Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza 30/3/10 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da V.A. avverso l’ordinanza 16/4/09 del Gip di quel Tribunale che rigettava la richiesta dello stesso V. volta alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 297 c.p.p., comma 3, (il divieto delle c.d. contestazioni a catena), dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di RC il 20/6/08 per il reato di associazione di tipo mafioso.
In data 6/2/08 il V. era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Perugia per reato di associazione di tipo mafioso, ma a seguito della incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale del riesame di Perugia in ordine alla posizione del V., il Gip emetteva altra ordinanza ex art. 27 c.p.p., e trasmetteva gli atti al Gip del Tribunale di Reggio Calabria.
Questi, su richiesta dello stesso Pm, il 22/5/08 revocava l’ordinanza custodiale (e l’anno successivo, il 19/10/09, disponeva l’archiviazione del procedimento). Il 20/6/08, tuttavia, emetteva nuova ordinanza di custodia cautelare per reato di associazione mafiosa, che è appunto l’oggetto del ricorso, il V. assumendo la connessione qualificata tra le due imputazioni e comunque la desumibilità dagli atti, al tempo della prima ordinanza, dei fatti contestati nella seconda. Il Gip prima ed il Tribunale in appello poi hanno disatteso l’assunto, rappresentando come le due associazioni fossero ontologicamente diverse: diversa l’aera territoriale (sia pure con tendenze espansive nell’intero territorio nazionale, l’Umbria nel primo caso, la Calabria nel secondo), diversi (non coincidenti) gli ambiti temporali, diversa la composizione soggettiva dei sodalizi (con V. unico elemento comune), diverse le vicende; evidenziando poi come lo stesso iter del primo procedimento (che nulla consentiva di ritenere conosciuto dai secondi inquirenti) mostrasse l’autonomia dei due giudizi, con l’ulteriore notazione che le due misure custodiali non si erano mai sovrapposte.
Ricorreva per cassazione il V. con atto a sua firma, deducendo mancanza di motivazione: elemento comune alle due ordinanze era la presunta sostituzione in seno all’omonimo sodalizio criminale di B.M., nel basso Ionio reggino, di V.A. nel ruolo organizzativo già rivestito da altro fratello V. dopo la sua definitiva condanna alla pena dell’ergastolo; i periodi temporali dei due reati erano sostanzialmente gli stessi (dal 179/06 al 30/9/07 nel primo caso; perfino precedente, dall’aprile 2006, nel secondo); le stesse le condotte contestate (la tessitura di una fitta trama di intese con le famiglie maliose del versante ionico per l’aggiudicazione di appalti e il raggiungimento di accordi politico- elettorali, quali quelli per l’elezione del sindaco di Brancaleone).
Vi erano pertanto tutti gli estremi per la retrodatazione. Chiedeva l’annullamento.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, la difesa per il suo accoglimento.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Rilevano nel caso di specie (riguardante reati non in connessione qualificata e contestati in procedimenti diversi) i principi affermati nella sentenza Librato delle Sez. Un. di questa Corte, n. 14535 del 19/12/06 (dep. 10/4/07), rv 235909 – "In tema di c.d. contestazione a catena, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297 c.p.p., comma 3, opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero". (Nel caso in oggetto le Sezioni Unite hanno escluso la retrodatazione, trattandosi di procedimenti originati da distinte notizie di reato, pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a distanza di tempo l’ima dall’altra. E nell’affermare tale principio – tenuto conto della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità dell’art. 297 c.p.p., comma 3 – hanno osservato che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure cautelari adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate).
Nel caso in esame è pacifico che i procedimenti fossero diversi (il primo in seguito definito con archiviazione chiesta dallo stesso Pm).
Ugualmente è da ritenere l’assenza di connessione qualificata, laddove – come correttamente argomentato dal Gip – si tratta di due associazioni "ontologicamente" diverse per area territoriale, ambito temporale, vicende oggetto di indagine e composizione soggettiva dei sodalizi (tanto che l’odierno ricorrente ne rappresenta l’unico elemento comune). Connessione qualificata significa reati in concorso formale o in continuazione o legati da nesso teleologico. Nel caso in esame la detta ontologica diversità non è superata nemmeno dalla rappresentazione dei fatti data dalla difesa, apparendo insuperabile nel giudizio, in uno con l’inconsistenza probatoria del primo procedimento (definito con archiviazione), la stessa oggettiva diversità delle vicende oggetto di indagine (col V. unico soggetto comune ad entrambe).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.). Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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