Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.A. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, a lui ascritto perchè, quale titolare della ditta F.lli Bruno S.r.l., ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado per indeterminatezza della imputazione, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Messina e dedotto, nel merito, esservi carenza di prove in ordine alla colpevolezza.

La sentenza ha, però, dichiarato estinto per prescrizione il reato per i fatti commessi nel 2001 ed ha limitato la dichiarazione di colpevolezza all’omesso versamento delle ritenute per i periodi da gennaio ad aprile 2002, rideterminando la pena nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la nullità del giudizio di primo grado, deducendo che il giudice monocratico, pur essendovi una richiesta del difensore dell’imputato di rinvio per legittimo impedimento, ha provveduto agli incombenti di cui all’art. 484 c.p.p., dichiarando la contumacia dell’imputato, e solo successivamente ha disposto il rinvio del dibattimento.

Con il secondo e terzo motivo di gravame vengono riproposte le eccezioni di nullità del decreto di citazione per il giudizio, per indeterminatezza dell’imputazione, e di incompetenza per territorio del giudice di primo grado.

Con l’ultimo motivo di gravame si denuncia la violazione dell’art. 159 c.p. come modificato dalla L. n. 251 del 2005.

Si deduce che la Corte territoriale ha escluso che si fosse verificata la prescrizione anche delle violazioni commesse nel 2002, in quanto ha calcolato integralmente il periodo di sospensione per rinvii del dibattimento determinati dall’impedimento dell’imputato o del suo difensore. Detto periodo, ai sensi della disposizione citata, doveva essere calcolato, invece, in giorni sessanta dalla cessazione della causa di impedimento e, quindi, in giorni sessantaquattro per il rinvio disposto all’udienza del 21.2.2006, con la conseguenza che alla data della pronuncia si era verificata anche la prescrizione delle ulteriori violazioni ascritte all’imputato. L’ultimo motivo di ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha erroneamente calcolato in complessivi nove mesi e giorni quattordici i periodi di sospensione del decorso della prescrizione per rinvii del dibattimento per impedimento dell’imputato o del suo difensore, mentre avrebbe dovuto calcolare la sospensione, ai sensi dell’art. 159 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, per la durata massima di giorni sessanta dalla cessazione della causa di impedimento, così come dedotto dal ricorrente.

Ne consegue che, calcolata in giorni sessanta la sospensione del decorso della prescrizione per il rinvio disposto all’udienza del 21.2.2006 e tenuto conto dell’ulteriore rinvio dal 9.10.2007 al 4.12.2007 di giorni 55, si ottiene un complessivo periodo di sospensione di mesi tre e giorni venticinque, sicchè, pur tenendosi conto della ulteriore sospensione della L. n. 638 del 1983, ex art. 2, comma 1 quater anche le violazioni ascritte all’imputato per il periodo gennaio e febbraio 2002 erano prescritte alla data della pronuncia e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararle estinte.

Anche le ulteriori violazioni relative ai mesi di marzo e aprile 2002 sono ovviamente attualmente prescritte.

Non sussistono le condizioni per il proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per essere tutti i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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