Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 18 settembre 2003, a seguito di rinnovazione del dibattimento per l’esecuzione di perizia grafica, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 11 dicembre 2001 nei confronti di C.G., alla pena di mesi sei di reclusione e L. 500 di multa, per il reato di ricettazione di assegno bancario denunciato smarrito.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto a seguito di una prima udienza nella quale la Corte di Appello aveva disposto l’esecuzione di perizia grafica, il dibattimento veniva rinviato all’udienza del 26 maggio 2003, dibattimento che veniva, poi, rinviato d’ufficio, fuori udienza, al 5 giugno 2003, senza, però, che fosse data alcuna comunicazione al difensore; in quell’udienza venne nominato un consulente tecnico d’ufficio e il difensore assente si è trovato nell’impossibilità di nominare un consulente di parte; in tal modo si sarebbe verificata una nullità di ordine generale riguardando l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato;
b) nullità assoluta della sentenza per inosservanza della legge penale processuale ovvero illegittimità costituzionale della L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5 in quanto, con ordinanza dibattimentale del 18 settembre 2003, veniva rigettata l’istanza di sospensione del dibattimento al fine di valutare l’opportunità di formulare istanza di applicazione della pena, in applicazione della suddetta norma, la quale, secondo l’interpretazione del ricorrente, dovrebbe applicarsi anche nel corso del dibattimento di appello, altrimenti dovrebbe dubitarsi della legittimità della norma stessa, per la non giustificata disparità di trattamento e per la sua irragionevolezza, intesa come illogicità rispetto al contesto normativo preesistente e alla complessiva finalità perseguita dal legislatore;
c) violazione e mancata applicazione di legge, nonchè manifesta mancanza e/o illogicità della motivazione: il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia considerato motivo nuovo intempestivamente formulato la richiesta del difensore, al termine della discussione in udienza, di ravvisare nel fatto il reato di appropriazione di cosa smarrita e dichiarare non doversi procedere per mancanza di querela;
afferma che quanto attiene alla procedibilità del reato ed alla sua eventuale riqualificazione deve ritenersi implicitamente devoluto con l’atto di impugnazione e il giudice ha il dovere di verificare, sempre e comunque, ex art. 129 c.p.p., la qualificazione giuridica del fatto per l’applicazione eventuale delle cause di non punibilità; rileva che la qualificazione della fattispecie di colui che si appropri di un assegno in bianco smarrito da altri presenta forti contrasti nella giurisprudenza, così che dovrebbe considerarsi grave non avere motivato su una questione di tanto rilievo che avrebbe potuto portare ad una diversa conclusione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento. Infatti, risulta dagli atti che l’udienza del 26 maggio 2003 davanti la Corte di Appello di Firenze, venne rinviata al 5 giunco 2003, con provvedimento fuori udienza del Presidente del 8 maggio 2003, e che, da attestazione in atti, il rinvio risulta "comunicato telefonicamente" il giorno (OMISSIS) all’avv.ssa Valori dello studio Passagnoli. All’udienza del 5 giugno 2003 non era presente il difensore di fiducia e veniva nominato un difensore d’ufficio.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che "l’utilizzazione, per la comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l’avviso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni è ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate" (Sez. Un. 30 ottobre 2002, n. 39414, Arrisoli, riv. 222553). Ebbene, nessuna specifica disposizione di legge e nessuna situazione di urgenza consentiva, nel caso di specie, di comunicare telefonicamente il rinvio dell’udienza disposto dal Presidente con separato provvedimento. D’altro canto, la stessa possibilità prevista dall’art. 149 c.p.p. di effettuare notificazione a mezzo del telefono, richiede non solo il presupposto dell’urgenza, che peraltro solo al giudice compete ravvisare, ma anche la successiva "immediata conferma al destinatario mediante telegramma". Deve, quindi, ritenersi che, nel caso di specie, sia stato omesso l’avviso al difensore, con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p..
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in quello accolto.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
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