Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29268 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in data 25.11.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di V.D. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi partecipando ad un’associazione diretta al traffico di eroina diretta da S.G. ed operante nel quartiere Zisa di Palermo, in un settore circoscritto dalle vie Regina Bianca, Cabrera, De Perche e Re Tancredi, agendovi nella cessione dello stupefacente a terzi.

La sussistenza dei gravi indizi era affermata con particolare riferimento al reato associativo in base ad elementi indicativi dello stabile inserimento dell’indagato nell’attività criminosa, desunti dai risultati dei servizi di osservazione e videoregistrazione effettuati dalla polizia giudiziaria.

Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione denunciando il carattere meramente congetturale degli elementi di cui sopra, richiamati con formule di stile dal contenuto dell’ordinanza applicativa della misura, e la mancanza di dati realmente significativi di un fine criminoso unitario a fronte del mancato rinvenimento di stupefacente in possesso del V., della sporadicità dei rapporti con lo S. e della registrazione di una decina di episodi di cessioni di singole dosi stupefacenti nell’arco di quattro mesi, rappresentativa di fatti di mero concorso in uno commercio al minuto di droga.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’ordinanza impugnata fondava le proprie conclusioni in tema di sussistenza di gravi indizi di esistenza dell’ipotizzata associazione su diversi elementi sintomatici e di natura tutt’altro che congetturale, costituiti in particolare dal coordinamento dei venditori di stupefacente nel non operare mai in contemporaneità nei due settori ricompresi l’uno fra le vie Regina Bianca e Cabrera e l’altro fra le vie Re Tancredi e De Perche, dall’identità delle modalità operative delle varie cessioni, dagli spostamenti dei venditori da una zona all’altra in concomitanza con interventi della polizia e dalle dichiarazioni dell’acquirente A.F. in merito all’esistenza sul luogo di un’organizzazione dedita al traffico.

Ciò posto, e quanto in particolare alla responsabilità del V., il provvedimento poneva in rilievo l’essere stato il predetto osservato mentre effettuava su un taccuino annotazioni in concomitanza con conteggi delle dosi di stupefacente e spartizioni di denaro; elemento coerentemente valutato come indicativo di inserimento dell’indagato in una posizione organizzativa nell’ambito dell’associazione criminosa, a prescindere dal numero e dalla consistenza degli episodi di materiale cessione di stupefacente allo stesso specificamente riferibili e dalla frequenza dei contatti con lo S..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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