T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 508

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 30 novembre 2010, n. 148/10, il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino ha determinato gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio per l’anno 2011.

Con il ricorso in esame la società O., titolare di un esercizio di vendita della grande distribuzione nel Comune di San Giovanni Teatino, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo nella sostanza l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa regionale abruzzese che ha limitato il livello di tutela della concorrenza rispetto alla normativa statale in relazione:

a) alla introdotta fissazione di un numero massimo di giornate di apertura assentibili ed alla chiusura obbligatoria in alcune giornate;

b) alla restrizione dell’apertura domenicale degli esercizi della grande distribuzione, subordinata a turni di riposo ed alla sostituzione dei lavoratori con assunzioni temporanee;

c) alla necessità di ottenere l’accordo delle associazioni di categoria;

d) alla mancata liberalizzazione degli esercizi commerciali ubicati nelle città d’arte e nei comuni classificati come comuni turistici.

Inoltre, ha anche evidenziato il contrasto di tale normativa regionale con l’ordinamento dell’Unione europea.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 maggio 2011.

Avendo questo Tribunale con ordinanza collegiale 10 marzo 2011, n. 56, accolto la domanda incidentale di sospensione di tale provvedimento impugnato ed avendo la Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile 2011, n. 150, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della L.R. Abruzzo 12 maggio 2010, m. 17, e dell’art. 2 della L.R. Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (che subordinavano le aperture festive degli esercizi della grande distribuzione al riposo a rotazione del personale dipendente, previa concertazione con le organizzazioni di categoria), il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino con ordinanza 3 maggio n. 41/11, ha parzialmente annullato l’ordinanza impugnata in relazione a tale aspetto, mentre la ha confermata in relazione alle altre parti.

Con motivi aggiunti, notificati il 30 maggio 2011 e depositati il 1° giugno 2011, la società O. ha esteso l’impugnativa nei confronti anche di tale ordinanza, deducendo nella sostanza che la normativa regionale predetta sarebbe incostituzionale per violazione dei comma 1 e 2, lettera e) dell’art. 117 della Costituzione, in quanto contrastante con la normativa dell’Unione quanto alla limitazione delle giornate di apertura assentibili ed alla necessità di ottenere l’accordo delle associazioni di categoria e con la normativa nazionale quanto alla non prevista introduzione di una deroga per le città d’arte ed i comuni turistici. In particolare, ha dedotto:

l) che la regolamentazione vigente regionale (art. 34, Il comma, della L.R. 17/10 ed art. l, comma 132, della L.R. 11/08), deve essere disapplicata perché contrastante con gli artt. 4, par. 3, e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto ha un effetto restrittivo sulla concorrenza, dal momento che l’associazione dei commercianti ha nella sostanza il potere di determinare le giornate di chiusura attraverso il concerto o la partecipazione all’apposita conferenza di servizi; inoltre, tale normativa contrasta anche con l’art. 117, comma l e 2, lettera e), della Costituzione, in quanto è riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di concorrenza ed in quanto la legislazione regionale deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione (artt. 3, 119 e 120 del TFUE);

2) che il principio di tutela della concorrenza è di ostacolo a che delle disposizioni normative (sia statali che regionale) possano prevedere un numero massimo di giornate di apertura ed impedire ai Comune di valutare concretamente le esigenze della concorrenza nel mercato locale; la tutela della concorrenza può, infatti, essere postergata soltanto per il perseguimento di "obiettivi legittimi", che nella specie non è possibile individuare, ove si consideri che vi sono degli esercizi privilegiati (art. 13 del D.Lgs. 114/98, e art. l, comma 136, della L.R. Abruzzo 11/08), che in realtà soddisfano "ordinarie" esigenze degli acquirenti; la restrizione concorrenziale vigente va, pertanto, disapplicata per il suo carattere "capriccioso" e per violazione del principio di proporzionalità;

3) che l’art. 12 del D.Lgs. 114/98 prevede la massima liberalizzazione per gli esercizi ubicati nelle città d’arte o nei comuni turistici; la L.R. n. 11/08, non prevedendo al riguardo alcuna liberalizzazione, si pone, pertanto, in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Il Comune di San Giovanni Teatino si è costituito in giudizio e con memorie depositate l’8 marzo, il 25 maggio ed il 14 giugno 2011 diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

1. – La società ricorrente, titolare di un esercizio di vendita della grande distribuzione nel Comune di San Giovanni Teatino, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso l’ordinanza 30 novembre 2010, n. 148/10, con la quale il Sindaco del Comune di San Giovanni Teatino ha determinato gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio per l’anno 2011.

