Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che, con il presente ricorso, il G. aveva inteso denunciare l’ordinanza con cui il Tribunale aveva parzialmente accolto la sua richiesta di riesame avverso la misura cautelare, disposta nei suoi confronti, ed aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari;
Vista la nota depositata dalla difesa del G. in data 14.7.11 con allegata ordinanza del Tribunale per il Riesame in data 11.7.11 con cui, nei confronti del G., gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con un obbligo di presentazione quotidiano alla p.g.;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Fausto De Santis, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità per sopragiunta carenza di interesse;
Sentito il difensore dell’indagato avv. Antonio Ordinando De Simone, che ha concluso in conformità;
Considerato che si è al cospetto di un sostanziale venir meno dell’interesse al ricorso e che la cosa determina una causa di inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d);
Considerato che, in conformità a quanto statuito da questa S.C. a Sezioni Unite (ord. 9.10.96, Vitale Rv. 206168), non deve disporsi condanna al pagamento delle spese processuali perchè le ragioni del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sono sopraggiunte alla sua proposizione e non sono ascrivibili all’interessato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 591 e 637 ss. c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.