T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 7135 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2010, depositato il successivo 2 febbraio, il dr. C. ha esposto di aver partecipato alla procedura comparativa volta alla copertura di un posto di presidente aggiunto della Sezione Gip del Tribunale di Catania, vedendosi preferire nella nomina il dr. G..

Ciò in quanto al dr. C. ed al dr. G. venivano attribuiti gli stessi punteggi per il merito (5), per il durevole esercizio delle funzioni (6) e per le funzioni omologhe (2), mentre il dr. G. prevaleva sul ricorrente quanto al punteggio per le attitudini (5 vs 4). Il punteggio complessivo finale conseguito dal ricorrente (17) risultava pertanto inferiore a quello del dr. G. (18).

Il dr. C. ha indi proposto impugnazione avverso la sequela di atti, meglio indicati in epigrafe, afferenti alla nomina del dr. G. quale presidente aggiunto della Sezione Gip del Tribunale di Catania, di cui contesta la legittimità.

A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente detrae dal vigente quadro normativo di riferimento della materia dell’attribuzione di incarichi semidirettivi a magistrati ordinari, artt. 11 e 12 del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e s.m.i. e risoluzione 10 aprile 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, attuativa del citato art. 11, comma 3, lett. d), che il più sicuro indice di possesso delle attitudini specifiche degli aspiranti è il positivo pregresso esercizio delle funzioni di direzione e di organizzazione di cui all’art. 12, comma 10, del d.lgs. 160/2006; in mancanza, soccorrono gli indicatori di cui alla citata risoluzione CSM 10 aprile 2008, che rilevano attitudini direttive traendo spunto da esperienze parziali.

Ne deriva il ricorrente che, almeno in linea di principio, la titolarità di funzioni direttive ha una maggior capacità rivelatrice delle attitudini direttive del candidato rispetto all’esperienza parziale di funzioni direttive.

Ciò posto, parte ricorrente sostiene l’ingiustificatezza, alla luce dei suddetti criteri, del maggior punteggio attribuito al controinteressato per la voce in parola, in quanto, laddove il ricorrente può vantare un incarico direttivo per un prolungato periodo (direzione di Pretura Circondariale per sei anni), nonché un incarico semidirettivo (presidenza di Commissione Tributaria perdurante da tredici anni), il dr. G.:

– non ha mai avuto la titolarità di un ufficio direttivo o semidirettivo né ha esercitato funzioni di fatto o vicarie;

– può vantare soltanto un indicatore di attitudini direttive tra quelli contemplati dalla ridetta risoluzione CSM 10 aprile 2008 (componente di Consiglio giudiziario), che si colloca, vieppiù, quale esperienza riflessa, tra i livelli minimi degli indicatori di attitudine direttiva;

– è stato designato quale presidente di un collegio giudicante della Corte d’Assise d’Appello, ma tale incarico non è contemplato dalla risoluzione 10 aprile 2008 tra gli indicatori di attitudini direttive (costituendo uno degli indicatori del diverso parametro del merito) e non poteva, pertanto, formare oggetto di valutazione per il parametro di cui trattasi, e, in ogni caso, ha riguardato un solo processo, celebratosi nell’arco di un anno e mezzo.

Conseguentemente, il ricorrente deduce:

1) in relazione alla valutazione a favore del dr. G. della presidenza di un collegio giudicante della Corte d’Assise d’Appello, falsa applicazione della risoluzione CSM 10 aprile 2008, nonché eccesso di potere per doppia valutazione della medesima attività già valutata per il merito, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a), del d. lgs. 160/2006;

2) in relazione alla sottostima nella propria valutazione della titolarità di uffici direttivi e semidirettivi, eccesso di potere sotto diversi profili, compresa illogicità manifesta, e disapplicazione dell’art. 12, comma 10, del d. lgs. 160/2006.

Chiarisce il ricorrente che l’accoglimento delle censure comporta il riconoscimento giudiziale dell’illegittimità dell’attribuzione al controinteressato di un punteggio maggiore per le attitudini rispetto a quello da lui conseguito, e, quindi, il suo diritto all’ottenimento di un punteggio almeno pari a quello del dr. G. per tale voce, con conseguente parità del punteggio complessivo finale e maturazione in proprio favore del diritto alla nomina per maggiore anzianità.

In via subordinata, il ricorrente denunzia che in nessun caso il CSM avrebbe potuto pervenire al giudizio di inferiorità delle attitudini del dr. C. rispetto al dr. G. sulla base delle apodittiche affermazioni di cui agli atti impugnati, ovvero senza istruire più approfonditamente il profilo dell’attitudine dei due concorrenti.

