Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 13 gennaio 2010, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen. e di semilibertà presentate dal C. F., condannato per i reati di omicidio, tentato omicìdio e violazione legge armi, con un residuo di pena da scontare pari ad anni 2, mesi 11 e giorni 18; e ciò nonostante che la Procura generale presso la Corte d’appello di Catanzaro avesse trasmesso le relative istanze al Tribunale ai sensi dell’art. 656 proc. pen., comma 6, dopo avere sospeso l’ordine di carcerazione.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la pena ancora da scontarsi dal C. fosse relativa al delitto di omicidio, reato incluso nell’art. 4 bis ord. pen. e per il quale l’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. a) non consentiva l’accesso alle misure alternative alla libertà. 3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione C.F. per il tramite del suo difensore, che ha eccepito erronea applicazione della legge penale e motivazione erronea, in quanto la Procura generale di Catanzaro aveva ritenuto che esso ricorrente non si trovasse nelle condizioni ostative previste dall’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, con conseguente sua ammissibilità ai benefici penitenziari richiesti, avendo la Procura generale effettuato una valutazione completa ed obiettiva della sua situazione, si che la decisione adottata sul punto era divenuta definitiva, inoppugnabile e non più censurabile.
Inoltre nel suo caso non sussistevano elementi atti a comprovare suoi collegamenti con la criminalità organizzata, tali da far ritenere sussistente la sua pericolosità sociale; ed era stato su tale base che la Procura generale aveva disposto la sua remissione in libertà.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da C.F. è infondato.
2.Va invero rilevato che il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, la quale è unanime nel ritenere che il rinvio previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. a) ai delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, individua semplicemente i reati per i quali la sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta, senza recepire in alcun modo i presupposti di applicabilità della norma richiamata ed a prescindere quindi dal presupposto dell’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr.
Cass. Sez. 1 n. 8978 del 31/01/ 2008 dep. il 28/02/2008, imp. Immediata, Rv. 239715).
3. Non è poi condivisibile quanto ritenuto dal ricorrente, secondo cui l’ordine di scarcerazione disposto dal P.G. nei suoi confronti dovesse ritenersi come una posizione non più modificabile dal Tribunale di sorveglianza, il quale sarebbe stato quindi tenuto a far luogo all’applicazione nei suoi confronti dei benefici penitenziari alternativi richiesti, essendo al contrario da ritenere che la scarcerazione disposta dal P.G. sia una misura interinale e provvisoria, subordinata alle determinazioni che il Tribunale di sorveglianza riterrà di adottare nei suoi confronti, si che i benefici alternativi richiesti non possono ritenersi come dovuti solo perchè la Procura generale abbia disposto la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva.
4. Il ricorso proposto da C.F. va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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