In particolare, con tale atto impugnato è stato deciso che per l’anno 2011 gli esercizi per la vendita al dettaglio siti nel Comune avrebbero potuto derogare alla chiusura domenicale e festiva in 40 giornate espressamente indicate; in tale ordinanza si è inoltre anche precisato:

a) che la concertazione con le organizzazioni di categoria aveva escluso che a tali giornate di deroga dovessero corrispondere giornate di chiusura infrasettimanale;

b) che gli esercizi della grande distribuzione erano tenute a rispettare quanto disposto dall’art. 34, III comma, della L.R. n. 17/2011, cioè a rispettare il principio della rotazione del riposo dei lavoratori.

Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile 2011, n. 150, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, della L.R. Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, e dell’art. 2 della L.R. Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, che subordinavano le aperture festive degli esercizi della grande distribuzione al riposo a rotazione del personale dipendente, previa concertazione con le organizzazioni di categoria, per cui il Sindaco del Comune in parola con ordinanza 3 maggio n. 41/11, ha parzialmente annullato l’ordinanza impugnata in relazione all’aspetto sopra indicato alla lettera b), mentre ha confermato tale ordinanza in relazione alle altre parti.

A seguito di tale parziale modifica il contenzioso proposto attiene, pertanto, esclusivamente alla legittimità della fissazione di un numero massimo di giornate di apertura ed alla chiusura obbligatoria in alcune giornate.

Secondo la ricorrente, tale determinazione sarebbe illegittima in ragione del fatto che la normativa regionale posta base di tale ordinanza sarebbe incostituzionale per violazione dei comma 1 e 2, lettera e) dell’art. 117 della Costituzione, in quanto contrastante con la normativa dell’Unione quanto alla limitazione delle giornate di apertura assentibili ed alla necessità di ottenere l’accordo delle associazioni di categoria e con la normativa nazionale quanto alla non prevista introduzione di una deroga per le città d’arte ed i comuni turistici.

2. – Tali censure, ad avviso del Collegio, non sono fondate.

Ai fini del decidere deve, invero, partirsi dal rilievo che l’atto impugnato trova il proprio fondamento normativo nell’art. 1, comma 130 e segg., della L.R. Abruzzo 16 luglio 2008 (recante "nuove norme in materia di commercio") e nell’art. 34, comma 3, della L.R. Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 (di modifica della predetta legge regionale).

Tale art. 1 ha, in particolare, previsto al comma 130 che "il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali", nonché per "tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica". Mentre per gli altri Comuni è fissato con ordinanza sindacale il calendario delle deroghe, in relazione a quanto elaborato da una apposita Conferenza dei Servizi (comma 132).

Il successivo comma 136, ha infine escluso l’applicabilità di tali restrizioni per alcune tipologie di attività (quali le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri e nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, sale cinematografiche).

L’art. 34, comma 2, della L.R. Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, ha, infine, testualmente previsto che "gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva… per un numero di 40 giornate nell’arco dell’anno, stabilito con apposita Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale".

3. – Con il ricorso in esame, come già detto, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità costituzionale di tale normativa con riferimento ai seguenti aspetti:

a) in quanto l’attribuzione alle associazioni dei commercianti del potere di determinare le giornate di chiusura attraverso il concerto o la partecipazione all’apposita conferenza di servizi ha un effetto restrittivo sulla concorrenza e contrasta per un verso con la normativa dell’Unione Europea (TFUE) e per altro verso con l’art. 117, comma l e 2, lettera e), della Costituzione, in quanto è riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di concorrenza;

b) che la stessa normativa dell’Unione ed il principio di tutela della concorrenza non consentono la previsione di un numero massimo di giornate di apertura e che le restrizioni imposte non perseguono "obiettivi legittimi", ove si consideri che vi sono degli esercizi privilegiati (art. 13 del D.Lgs. 114/98, e art. l, comma 136, della L.R. Abruzzo 11/08), che in realtà soddisfano "ordinarie" esigenze degli acquirenti; per cui, in definitiva, tale restrizione concorrenziale ha un carattere "capriccioso" e viola il principio di proporzionalità;

c) che l’art. 12 del D.Lgs. 114/98 prevede la massima liberalizzazione per gli esercizi ubicati nelle città d’arte o nei comuni turistici, per cui la L.R. n. 11/08, non prevedendo al riguardo alcuna liberalizzazione, si pone in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

