Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.-. Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale della Repubblica di Catania hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GUP presso il Tribunale di Catania, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato A.A., S.F., C.A. e L.S. R.S. colpevoli dei reati di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2, nonchè di cui all’art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica, e li ha condannati, esclusa la recidiva nei confronti di C. e A., diminuita la pena per il rito speciale, per il reato sub A) alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro ventimila di multa ciascuno e per il reato sub B) alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro duecento di multa ciascuno.
Il Procuratore della Repubblica di Catania deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto agli imputati sarebbe stata applicata in riferimento al capo A) una pena illegale. Il GUP, infatti, non avrebbe escluso nè in motivazione nè in dispositivo la sussistenza della contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, (nè, d’altronde, avrebbe potuto farlo, trattandosi di 30 KG. di cocaina) e, tuttavia, della medesima aggravante non avrebbe tenuto conto nella quantificazione della pena, posto che avrebbe indicato come pena-base una sanzione prossima al minimo edittale previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, (anni 6 e mesi 9 di reclusione ed Euro trentamila di multa) senza operare alcun aumento per la citata circostanza, pur ritenuta sussistente.
Il Procuratore Generale della Repubblica di Catania nel suo primo motivo di ricorso propone la stessa censura già prospettata, come si è visto, dal Procuratore della Repubblica della medesima città. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in riferimento alla esclusione della recidiva contestata a C. A.. A suo avviso, tale esclusione non poteva essere operata ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, in quanto entrambi i reati contestati al prevenuto rientravano tra quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. A).
2.-. Entrambi i ricorsi sono fondati.
La pena inflitta agli imputati dal GUP di Catania in riferimento al capo A) della rubrica è illegale. Infatti il GUP ha correttamente ritenuto sussistente la contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, trattandosi di illecito traffico relativo a Kg. 30 circa di cocaina, da cui erano ricavabili 72.863 dosi medie giornaliere. Tuttavia il GUP ha omesso (sia in motivazione che in dispositivo) di calcolare sulla pena-base individuata per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, l’aumento conseguente alla predetta aggravante, pur ritenendola, come si è visto, sussistente.
Anche la esclusione della recidiva reiterata specifica contestata a C.A. è stata operata in violazione di legge. Infatti il GUP non ha considerato che i delitti per i quali il C. è stato condannato (il primo per la ritenuta sussistenza della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e il secondo trattandosi di detenzione e porto illegali di più armi comuni da sparo) rientravano tra quelli contemplati dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. A), sicchè a norma dell’art. 99 c.p., comma 5, l’aumento di pena per la recidiva era obbligatorio.
3.-. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena nei confronti di tutti gli imputati nonchè limitatamente alla esclusione della recidiva nei confronti di C., con rinvio per nuovo giudizio sui punti anzidetti al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena nei confronti di tutti gli imputati nonchè alla recidiva nei confronti di C. e rinvia per nuovo giudizio sui punti anzidetti al Tribunale di Catania.
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