Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 25-07-2011, n. 29713

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2010, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte, ha rigettato l’istanza di riesame, proposta da B.S. avverso l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Messina in data 21 dicembre 2009, con la quale, all’esito del giudizio denominato "mare nostrum", confermativa della sua condanna alla pena di anni 17 di reclusione, era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell’art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), essendo stato ravvisato pericolo di fuga, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b).

2. Questa Corte aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza adottata dal Tribunale di Messina, avendo ravvisato carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del ritenuto pericolo di fuga, siccome dedotto solo dai precedenti penali; e con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha ritenuto la sussistenza del dedotto pericolo avendo ritenuto che l’attuale stato di detenzione del B. non rendeva inattuale il prospettato concreto pericolo di fuga, avendo fatto riferimento al rilevante ruolo ed allo spessore criminale del B., al contempo componente del sodalizio mafioso Galati e capo del clan dei Batanesi, come concordemente riferito dai collaboratori.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Messina propone ricorso per cassazione B.S. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione carente ed illogica. Il Tribunale della libertà si era limitato a statuire la sussistenza di esigenze cautelari senza fare alcun riferimento specifico a circostanze concrete e proprie del caso specifico ed avendo in tal modo eluso le critiche formulate dalla Corte di Cassazione al precedente provvedimento annullato, in quanto non era stato prospettato alcun elemento fattuale, al quale potere agganciare il pericolo di fuga; in particolare non era stato in alcun modo motivato in ordine ala circostanza che esso ricorrente era detenuto in espiazione di un cumulo di pene pari ad anni 30; e poichè i fatti per i quali egli era stato condannato nel presente giudizio si collocavano nel 1990 ed erano quindi tutti anteriori al 1993, anno in cui era iniziata la sua carcerazione, proseguita ininterrottamente fino ad oggi, la relativa condanna non avrebbe in alcun modo potuto modificare l’originario anzidetto cumulo;

sussisteva pertanto la prova dell’assenza di qualsiasi pericolo di fuga, non avendo egli alcun interesse a darsi alla fuga per una pena che, di fatto, aveva già espiato; inoltre, essendo egli detenuto e con un fine pena lontano nel tempo, egli era nella concreta impossibilità di jgSgrs&daolfcalla fuga. Inoltre egli non avrebbe potuto accedere a benefici alternativi alla detenzione, tali da poter concretizzare un pericolo di fuga, in quanto egli avrebbe potuto aspirare alla semilibertà solo dopo avere espiato anni 20 di pena definitiva e solo in assenza del pericolo di sottrarsi all’espiazione della pena residua; il che non era ipotizzabile nella specie.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.S. è infondato.

2. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta nè sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza di esigenze cautelari, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, nè per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, essendo quest’ultima solo uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale deve essere condotta non in astratto, e quindi non in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, se non la certezza, almeno la probabilità che lo stesso possa far perdere le sue tracce; occorre quindi far riferimento alla personalità del condannato, alla sua tendenza a delinquere ed a sottrarsi ai rigori della legge, al suo pregresso comportamento, alle sue abitudini di vita, alle sue frequentazioni, alla natura delle imputazioni ascrittegli, all’entità della pena presumibile od in concreto inflittagli (cfr. Cass. Sez. 1, n. 19519 del 01/04/2010 dep. 24/05/2010, imp. Bontempo Rv. 247207).

3. Fatte tali premesse, va rilevato che il provvedimento impugnato, adottato a seguito di annullamento con rinvio del precedente provvedimento emesso dal medesimo Tribunale, disposto da questa Corte per inadeguata motivazione in ordine alla sussistenza di concreto pericolo di fuga, appare da confermare. L’ordinanza impugnata invero, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ritenuto la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, da un lato avendo fatto presente che la condanna di primo grado riportata dal B. non era ancora definitiva, si che non poteva in alcun modo desumersi che la relativa condanna avrebbe potuto essere assorbita nell’ambito di un cumulo, da effettuarsi dal giudice dell’esecuzione; dall’altro avendo sottolineato come, nonostante l’attuale stato di carcerazione, il ruolo apicale svolto dal ricorrente in ben due associazioni di stampo mafioso (clan dei Galati e clan dei Batanesi), tuttora vive ed operanti sul territorio, nonchè il rilevante spessore e carisma criminale del medesimo, fossero tali da rafforzare in maniera significativa il giudizio prognostico relativo al pericolo di fuga.

4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.Dovrà provvedersi all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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