4. – La questione di costituzionalità sopra indicata alla lettera a), ad avviso della Sezione, non è rilevante ai fini del giudizio, in quanto nella specie – come sopra esposto e come espressamente indicato nell’ordinanza sindacale impugnata – la concertazione con le organizzazioni di categoria aveva escluso che a tali giornate di deroga dovessero corrispondere giornate di chiusura infrasettimanale. In definitiva, cioè, nel caso di specie la concertazione con le organizzazioni di categoria non ha introdotto, al riguardo, alcuna limitazione in ordine al numero delle giornate di apertura, in quanto tale concertazione aveva escluso che a tali giorni di apertura dovessero seguire corrispondenti giorni di chiusura infrasettimanale.

La questione di costituzionalità proposta non è, pertanto, rilevante nel caso ora all’esame, in quanto le associazioni dei commercianti non hanno di certo inciso nella specie, con effetto restrittivo, sulla concorrenza: tali associazioni sono state, infatti, favorevoli al massimo incremento dei giorni di apertura.

5. – Con l’ulteriore questione sopra indicata alla lettera b), è stata ipotizzata la violazione della normativa dell’Unione e del principio di tutela della concorrenza (la cui disciplina è, peraltro, riservata allo Stato) in ordine alla fissazione di un numero massimo di giornate di apertura; si è, inoltre, dedotto che le restrizioni imposte avrebbero un carattere "capriccioso" e violerebbero il principio di proporzionalità con riferimento alla diversa disciplina dettata per alcuni esercizi commerciali, che in realtà soddisferebbero "ordinarie" esigenze degli acquirenti.

Tali questiono sono, ad avviso del Collegio, manifestamente infondate.

Quanto alla prima, va premesso che la Corte Costituzionale con la predetta sentenza 21 aprile 2011, n. 150, ha già chiarito che la normativa della Regione Abruzzo contenuta nel predetto art. 34, II comma, non viola l’art. 117, comma l e 2, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di concorrenza

In particolare, con tale decisione si è già ribadito che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia "commercio" (come già affermato anche nelle sentenze n. 288 del 2010 e n. 350 del 2008), di competenza esclusiva residuale delle Regioni, ma che tuttavia, anche se la disciplina in esame è riconducibile alla materia "commercio", di competenza regionale, era comunque necessario valutare se la stessa, nel suo contenuto, avesse determinato o meno un vulnus alla tutela della concorrenza, tenendo presente che è stata riconosciuta la possibilità, per le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme che, indirettamente, producano effetti proconcorrenziali.

Si è al riguardo affermato che "poiché la materia commercio può intersecarsi con quella "tutela della concorrenza", riservata alla competenza legislativa dello Stato, le Regioni, nell’esercizio di tale loro competenza, possono dettare una disciplina che determini anche effetti proconcorrenziali perché altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente omnicomprensivo della materia "tutela della concorrenza" finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente" e che "è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale", per cui "l’espressione "tutela della concorrenza" di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. determina la necessità di un esame contenutistico sia per ciò che costituisce il portato dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva da parte dello Stato, sia per ciò che riguarda l’esplicazione della potestà legislativa regionale, sia essa riferibile al terzo o al quarto comma dell’art. 117 Cost.".

In definitiva, si è al riguardo concluso che nel caso di specie, la normativa della Regione Abruzzo sull’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non solo persegue il medesimo obiettivo di apertura al mercato e di eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell’attività economica che ha ispirato il D. Lgs. n. 114 del 1998, ma ne ha ampliato la portata liberalizzatrice "aumentando, rispetto a quanto prevede l’art. 11 di tale decreto, il numero di giornate in cui è consentita l’apertura domenicale e festiva, contribuendo, quindi, ad estendere l’area di libera scelta sia dei consumatori che delle imprese", per cui "in conclusione, la Regione Abruzzo, con le norme impugnate, ha esercitato la propria competenza in materia di commercio, dettando una normativa che non solo non si pone in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, ma che produce anche effetti proconcorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta".

