Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-08-2011, n. 30402

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 14 ottobre 2009 il giudice di pace di Padova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.A. in ordine al delitto di tentata lesione personale in danno di D.C. M.C. per mancanza di querela; con la stessa sentenza ha anche dichiarato non doversi procedere nei confronti del S. in ordine ai delitti di danneggiamento in danno di D.C.M. C. e C.P., nonchè di lesione personale lievissima in danno del solo C., per essere i reati estinti per remissione di querela. Ha ritenuto il giudicante, quanto a queste ultime due imputazioni, di dover attribuire il valore di tacita remissione di querela alla mancata comparizione in udienza dei querelanti, malgrado l’avvertimento che l’eventuale assenza sarebbe stata valutata sotto il profilo della incompatibilità col persistere della volontà di querelarsi.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, impugnando la sentenza nella parte riguardante il proscioglimento per ritenuta remissione tacita di querela. In proposito il ricorrente si richiama all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, contrario alla tesi giuridica fatta propria dal giudice di pace.

Il ricorso è fondato in linea di principio, costituendo una regula iuris ormai consolidata – in quanto asseverata dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con sentenza n. 46088 in data 30 ottobre 2008 (imp. Viele) – quella per cui la mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale non può assumere il valore di tacita remissione di querela, neppure quando gli sia stato notificato un apposito avviso preannunciante un’interpretazione in tal senso della sua inerzia processuale.

Non è possibile tuttavia, aderire alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata con rinvio, evidenziandosi dalla stessa sua motivazione l’inesistenza della condizione di procedibilità costituita dalla querela stessa: ciò sia in relazione al reato di cui al capo a), per il quale è già intervenuto il proscioglimento ad opera del giudice di pace, nella parte non impugnata del suo deliberato; sia in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) (danneggiamento e lesione lievissima). Si legge, invero, nella sentenza che "l’azione penale veniva iniziata a seguito di mera denuncia orale sporta dalle parti offese, contenente unicamente la descrizione dei fatti accaduti e priva della manifestazione di volontà di procedersi (sic) nei confronti dell’asserito responsabile di quelli, così come richiesto dall’art. 336 c.p.p.".

Alla stregua del suesposto rilievo non è dato comprendere come il giudice di pace possa aver ritenuto tacitamente rimessa una querela che, in effetti, non era stata mai presentata. Resta, comunque, il carattere prioritario della causa di proscioglimento costituito dall’improcedibilità dell’azione penale: onde la sentenza va annullata senza rinvio per tale assorbente ragione.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati sub b) e c), perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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