Conseguentemente, il ricorrente deduce ancora:

3) difetto di istruttoria e di motivazione, con l’aggravante della violazione del principio della natura comparativa delle valutazioni di cui al punto 3.2.1., primo periodo, della circolare CSM P11036/08 del 2 maggio 2008 – deliberazione del 30 aprile 2008, pur ribadito nelle impugnate valutazioni, e con l’ulteriore aggravante del contrasto con la risoluzione CSM 10 aprile 2008.

La prima aggravante viene dal ricorrente ravvisata nella circostanza che il CSM, nell’attribuzione del contestato punteggio, ha dato rilevanza alle risultanze dei pareri dei Consigli giudiziari, che hanno definito le attitudini organizzative del dr. G. "elevate", laddove le proprie sono state definite "buone": ma, opina il ricorrente, il CSM non ha tenuto conto del fatto che i pareri sono stati emessi in tempi diversi e senza nessuna comparazione, né la comparazione dei pareri è stata poi effettuata dal CSM.

La seconda aggravante viene dal ricorrente ravvisata nella violazione dell’obbligo del CSM, all’atto della quantificazione del punteggio per le attitudini, di esplicitare il rapporto tra la valutazione numerica resa e gli indicatori che la giustificano.

Il ricorrente fa, infine, presente che gli atti impugnati hanno anche omesso di valutare a suo favore il pregresso svolgimento di funzioni semidirettive presso la Pretura Circondariale di Catania, quale facente funzione del consigliere aggiunto nel settore penale, che pure risultava in atti.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, il ricorrente ne ha domandato l’annullamento, previa istruttoria.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura.

Con atto notificato in data 2 aprile 2010, depositato il successivo 3 maggio, il ricorrente, riferendo di aver esperito acceso agli atti della procedura e di aver ricevuto una nota del Presidente della Corte di Appello di Catania datata 1 febbraio 2010, ha proposto motivi aggiunti di gravame, con i quali denunzia violazione della circolare CSM P11036/08, punto 3.2.1., e della risoluzione CSM 10 aprile 2008, che valorizzano, ai fini della valutazione dell’attitudine specifica, la capacità di organizzazione del lavoro, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento.

Con la censura si espone che la contestata valutazione ha omesso di apprezzare adeguatamente che il dr. G. ha maturato reiterati e rilevanti ritardi nel deposito delle sentenze nel periodo 27 maggio 200316 novembre 2006, per l’11% circa di quelle emesse nel periodo. E se anche l’impugnata deliberazione contiene un accenno ai detti ritardi, tale accenno non dà conto della loro rilevanza ed involve in una apodittica giustificazione.

Parte ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento del gravame, rinnovando le richieste istruttorie.

L’amministrazione resistente ha depositato documentazione in data 12 maggio 2011 ed ha affidato a memoria depositata in data 24 maggio 2011 le proprie tesi difensive, sostenendo l’infondatezza del gravame.

Con successiva memoria di replica il ricorrente ha eccepito la tardività della memoria di cui sopra, di cui ha comunque contestato i passaggi salienti.

Indi il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2011.

DIRITTO

1. Il dr. C. ha impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, dei quali si è composta la procedura concorsuale per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di presidente aggiunto della Sezione Gip del Tribunale di Catania, cui egli ha infruttuosamente partecipato, avendo il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 novembre 2009, approvato, tra le due proposte formulate dalla Quinta Commissione (una, di maggioranza, a favore del dr. G.; l’altra, di minoranza, a favore del dr. Passalacqua), quella relativa all’attribuzione dell’ufficio di cui trattasi al dr. G..

Nell’ambito del relativo procedimento, il dr. G. conseguiva 18 punti rispetto ai 17 attribuiti al ricorrente.

Ciò in quanto al dr. C. ed al dr. G. venivano attribuiti gli stessi punteggi per il merito (5), per il durevole esercizio delle funzioni (6) e per le funzioni omologhe (2), mentre il dr. G. prevaleva sul ricorrente quanto al punteggio per le attitudini (5 vs 4).

In estrema sintesi, il ricorrente espone che gli elementi emergenti dai rispettivi curriculum per il parametro "attitudini", alla luce del quadro normativo regolatorio della materia, e laddove sottoposti ad una reale valutazione comparativa, avrebbero dovuto determinare l’attribuzione a se, per il parametro in parola, di un punteggio almeno pari a quello del controinteressato, con conseguente parità del punteggio complessivo finale e maturazione in proprio favore del diritto alla nomina per maggiore anzianità.

Resistono il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura.

2. In via preliminare, in relazione alle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, osserva il Collegio che la causa risulta matura per la decisione, essendo presenti in fascicolo d’ufficio tutti gli atti a tal fine rilevanti.

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva la tardività, ex art. 73 c.p.a., della memoria difensiva depositata dalla difesa erariale in data 24 maggio 2011.

Di essa, pertanto, non si terrà conto ai fini della decisione.