Quanto, poi, al contrasto con la normativa dell’Unione delle normative nazionali relative agli orari di apertura dei negozi, va ricordato che, se è pur vero che tale materia rientra nelle competenze degli Stati membri, cionondimeno questi ultimi devono esercitarle nel rispetto del diritto comunitario.

La problematica degli orari di apertura degli esercizi commerciali ha dato luogo, come è noto, ad una abbondante giurisprudenza della Corte di giustizia e da tale giurisprudenza si evince chiaramente che la Corte ha rifiutato di dichiarare incompatibili con l’art. 28 (ex articolo 30) del trattato CE le regolamentazioni nazionali relative alle modalità di chiusura degli esercizi commerciali (CG, 16 dicembre 1992, B & Q, causa. C169/91; CG, 2 giugno 1994, Boermans, cause congiunte C401/92 e C402/92,). Inoltre, la Corte ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 43 (ex art. 52) del trattato CE relativo alla libertà di stabilimento ad una regolamentazione concernente la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio la domenica ed i giorni festivi, anche se essa ha ritenuto che nelle casi esaminati (analoghi a quello ora all’esame) gli effetti restrittivi della normativa sulla libertà di stabilimento erano troppo aleatori ed indiretti perché l’obbligo che ne derivava avrebbe potuto essere considerato di natura tale da ostacolare detta libertà (CG 20 giugno 1996, Semeraro Casa Uno, cause congiunte C418/93 e seguenti)

In definitiva, in assenza di armonizzazione, si è affermato che gli Stati membri sono certamente competenti a regolare gli orari di apertura dei negozi, ma che, tuttavia, essi devono esercitare tale competenza nel rispetto delle norme del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare delle norme sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi (articoli 49 e 56 del TFUE). Secondo l’interpretazione che è stata fatta dalla Corte, in estrema sintesi, i regimi di autorizzazione in deroga ad una libertà fondamentale deve essere basata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali così da garantire che tale potere non sia esercitato in modo arbitrario.

Giova, infine, anche rilevare che, anche di recente ed in relazione ad una fattispecie per alcuni versi analoga e relativa alla legislazione italiana in materia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza della Prima Sezione, del 1° luglio 2010, nel procedimento C393/08 (Sbarigia) – avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine alla normativa nazionale che disciplina gli orari di chiusura e di apertura e i giorni di chiusura delle farmacie – ha avuto modo di escludere in relazione a tali aspetti il contrasto con il diritto dell’Unione della regolamentazione nazionale relativa alle modalità di chiusura degli esercizi commerciali; in particolare con tale sentenza, ed in conformità alle conclusioni dell’Avvocato Generale, presentate l’11 marzo 2010, si è affermato che le disposizioni del diritto comunitario della concorrenza, ed in particolare artt. 81 e 86 CE, sono palesemente inapplicabili nel caso di un regolamento nazionale sugli orari di apertura degli esercizi commerciali, in quanto tale regolamentazione non può, da sola, incidere sugli scambi tra Stati membri.

Da tali conclusioni il Collegio non ritiene di potersi discostare, per cui deve concludersi che la normativa in questione di fissazione di un numero massimo di giornate di apertura non si ponga in contrasto con la normativa dell’Unione relativa sia alla tutela della concorrenza, che al diritto di stabilimento.

Quanto, infine, alla violazione del carattere "capriccioso" di tale normativa regionale ed alla violazione del principio di proporzionalità con riferimento alla diversa disciplina dettata per alcuni esercizi commerciali, che in realtà soddisferebbero "ordinarie" esigenze degli acquirenti, va osservato che la deroga all’obbligo di chiusura domenicale, prevista dal predetto comma 136 dell’art. 1 della L.R. n. 11/08, è giustificata dalla particolare tipologia degli esercizi commerciali che non debbono rispettare l’obbligo di chiusura nei giorni festivi.

Trattasi, infatti, di esercizi commerciali che vendono prodotti che o sono richiesti soprattutto nei giorni festivi (quali le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante), o che debbono necessariamente essere forniti anche in tali giorni (come i giornali) o che, infine, sono destinati ad una particolare utenza (come gli esercizi di vendita ubicati nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali o nelle stazioni di servizio autostradali). Infine, va anche evidenziato che alcune tipologie merceologiche sono escluse da limitazioni e la loro vendita è consentita anche nei giorni festivi o per essere strettamente collegate al turismo (quali le stampe, le cartoline, gli articoli da ricordo e di artigianato locale) o perché la loro vendita per tradizione consolidata si concentra nei giorni festivi, quando cioè, gli acquirenti possono disporre di tempo sufficiente per effettuare le relative scelte (quali i mobili e gli oggetti di arredamento).

