Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-06-2011) 28-07-2011, n. 30170 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Bergamo condannava B.G. per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto della snc B.A. e C.. La Corte d’appello di Brescia dichiarava ndp in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale, così degradata la seconda imputazione e riduceva la pena, previa dichiarazione di prevalenza delle già concesse generiche.

Ricorre il difensore, lamentando vizio di motivazione circa la sanzione, poichè le generiche non sono state applicate nella massima estensione a causa di precedenti per reato depenalizzati; la recidiva, pur subvalente e semplice, ha indotto il giudice di merito ad una sanzione più severa.

Le censure sono manifestamente infondate, a fronte di un ineccepibile percorso argomentativi ed obliterano il carattere discrezionale della determinazione della sanzione che l’ordinamento affida al giudice di merito.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’operatività della prescrizione maturata il 20.7.10 (S.U. 22.11.00, n. 32, De Luca). Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si stima equo fissare in E. 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di E. 500 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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