Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che:
S.A. e D.P.A. ricorrono avverso la sentenza, in data 23 giugno 2008, del GUP del Tribunale di Perugia, con cui sono stati condannati, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., il primo relativamente ai reati di rapina aggravata continuata, furto e porto di strumenti atti ad offendere e il secondo in ordine ai reati di rapina aggravata continuata, ricettazione, porto di strumenti atti ad offendere, porto e detenzione illegale di armi, e chiedendone l’annullamento, si duole lo S.:
a) dell’illegalità della pena per essere stato praticato l’aumento per la continuazione in misura superiore a quella massima del triplo della pena base contemplata dall’art. 81 c.p., comma 1;
secondo il ricorrente la pena base cui rapportare l’aumento del triplo doveva essere quella risultante in concreto, anche per effetto dell’abbattimento per il rito (nel caso di specie anni due di reclusione suscettibili di aumento per la continuazione non oltre i sei anni di reclusione).
Il D.P. lamenta:
a) la mancata declaratoria di estinzione del reato relativo alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per intervenuta prescrizione;
Nel caso di specie, secondo il ricorrente sarebbero decorsi i quattro anni e mesi sei dalla commissione del fatto (9 dicembre 2003 – 23 giugno 2008);
b) Violazione degli artt. 129 e 649 c.p.p. in relazione al capo g) che consisterebbe nella identica riproduzione del reato contestato al capo e).
Il ricorrente lamenta la duplicazione della pena inflitta per questa fattispecie delittuosa.
Il ricorso dello S. è assolutamente infondato. La giurisprudenza è costante nel ritenere che ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve farsi riferimento alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto (Cass., ss.uu., 26 novembre 1997, n. 15; Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, n. 4901), come correttamente è avvenuto nel caso di specie.
Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso dello S. cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
Per quanto riguarda il D.P. il ricorso è fondato.
Dall’esame della richiesta di patteggiamento e dal suo raffronto con i capi di imputazione risulta essere stato valutato due volte lo stesso fatto; inoltre il collegio ritiene di aderire, con riferimento all’eccezione di prescrizione per il reato contravvenzionale all’orientamento in base al quale per aversi rinuncia alla prescrizione non è possibile fare riferimento esclusivo alla richiesta di applicazione di una pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ma occorre una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2010, n. 45023, CED cass., n. 249077), anche in considerazione del fatto che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, che ha novellato l’art. 157 c.p., al comma 7 è previsto che la prescrizione sia "espressamente" rinunciabile.
L’accordo consacrato nella sentenza impugnata deve ritenersi pertanto illegittimo e la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di D. P.A. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per il giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso di S.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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