Ritiene, in definitiva, la Sezione che la questione di legittimità costituzionale della normativa in parola prospettata alla sopra indicata lettera b) sia manifestamente infondata in quanto tale deroga non sembra "capricciosa", ma trova la sua giustificazione in specifiche esigenze.

6. Rimane, per concludere, da esaminare l’ultima questione di legittimità costituzionale proposta, sopra riassunta alla lettera c).

Secondo la ricorrente l’art. 12 del D.Lgs. 114/98 impone la liberalizzazione degli orari e dei giorni di chiusa per gli esercizi ubicati nelle città d’arte o nei comuni turistici, per cui la L.R. n. 11/08, non prevedendo al riguardo alcuna liberalizzazione, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

Va al riguardo ricordato che il predetto art. 12, ha dettato una disciplina particolare per i Comuni ad economia prevalentemente turistica e per le città d’arte, prevedendo che in tali Comuni "gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di chiusura nei giorni festivi". In base al terzo comma di tale articolo, poi, "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1".

Nella specie la Regione Abruzzo non ha individuato con un proprio atto tali Comuni, né risulta che la ricorrente abbia mai diffidato l’Amministrazione regionale ad includere il Comune di San Giovanni Teatino o tra le città d’arte o tra i comuni ad economia prevalentemente turistica.

Con la predetta L.R. n. 11, ai commi 130 e 131 dell’art. 1, la Regione Abruzzo si è limitata, invero, ad introdurre al riguardo una deroga generalizzata al rispetto dell’obbligo di chiusura nei giorni festivi "per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali", nonché per "tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica".

In definitiva, la Regione, nel rispetto del predetto principio generale contenuto nella legge nazionale, ha esteso in via generalizzata la deroga alla chiusura nei giorni festivi a tutti gli esercizi di vicinato ubicati "nei centri storici", "nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane" e "nei Comuni costieri ad alta densità turistica"; mentre nulla ha espressamente disposto in ordine alle città d’arte.

In estrema sintesi, relativamente ai comuni ad economia prevalentemente turistica, la normativa in questione, nell’estendere la deroga a tutti i Comuni montani ed ai Comuni costieri "ad alta densità turistica", si è nella sostanza adeguata al predetto principio contenuto nella legge nazionale, in quanto nella Regione Abruzzo il turismo è sviluppato esclusivamente nei comuni appartenenti a comunità montane ed in quelli costieri.

Quanto, invece, alla deroga prevista nel decreto legislativo in parola per le città d’arte, il legislatore regionale ha esteso la deroga in via generalizzata a tutti i centri storici dei comuni della regione, cioè in definitiva, ha individuato in tali centri storici "le zone del territorio" nelle quali gli esercenti possono esercitare la facoltà prevista dal predetto terzo comma dell’art. 12.

Ad avviso del Collegio, in definitiva, tale prospettata questione di legittimità costituzionale della normativa in questione, appare anch’essa manifestamente infondata, in quanto tale normativa della Regione Abruzzo non si pone in contrasto con il predetto principio contenuto nel surricordato art. 12, dal momento che tale normativa ha nella sostanza ampliato la tipologia degli esercizi commerciali che possono beneficiare della deroga, estendendola quanto alle città d’arte a tutti i centri storici e quanto ai comuni ad economia prevalentemente turistica a tutti i Comuni montani e costieri.

Né la ricorrente ha, peraltro, neanche ipotizzato che l’area nella quale esercita la propria attività sia caratterizzata da un’economia prevalentemente turistica o sia inclusa in una città d’arte.

7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto per essere manifestamente infondate o non rilevanti tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti della legislazione regionale, che – come sembra pacifico tra le parti – è stata puntualmente applicata dal Comune resistente.

Prima di concludere giova, peraltro, evidenziare che la questione ha oggi trovato a livello di legislazione statale una soluzione favorevole agli interessi della ricorrente, sia pur in via provvisoria (fino cioè alla relativa conversione in legge), dalla lettera dbis) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, così come di recente modificata dall’art. 6, comma 4, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in base al quale le attività commerciali non debbono rispettare (sia pur in via sperimentale) "gli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio".

Sussistono, per concludere, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *