Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con l’appello in esame il Condominio S. P. D. V. N. 10, 10a, 12, 12a, 12b, 14 ha impugnato la sentenza n. 36528 del 14 dicembre 2010 con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso n. 7517 del 2010 proposto dalla M. s.r.l. avverso il silenzio serbato dal Comune di Roma (oggi Roma Capitale) sull’atto di diffida notificatogli dalla predetta società il 31 maggio 2010 ed inteso ad ottenere l’attuazione dell’accordo stipulato inter partes nel contesto del protocollo di intesa del 22 gennaio 2008, circa l’interclusione del tratto di S. di via Niobe, in Roma, Municipio X°, località Casal Morena, ordinando a detto ente di darvi esecuzione "…per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione…".
2. – La S.r.l. M. ha eccepito con la memoria depositata il 10 giugno 2011 che l’appello, essendo stato depositato trenta giorni dopo la sua notifica, sarebbe irricevibile tenuto conto che la norma contenuta nel terzo comma dell’art. 87 del codice del processo amministrativo (di seguito, per brevità: c.p.a.) dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali nelle materie indicate nel secondo comma, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
3. – Parte appellante nulla ha controdedotto o richiesto in relazione a tale eccezione.
4. – L’eccezione è fondata.
Dispone l’invocata norma del comma 3 dell’art. 87 del c.p.a., per quel che qui interessa, che "…Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione delle ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quello del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti…".
La lettera b) del comma 2 dell’art. 87 individua, per quel che qui rileva, quale giudizio nel quale si applica l’anzidetta dimidiazione dei termini processuali "…il giudizio in materia di silenzio…".
Orbene, dagli atti di causa risulta che l’appello è stato depositato il 23 febbraio 2011, e cioè il trentesimo giorno successivo all’ultima notifica effettuata (24 gennaio 2011), quindi oltre il termine di 15 (quindici) giorni applicabile nella fattispecie in quanto operante la dimidiazione prevista dalla citata norma del comma 3 dell’art. 87 del c.p.a.
In tali condizioni, non resta al Collegio che dichiarare che l’appello è irricevibile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera a), e 38 del c.p.a., in conseguenza del tardivo deposito dello stesso.
5. – Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione tra tutte le parti in causa, stante la novità della questione processuale trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1395 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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