo riguarda su quella riflessa della pronuncia concernente altri coobbligati (134/2003, 12401/2003, 18025/2004, 1589/2006, 2881/2008, 8169/2011).

Va quindi respinto il ricorso, e condannato il ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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