Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di P.R. con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 19.1.2011 per il reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p., commesso il (OMISSIS) quale titolare di due agenzie di pratiche automobilistiche consegnando una somma di denaro a N. A., funzionario esaminatore della Motorizzazione Civile di (OMISSIS), per agevolare la candidata R.C.V. nel superamento dell’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida, veniva sostituita con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziario, per il resto confermandosi l’ordinanza sottoposta a riesame.
La sussistenza dei gravi indizi era desunta dai contenuti delle videoriprese e dell’intercettazione ambientale relativi all’episodio contestato.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine:
2.1. alla sussistenza dei gravi indizi, osservando che dagli elementi acquisiti non emergerebbe alcun passaggio di denaro fra la P. ed il N. e che l’ordinanza impugnata comunque non specifica gli aspetti per i quali l’esame della R. sarebbe stato agevolato, con la conseguente ravvisabilità nei fatti dell’ipotesi di corruzione impropria per la quale non è consentita l’applicazione di misure cautelari.
2.2. alla mancata valutazione di elementi favorevoli all’indagato nell’escludere la sussistenza dell’esigenza cautelare specialpreventiva.
Motivi della decisione
1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi è infondato.
L’ordinanza impugnata era coerentemente motivata nel desumere la dazione di denaro dai contenuti delle videoriprese, osservando come dalle stesse risultasse in diversi momenti che il N. prima dell’esame riceveva dalla P. denaro che riponeva in un cassetto della scrivania e dopo la prova prelevava la somma conservandola in una tasca della giacca, ed il riferimento della dazione stessa ad atti contrari ai doveri d’ufficio dalla valutazione del carattere particolarmente sbrigativo e benevolo della conduzione dell’esame. A queste conclusioni il ricorrente oppone unicamente una diversa lettura degli stessi elementi di prova, peraltro dedotta, quanto all’asserita mancanza della consegna di denaro, dal dato parziale della visione di un unico fotogramma allegato al ricorso, rispetto all’articolata operazione descritta nel provvedimento gravato; e non evidenzia pertanto vizi logici rilevabili in questa sede.
2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dell’esigenza cautelare specialpreventiva. Il provvedimento impugnato motiva congruamente anche per questo profilo ponendo in rilievo la disinvoltura mostrata dalla P. nel consegnare il denaro pressochè contestualmente al suo ingresso nell’ufficio del N., senza porsi il problema dell’eventualità di un rifiuto dell’offerta o di una denuncia; valutando evidentemente come soccombenti rispetto a queste considerazioni, nel giudizio sulla probabile reiterazione del reato, i riferimenti della difesa all’unicità dell’episodio ed alla mancanza di precedenti specifici.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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