Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo (d’ora in poi, anche CPA), della sentenza del TAR Lazio, sez. Seconda bis, n. 10911 del 12 maggio 2010 (passata in giudicato il 24 ottobre 2010) con cui è stata annullata l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI controinteressata (n. 24 del 10 luglio 2009) della gara indetta dal Comune di Marino avente per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure relative all’applicazione delle sanzioni derivanti da illeciti amministrativi.
In particolare, con la citata pronuncia, il Tribunale ha accolto la censura proposta dalla ricorrente (seconda classificata nella predetta procedura di selezione) avente ad oggetto la violazione della clausola del bando di gara, prevista a pena di esclusione, riguardante la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. 163 del 2006. La Sezione, nell’occasione, ha ritenuto che la garanzia costituita dall’ATI controinteressata non fosse conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
1.1 Con ordinanza n. 173/2011, questa Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio in favore di Sapidata Sa (facente parte, con Poste Italiane, dell’ATI controinteressata, aggiudicataria della gara di che trattasi) ed ha contestualmente richiesto al Comune di Marino notizie in ordine alle iniziative assunte in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sez. Seconda bis, n. 10911 del 12 maggio 2010. Entrambi gli incombenti sono stati adempiuti, per la parte di rispettiva competenza, dalla ricorrente e dal Comune di Marino.
1.2 In particolare, il Comune di Marino, con nota del 12 febbraio 2011, ha rappresentato quanto segue:
– di aver preso atto, con D.D. 25 ottobre 2010 n. 39, delle statuizioni della sentenza n. 10911/2010 e di aver annullato l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI controinteressata;
– di non aver potuto procedere alla stipula del contratto con la ricorrente in quanto, medio tempore, è intervenuta la legge 29 luglio 2010, n. 120 (normativa che, in particolare, ha limitato, da un lato, la possibilità per gli enti locali di noleggiare da terzi i sistemi di accertamento delle violazioni al Codice della strada e, dall’altro, ha previsto una diversa ripartizione dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada e quello che ha accertato la violazione), le cui previsioni non sono compatibili con il servizio oggetto della gara, a suo tempo, aggiudicata all’ATI controinteressata.
1.3 Ciò posto, con motivi aggiunti depositati in giudizio il 5 maggio 2011, la ricorrente ha contestato la ricostruzione operata dal Comune di Marino con la nota del 12 febbraio 2011, precisando che la documentazione di gara (art. 1 del disciplinare) non escludeva la possibilità di acquistare i sistemi di accertamento delle violazioni al codice della strada mentre la nuova ripartizione dei proventi di cui all’art. 25 della legge n. 120 del 2010 non sarebbe applicabile al caso in esame non essendo stato ancora adottato il decreto previsto dalla norma da ultimo citata.
1.4 Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011, la causa, dopo la discussione della parte ricorrente, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il Collegio, dall’esame della documentazione di gara depositata nel ricorso RG n. 8891/2009 (deciso con la sentenza n. 10911/2010 di cui si chiede l’esecuzione), ritiene che la successiva azione del Comune resistente non sia stata condotta in violazione/elusione del giudicato.
2.1 Risulta, invero, che:
– il disciplinare di gara (art. 1, lett. b, e art. 3 lett. b) ed il capitolato speciale (art. 1 lett. b) prevedono, in particolare, che la gara ha ad oggetto il servizio "di noleggio, con installazione e manutenzione dei sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada…";
– il citato art. 3 lett. b) del disciplinare di gara dispone, a sua volta, che il predetto servizio sarebbe stato retribuito, quale importo a base d’asta soggetto a ribasso, con l’importo di euro 72,00 (IVA esclusa) per ciascuna delle sanzioni amministrative (riguardanti le violazioni al Codice della Strada) effettivamente incassate dall’amministrazione comunale;
– la predetta documentazione di gara non prevede la possibilità per l’amministrazione di acquistare sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada né reca l’opzione per remunerare il servizio di noleggio tramite "canone fisso" (ora imposto dall’art. 61 della citata legge n. 125 del 2010).