3. Passando alla disamina della controversia, non appare superfluo premettere alcune considerazioni in ordine all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del CSM in ordine alla scelta dei candidati da preporre agli uffici direttivi e semidirettivi.

In proposito, va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, costituente ormai ius receptum, le deliberazioni con cui l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento ai magistrati dei detti uffici, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità.

In particolare, la peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale dal medesimo adottati allo scrutinio giudiziale di legittimità, a mezzo di apprezzamenti che, pur non potendosi addentrare nel merito delle scelte compiute dall’organo, non si arrestano alla sola verifica di conformità degli atti a legge, bensì si estendono anche alla disamina di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici.

In altre parola, se le determinazioni del CSM con cui vengono individuati i soggetti cui affidare gli uffici direttivi e semidirettivi costituiscono esercizio di potere discrezionale, e se la scelta dell’organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità, alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, essa è comunque soggetta a sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

Per l’effetto, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi e semidirettivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal giudice amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale.

4. Richiamato l’ambito occupabile dal sindacato giurisdizionale nella materia oggetto di controversia, occorre ancora provvedere, per quanto qui di interesse, ad un richiamo alla disciplina normativa che regola il conferimento da parte del CSM degli uffici semidirettivi, nella parte in cui individua i criteri che devono orientare la scelta, in base ai quali procedere alla disamina della contestata delibera.

Sul punto, si osserva che il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del 30 aprile 2008, circolare CSM P11036/08 del 2 maggio 2008, preso atto delle innovazioni normative apportate dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111, ha rilevato l’esigenza di apportare modificazioni alle disposizioni in materia di conferimento di incarichi semidirettivi (già contenute nella circolare 15098/1993) a fronte delle "due novità principali costituite dalla temporaneità degli uffici semidirettivi, che comporta la previsione di una durata massima dello svolgimento dell’incarico presso uno specifico ufficio, e dalla trasformazione della anzianità da requisito di valutazione a criterio di legittimazione": sì da ravvisare l’esigenza di "una migliore puntualizzazione dei requisiti di nomina alla luce delle indicazioni normative contenute nella nuova formulazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del d.lgs. n. 160/2006" e di "un vaglio di conformità della normativa consiliare rispetto alla normativa primaria".

Nel dare atto del precedente intervento in tema di conferimento degli incarichi direttivi (risoluzione del 21 novembre 2007, integrativa della risalente circolare in materia, la n. 13000 del 1999), il CSM ha, quindi, tratto spunto dal citato intervento riformatore al fine di pervenire ad una omogeneizzazione delle procedure di nomina dei ruoli direttivi e semidirettivi ("considerando peraltro che la competenza per la selezione appartiene ormai ad un’unica commissione: la quinta").

Quanto ai criteri di valutazione – che rivestono diretta rilevanza ai fini del decidere – l’organo di autogoverno, preliminarmente ribadita la rilevanza del parere attitudinale specifico ed il relativo limite triennale di validità (punto 2.2), ha individuato i seguenti elementi:

A) Merito

Nell’osservare come la "interpretazione sia letterale sia sistematica delle indicate disposizioni di legge" consenta di desumere "inequivocabilmente che anche per l’attribuzione degli incarichi semidirettivi va considerata e verificata l’attività giudiziaria espletata dal magistrato, giacché da essa non può prescindersi nella valutazione di idoneità dell’aspirante a ricoprire l’ufficio richiesto" (opzione ermeneutica, del resto, che "trova conforto nel complessivo impianto del nuovo ordinamento giudiziario"), il CSM ha stabilito che "in tale criterio rientri la valutazione dei parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, così come definiti dall’art. 11 d.lgs. 160/2006".

In particolare è stato stabilito che:

a) "la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate;

b) la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; dai tempi di smaltimento del lavoro; dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio;

c) la diligenza si desume: dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall’Ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza;

d) l’impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio superiore della magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o, comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio superiore della magistratura; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa ad iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta".

Nel sottolineare che "per ciascuno dei quattro parametri che precedono vanno verificati gli indicatori fissati dalla circolare sulla valutazione di professionalità deliberata il 4 ottobre 2007 (circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007) come valutati dai Consigli giudiziari in occasione della domanda per il conferimento delle funzioni semidirettive e delle quadriennali valutazioni di professionalità nonché dai dirigenti degli uffici nei rapporti redatti nelle medesime occasioni", il CSM ha, quindi, ragguagliato a punti 6 il punteggio massimo complessivo attribuibile a fronte della voce di valutazione di che trattasi.

B) Attitudine

Nel rilevare la presenza di due categorie specifiche per la valutazione delle attitudini semidirettive, la prima delle quali (attitudine specifica, richiesta dal comma 12 dell’art. 12 del d. lgs 160/2006 anche per il conferimento degli incarichi semidirettivi) è riscontrabile "nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili", nonché nella "propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari", il CSM ha tratto dalla normativa primaria taluni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale, "quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura".

