T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 07-09-2011, n. 1621

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato l’8.10.2010, I.C. s.r.l., premesso che con istanza prot. n. 8917 aveva chiesto all’I., Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (già S.I. s.p.a.) la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lg.vo 185/00 per l’avvio di una iniziativa imprenditoriale per la produzione di formaggi ovini e derivati del latte con un investimento previsto di Euro 415.294,00; che essa, al termine dell’istruttoria, era stata ammessa alle predette agevolazioni per Euro 348.938,94; che in data 16.9.09 l’Agenzia aveva richiesto alla Prefettura di Palermo il rilascio della certificazione antimafia relativa sia alla società che ai soci, sospendendo nelle more l’erogazione delle agevolazioni relative al primo stato di avanzamento lavori; che in data 5.5.2010 la Prefettura aveva fatto pervenire all’Agenzia nota informativa antimafia atipica, significando che il genitore dei due amministratori aveva avuto pregressi rapporti di frequentazione con persone ritenute contigue ad ambienti mafiosi; che, in seguito ad accesso agli atti, essa aveva inviato l’Agenzia a non considerare l’informativa in questione siccome ostativa in quanto generica, non circostanziata ed attuale; che ciò nonostante l’Agenzia aveva revocato le agevolazioni in precedenza concesse; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentandone l’illegittimità per 1) eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti e della carenza dei presupposti; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies legge 726/82 in relazione all’art. 10, comma 2 D.P.R. 252/98 – eccesso di potere; 3) violazione e falsa applicazione artt. 1 septies legge 726/82 e 10, comma 2 D.P.R. 252/98, con riferimento agli artt. 27 e 41 della Costituzione; ha poi concluso per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e da lesione del proprio diritto all’immagine.

Con memoria depositata il 15.11.2010 si è costituita l’I. s.p.a., eccependo di avere disposto la revoca della deliberazione di ammissione della ricorrente alle agevolazioni finanziarie dopo una adeguata istruttoria, previa sollecitazione del contraddittorio con la società stessa ed in esito ad una ponderata valutazione degli elementi fattuali emersi e degli interessi in gioco.

All’adunanza camerale del 23.11.2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente, si sono costituite le Amministrazioni resistenti, senza depositare memoria scritta, producendo documenti ed instando per il rigetto del ricorso avversario; all’esito di tale adunanza il T.A.R. adito, con ordinanza n. 1039/2010, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza n. 154/2011 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il gravame cautelare riformando l’ordinanza di sospensione emessa in primo grado.

All’udienza del 22.6.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con un primo motivo di gravame – rubricato "eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del travisamento dei fatti e della carenza dei presupposti" – la ricorrente si duole, in sostanza, dell’illegittimità della determinazione prefettizia, siccome adottata in presenza di meri sospetti e del solo rapporto di parentela degli amministratori con un soggetto ritenuto legato alla consorteria mafiosa.

Ritiene I.C.gio che la censura non possa essere condivisa.

La Prefettura resistente ha emesso una informativa antimafia atipica sottolineando come dalle risultanze fattuali non potesse ritenersi provato il tentativo di infiltrazione o condizionamento dell’impresa, pur essendo emersi legami di parentela diretta ed indiretta con soggetti appartenenti alle famiglie mafiose del territorio ricompreso tra i comuni di Torretta, Carini e limitrofi.

La doglianza, dunque, non coglie nel segno, dal momento che essa presuppone l’adozione di una informativa prefettizia tipica ovverosia la formulazione di un giudizio positivo di infiltrazione e/o condizionamento dell’impresa da parte della consorteria mafiosa.

Con un secondo motivo di gravame – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies legge 726/82 in relazione all’art. 10, comma 2 D.P.R. 252/98; eccesso di potere" – la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca impugnato per essersi limitato esso a richiamare i contenuti dell’informativa atipica, senza fornire un’adeguata autonoma motivazione.

Ritiene I.C.gio, re melius perpensa rispetto al pronunciamento cautelare, che la censura non possa essere condivisa.

L’Agenzia resistente, nel provvedimento impugnato, ha dato atto di avere ricevuto dalla Prefettura l’informativa atipica de qua, ove si evidenzia che il genitore di entrambi i soci ha avuto rapporti di frequentazione con persone ritenute contigue ad ambienti mafiosi, sottoposte a sorveglianza speciale e con pregiudicati per associazione mafiosa; ha poi ritenuto che "nell’ottica di garantire la corretta allocazione delle risorse pubbliche gestite, nell’analizzare gli elementi forniti dalla Prefettura e gli ulteriori elementi forniti dalla beneficiaria…anche alla luce del colloquio intercorso con il Vice Prefetto e nel contemperare i principi di cui sopra non ha potuto ritenere illogico o completamente escludibile la sussistenza di un possibile collegamento con organizzazioni mafiose o di condizionamento anche indiretto della beneficiaria da parte di queste ultime".

Osserva I.C.gio che il provvedimento di revoca, alla luce della valutazioni di cui sopra, resiste alla censura di difetto di motivazione sostanzialmente spiegata dalla ricorrente, posto che la P.A. ha correttamente esplicitato i presupposti logici e giuridici che l’hanno indotta alla revoca, ben potendo gli elementi fattuali essere solo quelli posti a base della informativa atipica; tanto più laddove si verta in tema di concessione di benefici finanziari (soprattutto se non concretamente erogati) e non in tema di risoluzione di rapporti contrattuali di durata, ove l’Amministrazione è chiamata anche a ponderare l’affidamento ingenerato nella ricorrente, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e l’interesse pubblico alla continuità dello svolgimento dell’opera o delle prestazioni.

Con un ultima doglianza – rubricata "violazione e falsa applicazione artt. 1 septies legge 726/82 e 10, comma 2 D.P.R. 252/98, con riferimento agli artt. 27 e 41 della Costituzione" – la ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per essere essi contrari ai principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e della libertà di iniziativa economica.

La censura non ha pregio.

Il principio di personalità della responsabilità è dettato in Costituzione proprio con riferimento agli illeciti penali e non si estende sic et simpliciter alla responsabilità civile ed amministrativa od ai rapporti contrattuali con la P.A., dove ulteriori interessi in gioco possono essere legittimamente bilanciati dal legislatore per introdurre forme di responsabilità oggettiva o anticipazioni della soglia di tutela dell’ordine pubblico, come nel caso di specie della legislazione antimafia in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Analogamente deve sottolinearsi come la libertà di iniziativa economica non sia assoluta, ma debba essere esercitata nel rispetto della legge e dei principi dell’ordinamento, con conseguente legittimità della normativa dettata in subiecta materia che tutela l’ordine pubblico, la corretta allocazione delle risorse pubbliche, il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.

Alla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo all’ampio margine di discrezionalità sotteso ai provvedimenti impugnati ed alla natura anticipata della tutela rinvenibile nell’istituto dell’informativa atipica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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