T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-09-2011, n. 2164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di redditi idonei a garantire il suo mantenimento nel nostro paese.

Nell’unico motivo di ricorso, oltre a lamentare il mancato avviso dell’avvio del procedimento, la ricorrente osserva che non è vero che era rimasta disoccupata dal 1.2.2009 avendo successivamente reperito idonea attività lavorativa.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato poiché risulta che prima dell’emissione del provvedimento di rigetto, la ricorrente aveva sottoscritto un contratto di soggiorno sufficiente a garantirne il mantenimento nel nostro paese.

Il dato non è stato valutato dall’amministrazione e pertanto si impone un annullamento per consentire di effettuare gli opportuni accertamenti sulla sussistenza del rapporto di lavoro per cui risultano anche pagati i contributi previdenziali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *