Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 49 del 1-3-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812
1. L’articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, di
seguito denominato «decreto legislativo n. 812 del 1948», e’
sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. E’ istituito l’Ordine della "Stella d’Italia"
quale attestato in favore di tutti coloro che, italiani o stranieri,
hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti
di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e
nella promozione dei legami con l’Italia».
2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il presidente dell’Ordine della "Stella
d’Italia" e’ il Presidente della Repubblica».
3. L’articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L’Ordine della "Stella d’Italia" comprende cinque
classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la
seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore,
la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. E’
istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di
gran croce d’onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno
perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di
attivita’ di alto valore umanitario all’estero.
2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di
revoca nonche’ le caratteristiche dell’Ordine della "Stella
d’Italia"».
4. Il primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 812
del 1948 e’ sostituito dal seguente:
«L’Ordine della "Stella d’Italia" ha un Consiglio composto da un
presidente e da quattro membri».
5. Il primo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 812
del 1948 e’ sostituito dal seguente:
«L’Ordine della "Stella d’Italia" e’ conferito con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari
esteri, sentito il Consiglio di cui all’articolo 5».
6. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Alle spese relative all’Ordine della "Stella
d’Italia" per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere
sugli stanziamenti all’uopo destinati a legislazione vigente
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri».
7. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del 1948 sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. – 1. L’uso delle insegne dell’Ordine della "Stella
della solidarieta’ italiana", conformi ai modelli precedenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello
definito dall’articolo 3, e’ consentito senza alcuna limitazione.
Art. 9-ter. – 1. Fatte salve le disposizioni della legge penale,
incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne rende
indegno. La revoca e’ pronunziata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il
Consiglio di cui all’articolo 5.
2. La proposta di revoca dell’onorificenza e’ comunicata
all’interessato affinche’, entro il termine di decadenza di trenta
giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla
valutazione del Consiglio di cui all’articolo 5, che esprime il
proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni».
8. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948, le parole:
«Ordine della "Stella della solidarieta’ italiana"» sono sostituite
dalle seguenti: «Ordine della "Stella d’Italia"».
Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 3 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3624): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il13 luglio 2010. Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 luglio 2010, con parere delle Commissioni I e V. Esaminato dalla Commissione III, in sede referente, il 4 agosto 2010 e 15 settembre 2010. Assegnato nuovamente alla Commissione III, in sede legislativa, il 6 ottobre 2010, con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato dalla Commissione III, in sede legislativa, il 12 ottobre 2010 ed approvato il 13 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2384): Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 novembre 2010, con parere delle Commissioni 1ª, e 5ª. Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 10 e 16 novembre 2010 e il 21 dicembre 2010. Esaminato in Aula il 19 gennaio 2011 ed approvato il 26 gennaio 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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