Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
G.T. è stata condannata dal giudice di pace di Tirano a 300 Euro di multa per aver ingiuriato, a mezzo telefono, M. G. dicendogli "sei un bastardo, un ladro e vai a fanculo".
Fatto commesso in (OMISSIS).
Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso G.T. per illogicità ed incongruità della motivazione nella parte in cui nega la scriminante di cui all’art. 599 c.p., comma 2, la quale sarebbe sussistente secondo la difesa, per essere il fatto la reazione alla richiesta del M. che era stato interpellato per lavori di ristrutturazione di un preventivo eccessivamente alto e comprendente oltre ai lavori richiesti, anche la somma di Euro 20.000 dovuto ad altro artigiano (tal C.).
Per i suddetti motivi chiede la cassazione della sentenza.
Motivi della decisione
il ricorso è infondato; viene dedotto un vizio di motivazione, ma la sentenza contiene l’indicazione dei motivi per i quali non è stata ritenuta sussistente l’esimente della provocazione (cfr. ultimo capoverso della pagina quattro nella sentenza impugnata). Essendo tale indicazione congrua e non priva di una sua logicità non’è consentito a questa corte di sovrapporsi al giudizio di merito espresso nella sentenza impugnata. Non si può non rilevare, comunque che l’esimente di cui all’art. 590 c.p., comma 2 richiede uno stato d’ira derivante da un fetto ingiusto non potendosi considerare tale la confezione di un preventivo eccessivamente elevato che rientra nell’ambito delle scelte discrezionali dell’imprenditore e che non vincola in alcun modo il committente.
Il ricorso della G., al limite dell’inammissibilità, contiene dunque un censura di merito che non può essere oggetto di giudizio in questa sede, nè si può dire che il giudice di pace di Tirano abbia fatto una scorretta applicazione della legge penale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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