T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-09-2011, n. 2176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Questore di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e quello ordinario presentata dal ricorrente in quanto questi avrebbe un rapporto di lavoro a tempo determinato scaduto nel 2010 e avrebbe contributi INPS a suo favore solo fino a gennaio 2009.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: violazione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che il ricorrente ha svolto il lavoro di autista presso molte ditte e nei periodi di disoccupazione si è avvalso del contributo economico fornito dalla moglie, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, titolare di permesso di soggiorno a tempo indeterminato e fornita di reddito adeguato; in subordine chiede l’accertamento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione ha valutato la situazione economica del ricorrente tenendo conto esclusivamente dei contributi INPS versati a suo favore.

In merito occorre chiarire che l’art. 9 c. 1 del D. Lgs. 286/1998 stabilisce che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale…. può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".

La norma non specifica la fonte dei redditi, tanto è vero che ritiene sufficiente "la disponibilità" di un reddito e non richiede che lo straniero lo abbia anche prodotto. In tale situazione deve ritenersi che l’amministrazione deve valutare tutti i redditi di cui il ricorrente abbia la disponibilità anche se provenienti da altro familiare produttore di reddito che dichiari che il proprio reddito serve alle necessità proprie e di quelle del proprio congiunto.

La giurisprudenza ha in merito affermato che l’attuale assenza di stabile occupazione non è in sè idonea a dimostrare la carenza di mezzi di sostentamento nel caso in cui l’interessato possa dimostrare una pregressa condizione di occupazione per periodi di non minima durata ovvero una situazione familiare che consenta di ovviare alla carenza occupazionale (TAR Palermo I 22/12/2004 n. 2936).

Ciò a maggior ragione in un caso, qual è quello in giudizio, in cui la moglie del ricorrente ha esercitato il ricongiungimento familiare a favore del marito ed ha quindi in quella sede comprovato di avere reddito sufficiente per tutta la famiglia.

In definitiva quindi il ricorso va accolto con obbligo dell’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto del reddito familiare che il medesimo ha l’obbligo di comprovare all’amministrazione.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *