Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 4 maggio 2010, il Magistrato di sorveglianza di Agrigento ha respinto il reclamo, proposto da G.A., detenuto presso la casa circondariale di Agrigento, avverso la mancata osservanza da parte dell’amministrazione penitenziaria dell’obbligo di fare eseguire la sua condanna ad una pena superiore agli anni 5 presso una casa circondariale, mentre invece tale pena veniva da lui scontata presso una casa di reclusione.
2. Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la pena che il reclamante doveva espiare era inferiore ad anni 5 di reclusione, dovendo essa avere termine il 24 febbraio 2012, si che non era da ritenere integrato nei suoi confronti il diritto di espiare la pena presso una casa circondariale, ai sensi dell’art. 61 comma 2 o.p. e art. 110 reg. pen..
3. Avverso detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento G.A. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, in quanto la legge penitenziaria gli garantiva il diritto di espiare la pena in una casa di reclusione, per essergli stata inflitta in via definitiva una condanna detentiva superiore agli anni cinque.
4. Con memoria del 6 maggio 2011 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato il suo ricorso, rilevando come la pena veniva espiata da esso ricorrente in un istituto carcerario ubicato in località lontana dalla sua famiglia, residente in Napoli, il che era in contrasto con le finalità rieducative cui doveva conformarsi la pena.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da G.A. è inammissibile, siccome proposto per motivi non consentiti dalla legge.
2.1 provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in materia di reclami generici, proposti dai detenuti ex art. 35 o.p. sono adottati al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio e sono ricorribili nella presente sede di legittimità solo se con essi viene lamentata un’eventuale violazione di diritti soggettivi (cfr. Cass. 1A 21.5.08 n. 21704, rv. 239885).
3. Sotto tale aspetto va rilevato che nessuna violazione dei diritti soggettivi del ricorrente risulta essersi verificata nella specie, in quanto dal comb. disp. artt. 60 e 61 ord. pen., e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 110 comma 2, (regolamento penitenziario) si evince che il ricorrente ben poteva essere assegnato ad una casa circondariale, avendo egli un residuo pena non superiore a 5 anni.
4. Non può infine tenersi conto di quanto rappresentato dal ricorrente per il tramite del suo difensore con la memoria di replica del 6 maggio 2011, avendo essa ad oggetto una problematica (necessità di espiare la pena in un istituto carcerario vicino alla famiglia) del tutto differente rispetto a quella proposta dal ricorrente con il suo ricorso principale.
4.Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela soma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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