Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 4.06.2010 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a S.A. quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 63, 64, 65, 93, 94, 95, per avere realizzato in zona sismica, senza permesso di costruire, un immobile di circa 640 mq accertamento del (OMISSIS).
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando mancanza e manifesta illogicità della sentenza:
– sull’affermazione di responsabilità confermata senza valutare la censura dell’atto di appello relativa all’individuazione dell’autore del reato;
– sulla negata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale:
– sull’omessa declaratoria d’estinzione dei reati per prescrizione il cui termine iniziale coincideva con la data del sequestro imposto l’8 luglio 2005.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Premesso che non ricorrono i presupposti per applicare l’art. 129 c.p.p., comma 2 e pronunciare il proscioglimento del ricorrente con formula piena, tenuto conto degli elementi emersi a suo carico e posti in evidenza nelle sentenze di merito, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè i reati sismici si sono prescritti per essere decorso il termine massimo di anni tre pur aumentato di mesi due giorni 15 per il rinvio del dibattimento dovuto all’astensione del difensore dall’udienza il 23 settembre 2008 prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Nelle more anche le altre contravvenzioni si sono prescritte.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
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