Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 18/6/10 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza 21/4/09 del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, che in esito a giudizio abbreviato, con la diminuente del rito, condannava D.V.S.F. alla pena (interamente condonata) di mesi 4 di arresto ed Euro 200 di ammenda per i reati (acc. in Barletta, il 9/12/05) di cui agli artt. 678 e 679 c.p. (illegale detenzione in deposito di oltre 84 e 843 kg di giochi pirici rispettivamente all’interno di abitacolo e bagagliaio della propria autovettura Fiat Marea e nel garage della propria abitazione: capo A; omessa denuncia del detto materiale: capo B). Con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo: 1) mancata declaratoria di prescrizione dei reati alla data del 9/6/10 (la richiesta, in sede di conclusioni, era rimasta senza risposta in sentenza: in forza della più favorevole disciplina previgente ed in assenza di sospensioni, il solo rinvio chiesto dalla difesa nel corso del processo essendo stato disposto anche per esigenze di prova dell’accusa); 2) mancata verifica dell’appartenenza del materiale sequestrato ad uno dei cinque gruppi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 82 – reg. Tulps necessitanti di autorizzazione prefettizia, nonchè della pretesa sua elevata sensibilità a qualsiasi causa esterna che avrebbe potuto favorirne la detonazione;
3) mancato riconoscimento del rapporto di specialità tra i due reati e del conseguente assorbimento del secondo nel primo.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione dei reati contestati. Nessuno compariva per il ricorrente.
Il preliminare motivo è fondato. In assenza di alcun atto sospensivo, i reati contestati si sono prescritti il 9/6/10 (quattro anni e sei mesi dal 9/12/05, giusta il pregresso regime più favorevole all’imputato in materia di contravvenzioni, venuto meno solo il 9/12/05) e quindi prima della sentenza di secondo grado (18/6/10). Va pertanto dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in assenza di evidenze assolutorie ex art. 129 c.p.p.: ciò che rileva non è il dato formale della catalogazione del materiale esplodente, ma l’oggettiva situazione di pericolo determinata dalla sua detenzione; il dedotto rapporto di specialità tra i due reati (secondo giurisprudenza risalente e minoritaria) non farebbe comunque venire meno la penale responsabilità per il reato assorbente. Per la detta ragione la sentenza va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
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