Nel sottolineare che "gli indicatori oggettivi per l’attitudine direttiva, previsti dall’art. 10, comma 3, lettera d) del d. lgs. 160/2006 e contenuti nella risoluzione approvata il 10 aprile 2008, costituiscano… lo strumento maggiormente significativo per pervenire alla valutazione", l’Organo di autogoverno ha ulteriormente stabilito che:

– "nella valutazione attitudinale per gli incarichi semidirettivi le specifiche doti di capacità professionale, desunte anche dalla pluralità delle esperienze giudiziarie affrontate, assumono valore pregnante, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che è assegnato a colui che riveste l’incarico semidirettivo";

– e che, nell’ambito della verifica attitudinale "va, inoltre, riconosciuta particolare pregnanza alla pluralità delle esperienze maturate, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, che contribuiscono alla formazione di un variegato patrimonio professionale";

– mentre, "nel prosieguo della vita professionale, significativo rilievo assume la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da riconoscere a chi ricopre un incarico semidirettivo sia nell’esercizio dell’attività giurisdizionale sia nel campo dell’organizzazione".

Nell’individuare in complessivi punti 6 il punteggio massimo che può essere attribuito in relazione alla categoria "attitudine", la seconda categoria che viene in rilievo nell’ambito del profilo attitudinale è stata identificata nell’esercizio di "funzioni omologhe", "attraverso la quale vengono in rilievo l’identità o l’analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante".

In tale contesto – ed avuto riguardo alle modifiche introdotte dal d. lgs. 160/2006 – è stato ritenuto congruo "riconoscere rilevanza alle specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio per almeno cinque anni negli ultimi dodici anni di funzioni omologhe (giudicanti e requirenti) rispetto a quelle del posto da coprire, con l’ulteriore necessità che tre anni siano continuativi": con conseguente attribuibilità, per la voce di che trattasi, di un punteggio è pari a 2 punti frazionabili.

Quanto all’anzianità, ad essa è stato attribuito un valore residuale.

In particolare, richiamati i cenni sulla profonda immutazione introdotta dalla delibera del 30 aprile 2008 quanto alla voce valutativa ora all’esame per effetto delle modificazioni rivenienti dalla legge 111/2007 (con una disciplina sostanzialmente identica a quella prevista per gli uffici direttivi), va osservato come il CSM abbia valutato l’esigenza di pervenire ad un profondo "ripensamento dei criteri selettivi stabiliti nella normativa consiliare, che hanno fino ad oggi attribuito un peso eccessivo al criterio dell’anzianità rispetto al merito e alle attitudini".

Conseguentemente, è stato ritenuto che "il valore dell’anzianità come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi semidirettivi possa residuare solo in termini di "indice dell’esperienza professionale acquisita": e quindi, una volta "operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la durata della positiva esperienza professionale potrà rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito".

5. Entrando nel merito della controversia, il Collegio reputa il ricorso infondato.

6. Prima di illustrare ogni ulteriore considerazione al riguardo, va premesso che il dr. C. è stato giudice del Tribunale di Milano dal 30 maggio 1978, del Tribunale di Caltanisetta dal 19 settembre 1980, del Tribunale di Catania dal 29 aprile 1983, pretore a Catania dal 30 novembre 1988, consigliere pretore dirigente a Enna dal 14 novembre 1994, consigliere della Corte di Appello di Catania dal 18 febbraio 1999.

Il dr. G. è stato dal 18 settembre 1979 giudice del Tribunale di Caltagirone, dal 10 novembre 1987 giudice del Tribunale di Catania, dal 18 settembre 2000 consigliere della Corte di Appello di Catania.

7. Posto quanto sopra, va in primo luogo sottolineato che la gravata delibera del CSM fa emergere che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, non può dirsi che il profilo professionale del magistrato non sia stato apprezzato sotto tutti i positivi profili che lo caratterizzano, ed anche considerando il pregresso positivo esercizio di funzioni direttive.

Per restare agli elementi più salienti, nel quadro della sintesi dedicata dalla delibera impugnata al profilo professionale del ricorrente:

– si è tenuto conto del parere specifico del 12 novembre 2004, che fa emergere valutazioni positive, al pari degli altri pareri intervenuti nella carriera, durante la quale il ricorrente ha confermato l’eccellente livello di preparazione e capacità dimostrate sin dall’ingresso in magistratura, nelle diverse funzioni ricoperte, partitamente menzionate, con particolare riguardo alle funzioni direttive svolte quale consigliere pretore dirigente della Pretura Circondariale di Enna;

– si è registrata la stima di cui gode il ricorrente nell’ambiente giudiziario, nonché sottolineata l’ottima preparazione giuridica, diligenza, laboriosità, cura dell’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, che ha messo in luce le ottime doti di preparazione professionale, cultura e operosità del magistrato;

– si è menzionata la buona esperienza acquisita nella risoluzione dei casi concreti, nonché l’equilibrio, l’impegno e la ponderazione mostrati, e la pubblicazione di alcuni provvedimenti su prestigiose riviste;

– si è evidenziata la costante operosità, testimoniata nella trattazione di processi complicati e dalla puntualità nel deposito dei provvedimenti, nonché la disponibilità alle esigenze dell’ufficio, dimostrata dalle continue applicazioni e supplenze;

– si è evidenziato lo svolgimento di funzioni direttive per circa sei anni in qualità di pretore dirigente ad Enna;

– si è evidenziato l’incarico in corso di svolgimento dal 10 aprile 1996 di Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Enna;

– si è registrata la buona produttività dimostrata dalle statistiche comparate ed aggiornate al 2008.

In forza di tutti tali elementi, al dr. C. sono stati attribuiti 5 punti per il merito, 6 punti per il durevole esercizio delle funzioni, e 2 punti per le funzioni omologhe.

Quanto, poi, all’attribuzione al ricorrente di 4 punti per il parametro dell’attitudine, si osserva, per un verso, che essa non equivale ad una negativa considerazione del profilo di carriera e delle capacità del magistrato, per altro verso, che le ragioni dell’attribuzione al ricorrente di siffatto punteggio emergono con chiarezza e coerenza dalle considerazioni svolte dall’organo di autogoverno.

Ed infatti, con riferimento al parametro in parola, nell’attribuzione al ricorrente del punteggio in argomento, il CSM ha rilevato che "si segnalano buone attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili dal fatto che ha svolto funzioni direttive per circa sei anni in qualità di Pretore Dirigente ad Enna. Dal 10.4.1996 il dott. C. riveste l’incarico di Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Enna".

Il ricorrente contesta che tale motivazione valga a supportare adeguatamente la valutazione resa.

Ma, al riguardo, il ricorrente non può essere seguito.

7.1. In particolare, perno centrale intorno a cui ruota la contestazione è l’affermazione che tale punteggio non avrebbe mai potuto essere inferiore – com’è stato – a quello del controinteressato, in virtù del suo pregresso svolgimento, a differenza di questi, di funzioni direttive e semidirettive.

L’argomentazione, però, non trova riscontro nelle statuizioni della giurisprudenza amministrativa.

La stessa Sezione (Tar Lazio, Roma, I, 18 gennaio 2011, n. 431; ma vedasi anche C. Stato, IV, 30 ottobre 2009, n. 6707) ha rilevato che, se è vero che ai fini del giudizio comparativo occorre tener conto della pregressa esperienza e attività professionale degli scrutinandi, e nell’ambito di essa anche degli eventuali altri incarichi semidirettivi già ricoperti, tuttavia a quest’ultimo dato non può essere attribuito valore decisivo, entrando anch’esso in quella valutazione globale dei meriti e delle attitudini che forma oggetto della valutazione, tant’è che il mancato previo svolgimento di funzioni semidirettive non è stato ritenuto nella fattispecie oggetto di scrutinio costituire ex se fattore ostativo ai fini della prevalenza nel giudizio comparativo, ben potendo essere compensato da ulteriori elementi di valutazione.

In particolare, l’omesso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive non può costituire un aspetto dirimente ai fini del conferimento di uffici direttivi o semidirettivi, atteso che tale conclusione condurrebbe a consentire la nomina, nei procedimenti ove vi sia un aspirante titolare che sia stato titolare di incarico di analoga natura, solo a quel determinato candidato, quasi si trattasse di una sorta di riserva o di mobilità orizzontale, e ciò si porrebbe in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato "più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali" (punto 6, circolare P11036/08).

Si è anche osservato che la valutazione dell’attitudine direttiva va condotta non in astratto, ma con riferimento alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell’incarico direttivo da ricoprire; tale principio serve a conferire maggiore flessibilità e adeguatezza alla valutazione, evitando che essa si trasformi nella risultante di una mera sommatoria di elementi predefiniti "a priori" (C. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513).

7.2. Rilevato, per quanto sopra, che, in linea generale, la circostanza che il ricorrente vanti pregresse esperienze direttive e semidirettive non si traduce automaticamente nella illegittimità degli atti gravati, e passando all’esame delle ulteriori questioni dedotte in gravame, osserva il Collegio che è lo stesso ricorrente ad ammettere che l’avversato punteggio a lui attribuito è stato dal CSM correlato al parere espresso dal Consiglio giudiziario.

Sul punto, il ricorrente sostiene che il CSM non poteva dare rilevanza alle risultanze dei pareri dei Consigli giudiziari, che hanno definito le attitudini organizzative del dr. G. elevate, laddove le proprie sono state definite buone, senza tener conto del fatto che i pareri di cui trattasi sono stati emessi in tempi diversi e senza nessuna comparazione.

