Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da I. F. avverso la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) dell’11 gennaio 2006, con la quale, previo annullamento della precedente deliberazione del 4 maggio 2005, era stata disposta la ricostituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli a complessivi 61 posti di I° livello per il profilo di dirigente di ricerca presso organi di ricerca e strutture del C.N.R., di cui uno assegnato all’Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio di Napoli. La pronuncia d’inammissibilità era basata sul testuale rilievo che "le censure riguardanti la composizione della commissione esaminatrice di un concorso possono essere fatte valere dai candidati solo in sede di impugnativa della graduatoria finale in quanto lesiva della loro sfera giuridica, non essendo configurabile un autonomo interesse del candidato ad una certa composizione della commissione indipendentemente dall’interesse sostanziale alla vincita del concorso".
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, censurando l’erronea statuizione d’inammissibilità e chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Costituendosi, il controinteressato appellato C. M. contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto. Con comparsa di stile si costituiva altresì l’appellato C.N.R.
4. Con dichiarazione depositata il 3 febbraio 2011, l’appellante dichiarava – tramite il proprio difensore – di non aver più interesse alla definizione del ricorso in appello, chiedendo correlativa pronuncia in rito. La dichiarazione era controfirmata dal difensore dell’originario controinteressato, il quale aderiva alla richiesta dell’appellante anche con riferimento alla compensazione delle spese di giudizio.
5. All’udienza pubblica del 19 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. La dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, di non aver più interesse alla definizione del ricorso, determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze indipendenti dal comportamento della controparte, e nel caso di specie la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione.
Per le ragioni sopra precisate l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
7. Tenuto conto dell’adesione dell’originario controinteressato alla richiesta alla compensazione delle spese, nonché di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara le spese del grado interamente compensate fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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