2.2 Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che il sistema di remunerazione del servizio di noleggio degli apparecchi di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada non sia conforme a quanto ora previsto dall’art. 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120 secondo cui "agli enti locali è consentita l’attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell’accertamento delle violazioni esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale…".
È evidente, infatti, che il sistema di remunerazione del servizio di noleggio di cui alla gara in argomento non sia "a canone fisso" bensì è parametrato al numero di sanzioni amministrative (riguardanti le violazioni al Codice della Strada) effettivamente incassate dall’amministrazione comunale, per cui maggiori sono le somme incamerate dal Comune di Marino più alta è la remuneratività del servizio in favore dell’aggiudicataria.
Il sistema di remunerazione previsto dalla gara indetta dal Comune di Marino non è quindi conforme a quanto ora previsto dall’art. 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
2.2 La rilevata incompatibilità fa, pertanto, ritenere al Collegio che l’iniziativa assunta dal Comune intimato (ovvero l’annullamento dell’intera procedura di gara, prima preannunciato con la nota del 12 luglio 2010 e poi disposto con D.D. n. 39 del 25 ottobre 2010) non costituisca violazione/elusione delle prescrizioni contenute nella sentenza 12 maggio 2010 n. 10911 posto che l’oggetto del servizio appaltato con la gara di che trattasi si pone in contrasto con la legge sopravvenuta 29 luglio 2010, n. 120 (intervenuta, peraltro, prima del passaggio in giudicato della predetta pronuncia in data 24 ottobre 2010), tanto che l’eventuale sottoscrizione del contratto con la ricorrente avrebbe vincolato l’amministrazione comunale a dare esecuzione ad obblighi non conformi al vigente dettato legislativo.
Del resto, sebbene costituisca affermazione costante in giurisprudenza che, in sede di esecuzione del giudicato, vada applicata la normativa vigente alla data di adozione dell’atto annullato e che la normativa sopravvenuta non possa incidere sulle posizioni di interesse sostanziale sottostanti al giudicato stesso, l’applicazione di tale principio non può tuttavia arrivare al punto di obbligare l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato con modalità che si pongano in contrasto con inderogabili ragioni di pubblico interesse (per tutte, TAR Molise 2 aprile 2001, n. 66), tra le quali non può non essere ricompresa la fattispecie in esame in cui si chiede di espletare un servizio continuativo (di durata quinquennale) non più conforme al vigente dettato legislativo che ha vietato l’utilizzo di un sistema di rilevazione delle infrazioni stradali effettuato con strumenti acquisiti tramite contratto di noleggio remunerato "a cottimo" e non "a canone fisso"; ciò in quanto l’utilizzo del sistema ipotizzato dalla gara indetta nel 2007 dal Comune di Marino sarebbe illegittimo e potrebbe rivelarsi causa di invalidità delle infrazioni accertate con tale modalità, con evidenti conseguenze sul piano del pubblico interesse.
2.3 In conclusione, con l’adozione della D.D. n. 39 del 25 ottobre 2010, il Comune di Marino non ha violato né eluso le prescrizioni contenute nella sentenza n. 10911/2010 né può ritenersi (come prospettato dalla ricorrente) che l’amministrazione abbia ritardato nell’esecuzione in quanto il predetto provvedimento è stato assunto in concomitanza con il passaggio in giudicato della pronuncia di cui si chiede l’esecuzione (24 ottobre 2010), preceduto, peraltro, dalla nota del 21 luglio 2010 con cui l’ente locale ha preannunciato le proprie determinazioni, poi trasfuse nella citata D.D. n. 39/2010.
3. Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno, quindi, respinti, fatta salva la facoltà per l’amministrazione resistente di indire una nuova gara conforme al vigente dettato legislativo in materia di accertamento delle violazioni al Codice della Strada.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della prospettata evoluzione (anche legislativa) della vicenda.
Nulla è dovuto a titolo di contributo unificato dalla ricorrente con riferimento ai motivi aggiunti, non essendo state introdotte con tale strumento domande nuove, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
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