Ma neanche tale linea argomentativa risulta convincente.

Infatti la diversità della tempistica nella resa dei pareri che sono confluiti e di cui si è tenuto conto nella procedura de qua (come risulta dalla gravata delibera, 12 novembre 2004 per il ricorrente, 13 luglio 2007 per il controinteressato), oltre ad essere connaturale alla procedura stessa, non è elemento in alcun modo indicativo ex se della possibilità o della probabilità che, con una diversa tempistica, il ricorrente medesimo avrebbe raggiunto una più elevata valutazione.

Ed è, poi, priva di qualsiasi fondamento giuridico la pretesa, pure avanzata dal ricorrente nell’ambito della censura in esame, che il CSM dovesse provvedere ad una comparazione specifica dei pareri in questione, ai fini di una sorta di loro "attualizzazione".

Non è infatti chi non veda, al riguardo, che una siffatta operazione è tecnicamente impossibile e postula sostanzialmente la possibilità, nell’ottica del ricorrente, non di tener debitamente conto del contenuto del parere, ma di prescinderne.

Del resto, per costante e nota giurisprudenza, ed in virtù della globalità della valutazione di cui trattasi, va anche escluso che nelle procedure valutative del CSM sia prescritto che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati (tra altre, Tar Lazio, Roma, I, 3 febbraio 2010, n. 1444).

Va, pertanto, anche respinta la pretesa del ricorrente che la quantificazione del punteggio per le attitudini avrebbe dovuto esplicitare analiticamente il rapporto tra la valutazione numerica e gli indicatori che la giustificano.

Il ricorrente lamenta, ancora, la mancata valutazione a suo favore, quale ulteriore sicuro indicatore dell’attitudine direttiva, delle funzioni di presidente di sezione da lungo tempo in corso di svolgimento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, sul presupposto della loro decisiva rilevanza ai fini di cui trattasi, che asserisce essere stata riconosciuta da sentenza di questo Tribunale.

Per escludere la concludenza della doglianza, è agevole rilevare, da un lato, che, come già sopra riportato, la delibera gravata, nel tratteggiare il profilo del ricorrente, non manca di menzionare tale incarico. La stessa delibera lo considera, poi, nel prosieguo, ovvero nella parte dedicata alla valutazione dei candidati, per la valutazione del parametro dell’attitudine; dall’altro che la sentenza invocata (Tar Lazio, Roma, I, 29 settembre 2006, n. 9598) concerne la diversa procedura di trasferimento di magistrati alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, e, in tale ambito, si limita a menzionare l’incarico in parola tra quelli valutabili.

Infine, quanto al rilievo ricorsuale inerente la mancata menzione del pregresso svolgimento da parte del ricorrente di funzioni semidirettive svolte presso la Pretura Circondariale di Catania, in qualità di facente funzione del consigliere aggiunto nel settore penale, deve escludersene la portata viziante.

Va innanzitutto osservato che, come si desume dal parere del Consiglio giudiziario di Catania del 1994, allegato al ricorso e a cui la censura specificamente rimanda, trattasi dello svolgimento di un incarico di fatto, per un periodo breve e risalente (dal 12 marzo 1991 al 4 marzo 1992).

Ciò posto, è corollario del principio della ridetta globalità della comparazione in parola, quale giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati, che gli atti di conferimento degli incarichi a magistrati non abbisognano di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati e si sia convinto che uno di essi sia da preferire ad altri.

Di talchè, quand’anche nelle singole relazioni relative alle proposte di conferimento dell’incarico sia dato riscontrare una maggiore enfasi nell’indicazione dei profili attitudinali e di merito del candidato proposto, ciò rientra nella fisiologica attività del relatore che, dovendo in una rosa di magistrati tutti di assoluta eccellenza e di elevatissimo profilo (nonché potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire) indicare le ragioni della scelta per l’uno anziché per l’altro, può porre in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si siano rivelati determinanti per la scelta (di recente, Tar Lazio, Roma, I, 3 gennaio 2011, n. 3).

Correlativamente, il minor scandaglio di un mero passaggio del percorso professionale del candidato non proposto non risulta idonea a condurre ad un giudizio di illegittimità degli esiti della procedura che lo ha visto soccombere.

8. Escluso, in forza di quanto sopra, che al pregresso svolgimento di incarichi semidirettivi e direttivi possa essere attribuito, nella procedura di cui trattasi, un valore decisivo, entrando anch’esso in quella valutazione globale dei meriti e delle attitudini che forma oggetto della valutazione, va, peraltro, osservato che, come messo in luce dal ricorrente, allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive la stessa disciplina di riferimento attribuisce rilievo nell’ambito del procedimento valutativo e comparativo.

Ne consegue che, come già accennato, nella valutazione comparativa, il giudizio di prevalenza attribuito al candidato che non abbia mai svolto funzioni direttive o semidirettive deve necessariamente agganciarsi al positivo riscontro di diversi e superiori profili attitudinali e di meritevolezza, tali da giustificarne la prevalenza; il mancato svolgimento di funzioni direttive e semidirettive deve cioè essere "compensato" da ulteriori elementi di valutazione (Tar Lazio, Roma, I, n. 431 del 2011, cit.).

Tali ulteriori elementi di valutazione si rilevano nel caso di specie a favore del dr. G..

Ed infatti la gravata delibera fa emergere nei confronti di questi alcuni elementi particolarmente salienti, ovvero:

– l’avvenuta espressione da parte del Consiglio giudiziario di Catania in data 13 luglio 2007 di un giudizio favorevole in ordine alla dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori;

– il possesso di comprovata esperienza nel settore penale, tant’è che con decreto del presidente della Corte di Appello di Catania del 25 ottobre 2003 il dr. G. è stato destinato in supplenza alla 3^ Sezione di Corte di Assise di Appello, al fine di svolgere le funzioni di presidente del collegio giudicante in un maxiprocesso relativo alla criminalità organizzata, di eccezionale complessità e gravità, sia per il numero degli imputati che per le imputazioni e la gravità delle stesse;

– la partecipazione al Consiglio giudiziario, in qualità di componente per la categoria dei magistrati di cassazione, con affidamento di pratiche particolarmente delicate, trattate con dovuto approfondimento e esitate con provvedimenti adeguatamente motivati;

– la completezza e l’alto livello di preparazione attestato da tutti i pregressi rapporti e pareri evidenziate nelle varie funzioni esercitate, con particolare riferimento a quelle svolte quale consigliere della Corte di Appello, ove ha manifestato, nella Terza Sezione Penale, elevatissime qualità professionali, soprattutto in relazione ad affari di particolare difficoltà e complessità;

– la collaborazione prestata con la Presidenza della Terza Sezione Penale nell’organizzazione del lavoro e, in particolare, nel preventivo studio degli affari camerali spesso delicati ed urgenti, con successiva predisposizione, previa relazione, della maggior parte dei relativi provvedimenti;

– la notevolissima laboriosità evidenziata in tutti i rapporti e pareri e nei prospetti statistici, tanto più ragguardevole in considerazione dell’ elevatissima qualità dei provvedimenti e la difficoltà e complessità di gran parte degli affari trattati, e, dal 2003, dei gravossissimi impegni derivanti dalla suddetta destinazione in supplenza, e, successivamente, della nomina a componente effettivo del Consiglio giudiziario;

– il livello elevato della diligenza, evidenziato dall’attento studio e dal solerte espletamento degli affari affidatigli, dall’usuale rispetto dei termini (con sporadiche eccezioni), dell’assoluta disponibilità verso le esigenze dell’ufficio, della puntuale, attenta e proficua partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, dalla cura nella redazione dei provvedimenti;

– la più che buona produttività evidenziata dalle statistiche comparate;

– in relazione all’attitudine, si sottolinea che nel predetto parere viene rilevato che il dr. G. dall’ottobre del 2003 è stato presidente di Collegio della Corte di Assise di Appello, nonché componente effettivo del Consiglio giudiziario.

In forza di tali elementi, al dr. G. sono stati attribuiti 5 punti per il merito, 6 punti per il durevole esercizio delle funzioni, e 2 punti per le funzioni omologhe.

Quanto, poi, all’attribuzione dei 5 punti per il parametro dell’attitudine, in forza dei quali il dr. G. è prevalso nei confronti del ricorrente, queste le relative motivazioni: "Sotto il profilo attitudinale si segnalano elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Essi sono evincibili dal fatto che dall’ottobre 2003 è stato presidente di collegio della Corte di Assise di Appello, nonché componente del Consiglio giudiziario".

8.1. Le dette motivazioni resistono alle mende denunziate dal ricorrente.

Per giungere a tale conclusione, il Collegio osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto evocato dal ricorrente medesimo, la mera lettura delle parti della gravata delibera dedicate ai due candidati fa emergere che la comparazione dei medesimi è stata effettuata proprio in relazione alle specifiche caratteristiche dei due percorsi professionali, senza che possano essere ravvisate discrasie con la circolare CSM P11036/08, che, nell’indicare le modalità della valutazione comparativa degli aspiranti, segnala appunto che essa è effettuata non in astratto, bensì "… al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare…" (punto 6).

Ciò posto, il Collegio ritiene anche che la delibera abbia adeguatamente dato conto dell’avvenuto apprezzamento della sussistenza in capo al prescelto di idonei indicatori dell’attitudine direttiva, che compensano, in comparazione con il percorso professionale del ricorrente, la carenza in capo al medesimo di pregresse titolarità di uffici direttivi o semidirettivi.

