Cass. pen., sez. II 30-01-2007 (16-01-2007), n. 3539 Adozione di misura cautelare reale nel corso delle indagini preliminari – Causa di incompatibilità alla partecipazione al giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Z.I. ricorre, avverso l’ordinanza, in data 2.2.2006 della Corte d’appello di Genova con la quale era rigettata la dichiarazione di ricusazione nei confronti del Collegio giudicante, in quanto composto dagli stessi magistrati che avevano fatto parte, a suo tempo, del collegio del Tribunale di Genova che aveva emesso un provvedimento cautelare reale di sequestro preventivo nei suoi confronti.
Il ricorrente, sviluppando gli argomenti anche con motivi aggiunti, deduce:
1) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma che il giudice non deve procedere a valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, nel senso dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato;
2) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma che non si deve considerare la fase anteriore all’apertura del dibattimento come fase diversa da quella di merito del processo;
3) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui il provvedimento impugnato, pur richiamando le affermazioni del tribunale, circa la sussistenza del fumus boni iuris, in ordine agli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha ritenuto che tali affermazioni non integrassero una valutazione negativa e non determinassero quella prevenzione che costituisce presupposto dell’incompatibilità di cui all’art. 34 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Il Procuratore generale requirente, chiedendo il rigetto del ricorso, ha ricordato la giurisprudenza secondo cui "il giudice che nel corso delle indagini preliminari ha emesso una misura cautelare reale, può ben partecipare al dibattimento, poichè il sequestro, al contrario delle misure cautelari personali, non presuppone una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma solo la verifica dell’astratta configurabilità del reato (fumus)". (Cass. Sez. 3, 8.11.95, 203718).
Il Collegio condivide tale orientamento e non scorge ragione alcuna per discostarsene.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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