T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 2131 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato nel Comune di Meda, (mapp. 1775), in zona attualmente classificata come zona protetta BR2 residenziale, in quanto inclusa nel Parco Brughiera Briantea.

Il fabbricato si compone di un edificio rurale e di una serie di portici aperti, che coprono 648,98 mq di area.

Afferma l’esponente che detti portici sono stati assentiti con vari titoli edilizi: con atto del 17.1.1952 veniva autorizzata la costruzione di un portico aperto e il 30.12.1954 è stato rilasciato un nulla osta per un portico chiuso.

Con nulla osta del 16.12.1958 i portici aperti venivano ampliati e il 7.8.1991 veniva rilasciata una concessione in sanatoria "per opere abusive consistenti in realizzazione di portici ad uso ricovero legname".

In data 23 giungo 2009 il sig. P. ha presentato una domanda di permesso di costruire per realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, avente ad oggetto la demolizione e successiva ricostruzione dei manufatti esistenti, destinati a residenza.

Dopo la comunicazione ex art 10 bis L. 241/90, veniva notificato il diniego, in quanto, secondo l’Amministrazione Comunale, gli edifici esistenti non rappresenterebbero un volume riutilizzabile e la disciplina di zona vieta le nuove edificazioni.

Avverso i provvedimenti in epigrafe impugnati parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 5 della NTA del PRG; eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti: l’Amministrazione ritiene erroneamente che i portici non siano computabili ai fini volumetrici;

2) eccesso di potere per illogicità; contrasto con precedenti determinazioni; travisamento dei fatti, in quanto nella scheda del Piano Particolareggiato, nel calcolo della superficie coperta, le tettoie sono conteggiate al pari del fabbricato esistente, riconoscendo in tal modo la medesima consistenza urbanistica;

3) violazione di legge per errata interpretazione e applicazione del disposto dell’art 5 commi 3,6 e 7 delle NTA del PRG; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà: in base alla lettura sistematica dell’art 5 delle NTA i portici concorrono a determinare SLP e quindi sono rilevanti ai fini volumetrici;

4) violazione di legge con riferimento all’art 3 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione; per illogicità; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: nel provvedimento la descrizione delle costruzioni è inesatta, essendo qualificate come portici aperti, mentre sono chiuse su tre lati.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso:

Con ordinanza n. 186 del 25 febbraio 2010, la domanda cautelare veniva respinta, stante il contrasto con l’art 44 delle NTA,

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

1) Il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto di una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale, è infondato e va respinto.

Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, il progetto prevede la demolizione di manufatti esistenti (i portici aperti), e la costruzione di edifici con un cambio di destinazione a residenziale.

Il diniego dell’Amministrazione è fondato sull’assunto che l’intervento si sostanzia in una nuova costruzione, non in una ristrutturazione, con creazione di nuovi volumi: infatti i manufatti da demolire determinano solo una superficie coperta e non vi sarebbe un preesistente volume da recuperare.

Il diniego viene motivato con il richiamo all’art 5 delle NTA, che esclude dal computo della SLP "gli aggetti aperti, quali terrazzi, balconi, logge, portici per qualsiasi interventi edilizio", precisando altresì che "la destinazione d’uso a portici e tettoie aperte ad uso ricovero legname di parte dei manufatti esistenti, era dichiarata dal proprietario a firma P. C. nella domanda di condono edilizio (ex legge 47/85) presentata in data 30.3.1987".

Creandosi nuovi volumi, vi è il contrasto con l’art 44 della NTA che vieta le nuove edificazioni nel territorio compreso nella zona protetta BR/2.

2) Il fuoco del problema verte sulla possibilità di considerare i portici ai fini volumetrici.

I manufatti de quibus sono sorti come "portici aperti" ad uso ricovero legname (si veda in tal senso i titoli edilizi rilasciati nel corso degli anni, ad esclusione del nulla osta del 30.12.1954, in cui si parla di portico chiuso).

Si tratta quindi, almeno in parte, di strutture, create per il deposito del materiale, al fine di porle al riparo da agenti atmosferici esterni.

Pertanto, risulta corretta, in applicazione all’art 5 NTA del PRG commi 3 e 6, la loro qualificazione di "aggetti", che non costituiscono né SLP né volume.

Logica conseguenza è quindi che la nuova edificazione, non potendosi recuperare un volume inesistente, si configura come nuova costruzione e non come ristrutturazione.

Sostiene parte ricorrente nella memoria conclusiva che "il Giudice Amministrativo, pressato dal notevole numero di istanze cautelari da decidere nella medesima udienza, non ha avuto modo di esaminare compiutamente la normativa di zona", che permetterebbe interventi di ristrutturazione.

Seppure suggestiva ed articolata, la lettura offerta dalla difesa del ricorrente, anche in questa sede di merito, non può essere seguita dal Collegio, per le ragioni che verranno di seguito precisate, nell’esame dei singoli motivi.

3) Nel primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 della NTA, che al 6 comma esclude dal calcolo della SLP solo gli aggetti aperti, quali terrazze balconi e logge portici: erroneamente il Comune avrebbe qualificato i manufatti in esame quali aggetti.

Il motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo, in cui parte ricorrente sostiene che, in base ad una lettura sistematica dell’art 5 NTA, gli aggetti aperti di cui al comma 6, dovrebbero essere identificati alla luce del comma 3 e quindi "corpi aggettanti dell’edificio principale con dimensioni di aggetto inferiore a mt 1,50".

Ad avviso del Collegio, l’Amministrazione ha dato una corretta applicazione delle disposizioni, seguendo una interpretazione letterale della disposizione sopra citata, che distingue tra superficie coperta e SLP.

Il 3^ comma definisce la nozione di superficie coperta, in cui vengono inclusi gli aggetti sporgenti più di mt 1,50 dal corpo del fabbricato, precisando che sono rilevanti tutti i corpi di fabbrica.

Il comma 6^ invece introduce, per il calcolo della SLP una serie di esclusioni, tra cui i portici: la disposizione permette in tal modo di creare "spazi" che non producono volume.

Il termine aggetto dei due commi non ha lo stesso ambito di riferimento: nel primo caso si riferisce ai soli balconi sporgenti dal corpo di fabbrica, nel secondo caso ad una tipologia di opere, anche distinte dal corpo di fabbrica principale.

Pertanto, la corretta applicazione delle due disposizioni porta a computare le tettoie nel calcolo della superficie coperta (non potendo essere considerati aggetti sporgenti dal corpo di fabbrica), ma ad escluderle dal calcolo della SLP, in quanto riconducibili alle ipotesi del comma 6.

3.2 Medesime argomentazioni inducono a ritenere infondato anche il secondo motivo, in cui il ricorrente afferma che l’Amministrazione avrebbe equiparato la superficie delle tettoie a quella del fabbricato, riconoscendo così la rilevanza volumetrica di entrambe.

Come già evidenziato, calcolare un manufatto ai fini della superficie coperta non porta necessariamente a considerarlo rilevante dal punto di vista volumetrico.

3.3 Nell’ultimo motivo il ricorrente lamenta un difetto di motivazione. Inoltre nella memoria conclusiva eccepisce anche una integrazione della motivazione contenuta negli scritti difensivi del Comune, laddove si richiama l’art 5 delle NTA del piano particolareggiato.

Anche questa censura non pare fondata, dal momento che il provvedimento di rigetto richiama le norme violate e gli atti del presente giudizio si limitano ad una loro lettura coordinata.

4) Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente in solido al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, a favore del Comune di Meda.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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