Ed invero, risulta indubitabile che sia la presidenza di collegio di Corte di Assise di Appello sia l’esperienza di componente del Consiglio giudiziario potevano formare oggetto di valutazione quali indicatori dell’attitudine direttiva.

In particolare, quanto alla prima, la circolare CSM P11036/08, al punto 3.2.1, dedicato alla valutazione delle attitudini direttive, chiarito che gli indicatori oggettivi di cui alla risoluzione 10 aprile 2008 "costituiscono lo strumento maggiormente significativo per pervenire alla valutazione richiesta", osserva che le specifiche doti di capacità professionale, desunte anche dalla pluralità di esperienze giudiziarie affrontate, assumono un valore pregnante per ricostruire il profilo professionale del magistrato, atteso il ruolo di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che è assegnato a chi riveste l’incarico semidirettivo.

La designazione del dr. G. quale presidente di un collegio giudicante della Corte d’Assise d’Appello in relazione ad un processo con le caratteristiche descritte nella delibera in parola (cui, per economia espositiva, si rimanda) non poteva, indi, non assumere valore indicativo di attitudini direttive.

Né vale, al riguardo, tentare di sminuire, come fa il ricorrente, la valenza del ridetto incarico giudiziario: quand’anche, infatti, sussistano – e purtroppo non vi è motivo di dubitarne – altri maxiprocessi più rilevanti, per dimensioni e difficoltà, di quello in parola, la notazione non è suscettibile di elidere la portata oggettiva dell’incarico stesso.

Inoltre, l’attitudine direttiva del dr. G. è stata dalla delibera ricondotta anche ad altri elementi, ed, in primis, ai pareri e rapporti intervenuti nella carriera del magistrato che, come riferisce la delibera, ed anche il ricorrente, hanno evidenziato il possesso da parte di quest’ultimo di elevate capacità organizzative.

Quanto, poi, al ruolo dal dr. G. svolto quale componente del Consiglio giudiziario, con le modalità descritte in delibera, è lo stesso ricorrente a riconoscere, seppur tentando di minimizzarne la portata, che tale incarico rientra tra quelli contemplati dalla ridetta risoluzione CSM 10 aprile 2008.

9. Chiarito quindi, nei sensi sopra precisati: che il profilo professionale del ricorrente è stato apprezzato nella gravata delibera in tutta la sua estensione e sotto tutti i positivi profili che lo caratterizzano; che la prevalenza accordata al dr. G., all’esito della comparazione delle specifiche caratteristiche dei percorsi professionali dei due magistrati, è assistita da un apparato motivazionale chiaro, esplicito e conforme con la normativa di riferimento, che esterna adeguatamente le ragioni della scelta compiuta, e che trova fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione, deve concludersi che la determinazione gravata si presenta immune dai vizi di legittimità dedotti dal ricorrente.

Tanto anche alla luce delle doglianze avanzate con i motivi aggiunti.

Al riguardo, è bene premettere che i detti mezzi aggiunti non si sottraggono ad un fondato sospetto di tardività.

Ed infatti, laddove con gli stessi si segnala la valenza negativa, ai fini della valutazione della capacità di organizzazione del lavoro del dr. G., quale uno degli elementi rilevatori dell’attitudine direttiva, dei ritardi da questi maturati nel deposito di alcune sentenze, il Collegio rileva che la conoscenza di tali ritardi, che il ricorrente assume essersi verificata a seguito dell’accesso ad atti esperito nelle more del giudizio o per effetto di sopravvenuti provvedimenti, non poteva non essersi realizzata in capo al medesimo, atteso che la questione è affrontata nella impugnata delibera della Quinta Commissione del CSM che lo stesso ricorrente ha allegato al ricorso.

Ma, in ogni caso, pur tenendo in disparte la tardività, la censura non risulta fondata.

Infatti, come appena riferito, l’impugnata deliberazione della Quinta Commissione del CSM ha preso in esame i suddetti ritardi, pervenendo alla valutazione, espressa con adeguata motivazione, che gli stessi, tenuto conto delle circostanze in cui si sono verificati, partitamente individuate, non sono idonei ad offuscare il giudizio ampiamente positivo da rendersi sul dr. G..

Ed infatti, nel registrare l’usuale rispetto da parte di questi dei termini per il deposito delle sentenze, tali ritardi sono valutati quali "sporadiche eccezioni dovute al cumulo dei gravossissimi impegni suindicati (ndr.: destinazione in supplenza alla Terza Sezione della Corte di Assise di Appello quale presidente del Collegio e nomina a componente effettivo del Consiglio giudiziario) e alla particolare difficoltà e complessità dei singoli affari".

10. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio ritiene nondimeno equo disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della rilevata tardività delle difese formulate dall’amministrazione, unica parte resistente costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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