Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 1 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Messina ha confermato il provvedimento del 21 maggio 2009 con il quale il Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta proposta da R. G. intesa ad ottenere la restituzione della cauzione di Euro 2.000,00, impostagli con decreto del 26 gennaio 2005, di applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.; il Tribunale, oltre a rigettare la richiesta, aveva disposto altresì la confisca della somma, essendo emerso che il R. era stato denunciato a piede libero per violazione delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione anzidetta.
2. La Corte territoriale ha rilevato che, nel frattempo, la violazione degli obblighi di prevenzione contestata all’appellante aveva formato oggetto di accertamento giurisdizionale, in quanto il Tribunale di Taormina aveva condannato il R. per la violazione agli obblighi di sorveglianza speciale, su cui era fondato il provvedimento di confisca disposta nei suoi confronti; ha altresì rilevato che, in ogni caso, la confisca della cauzione poteva essere disposta dallo stesso Tribunale che aveva applicato una misura di prevenzione, previo accertamento incidenter tantum della effettiva sussistenza della violazione, senza necessità di attendere la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al reato ravvisabile nella violazione medesima.
3. Avverso detto decreto della Corte d’Appello di Messina ricorre per cassazione R.G. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione carente e manifestamente illogica, in quanto la Corte territoriale erroneamente aveva disposto la confisca della cauzione, senza aver svolto alcun previo accertamento incidentale in ordine alla effettiva sussistenza della violazione, che aveva dato luogo alla confisca medesima, e non avendo neppure atteso la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al reato ravvisabile nella violazione medesima, si da non aver offerto alcuno spunto motivazionale in ordine al processo logico che l’aveva indotto a ritenere che esso ricorrente avesse in concreto commesso quanto contestatogli.
Quindi la Corte territoriale avrebbe dovuto attendere la definitività dell’accertamento giudiziale svolto in altra sede circa la sua responsabilità penale ovvero avrebbe dovuto svolgere un autonomo procedimento incidenter tantum onde valutare nel merito la sua eventuale responsabilità, sì da pervenire ad un giudizio di legittimità sul provvedimento di confisca della cauzione disposta nei suoi confronti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da R.G. è infondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta che sia stata disposta la confisca della cauzione disposta a suo carico in sede di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per aver egli violato uno degli obblighi inerenti a detta misura, senza che fosse stato accertato in via incidentale l’aver egli effettivamente commesso la violazione ascrittagli.
3. E’ noto che la confisca della cauzione, prevista dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis per il caso di violazione degli obblighi imposti al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, può essere disposta dallo stesso Tribunale che ha applicato detta misura, previo accertamento, incidenter tantum, della effettiva sussistenza della violazione, senza che sia necessario attendere la definitiva pronuncia giurisdizionale in ordine al reato ravvisabile nella violazione medesima (cfr. Cass. Sez. 5 n. 13423 del 24/02/2004 dep. 19/03/2004, imp. Miccichè, Rv. 228022).
4. I giudici di merito hanno fatto buon uso dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, atteso che, dall’esame degli atti, è emerso che il Tribunale di Messina ha esaminato "incidenter tantum" la natura e la consistenza della violazione degli obblighi ascritta all’odierno ricorrente ed ha ritenuto che il ricorrente la abbia effettivamente poste in essere.
5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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