Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 01-08-2011, n. 30482 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza Delib. il 22 luglio 2010 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato quelle emesse dal Gip dello stesso tribunale, in data 21.6.2010 ed 8.7.2010, nella parte in cui disponevano nei confronti dei germani N. e L. F. la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso (artt. 110 e 416 bis cod. pen., capo 36 della rubrica provvisoria); attribuzione fittizia a terzi della titolarità e disponibilità di quote della società Ecocampania s.r.l. ( artt. 81, 110 cod. pen., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, capo 38); e nei confronti del solo F.N., altresì, anche in relazione alla fittizia intestazione a N.P. e D.A. delle quote della società Green Line ( artt. 81, 110 cod. pen., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 capo 40); alla intestazione fittizia alla società Green Une s.r.l. di alcuni beni strumentali (due spazzatrici; due compattatori; tre Ape Car) acquistati dalla Word Machine s.r.l. ( artt. 81, 110 cod. pen., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7, capo 41); alla turbata libertà degli incanti nella forma tentata, relativamente ad una gara di appalto indetta dall’amministrazione comunale di San Potito Sannita (artt. 81, 110, 112 n. 1, artt. 56-353 c.p., art. 61 cod. pen., n. 9, L. n. 203 del 1991, art. 7 ex capo 37 della prima ordinanza).

1.1 – Il tribunale richiamando specifiche parti del provvedimento del Gip, premetteva che, alla luce delle conversazioni intercettate, prevalentemente a bordo del veicolo di S.N. (cl. (OMISSIS) nipote di S.F.), nonchè degli contenuto di plurime convergenti ed attendibili dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, risultava acquisito un consistente compendio indiziario in ordine all’esistenza di un gruppo organizzato ed operativo riferibile al clan Iovine-Schiavone – direttamente legato a soggetti di vertice del sodalizio camorrista del quale viene ricordata la già accertata esistenza ed attuale operatività – dedito, attraverso una pluralità di condotte, alla acquisizione e gestione di lavori pubblici nel casertano con metodi e logiche mafiose ed in violazione della relativa normativa (legge Merloni ter, le cui norme venivano eluse attraverso la presentazione della così detta offerta anomala ed il ricorso alla procedura così detta del "taglio delle ali").

Nell’ordinanza impugnata si afferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine a tutti i suddetti reati ed in specie al concorso, nella veste di imprenditori legati (prevalentemente) agli S. – e quanto al N., altresì, anche di influente esponente politico – in più episodi di turbativa delle gare di appalto realizzate attraverso la predisposizione di offerte concordate e l’allontanamento, con l’intimidazione mafiosa, degli imprenditori non acquiescenti ovvero di quelli rivali anche sul piano della contiguità a sodalizi mafiosi, come nel caso dei fratelli O.. Le condotte poste in essere dai fratelli F., venivano desunte, essenzialmente, dalle dichiarazioni dei molti collaboratori di giustizia, anche "storici", che avevano riferito sulle vicende del clan dei casalesi ( D.L., A.P., B.D., M.U., C.A., V. G., O.S., S.O., D.C.E., P.R., G.L., D.F. e F. M.), di cui sono riportati ampi stralci e di cui viene diffusamente illustrata la rilevanza e la ritenuta attendibilità, nonchè dalle conversazioni intercettate a bordo dell’autovettura di S.N. cl. (OMISSIS) – alcune relative a colloqui con la fidanzata – dalle quali emergeva il contatto costante, risalente nel tempo, intrattenuto dai predetti con il clan che ne aveva favorito i successi imprenditoriali e quanto al N., noto anche con il soprannome "(OMISSIS)", anche elettorali, oltre che attraverso la partecipazione a delle gare il cui esito veniva alterato, anche attraverso intimidazioni, in alcuni casi (sindaco F. di (OMISSIS)) particolarmente violente (consegna di una testa di maiale mozzata).

A tale complesso di indizi in ordine al concorso di N. e F.L. nella predetta attività svolta in maniera continuativa dal sodalizio, ritenuto particolarmente grave e univoco e per ciò sicuramente idoneo a disattendere le deduzioni difensive volte ad accreditare, di contro, l’immagine – strumentale e preordinata – degli indagati come imprenditori sottoposti ad estorsione e vittime, altresì, di intimidazioni anche fisiche, veniva ricondotta la valutazione della sussistenza della gravita indiziaria della partecipazione dei predetti al sodalizio stesso, nonchè, della configurabilità dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata in relazione ai singoli reati-fine.

2. Avverso il citato provvedimento hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, sia il F.L., personalmente, sia il fratello N., per il tramite del suo co-difensore G. C..

2.1 Quanto al primo ricorso, nello stesso si contesta, in primo luogo, la stessa tecnica espositiva adottata dai giudici del riesame, i quali, ignorando totalmente le deduzioni difensive proposte con apposita memoria nel corso del procedimento cautelare, hanno dedicato gran parte delle motivazioni dell’ordinanza impugnata, alla trattazione della posizione del fratello N., risolvendosi l’apparato argomentativo concernente la persona del ricorrente, nel generico e sostanzialmente immotivato riconoscimento di una valenza indiziaria anche nei suoi confronti degli elementi raccolti a carico del fratello, e ciò a ragione di una ritenuta "inscindibilità" del coinvolgimento, nella "collaborazione" instauratasi tra i due indagati "per il raggiungimento dello scopo finale con il medesimo obiettivo" e nella valorizzazione, quale unico dato ulteriore e per così dire "individualizzante", del rapporto di parentela instauratosi con il capoclan a seguito del matrimonio del ricorrente con S.N., cugina di S.F. detto (OMISSIS), evento asseritamente all’origine delle vicende, diffusamente illustrate nell’ordinanza, relative ai mutamenti intervenuti nella originaria compagine sociale di Ecocampania, a seguito del diniego del certificato antimafia.

In particolare, con riferimento al reato associativo, si contesta, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, la sussistenza di gravi indizi, evidenziandosi, anche attraverso il richiamo all’elaborazione giurisprudenziale in argomento, la mancanza di una chiara indicazione del verificabile "apporto causale" fornito al sodalizio, a nulla rilevando al riguardo, la qualificazione in merito al "carattere primario o secondario del ruolo" rivestito dal concorrente esterno nel sodalizio, le problematiche relative al diniego del certificato antimafia, l’asserita "estendibilità" degli indizi a carico del fratello.

Nel ricorso si evidenzia, altresì, per un verso, l’assenza nell’ordinanza impugnata, (a) di una adeguata disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di cui si riportano ampi stralci e si illustrano diffusamente le molte e gravi imprecisioni ed inesattezze non rilevate dai giudici del riesame; (b) della pur doverosa e necessaria verifica della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, ritenuta insussistente specie con riferimento alle propalazione dello Spagnuolo; (e) di riscontri individualizzanti, delineandosi, piuttosto, dal loro contenuto (e soprattutto da quelle di F., D., G. ed A.) la sostanziale "inutilità" del ricorrente ai fini della realizzazione degli scopi del sodalizio, in quanto, se nel costrutto accusatorio F.N. viene descritto come una sorta di "intermediario tra il clan e gli enti locali sui quali avrebbe esercitato influenza politica", il ricorrente rivestirebbe, in definitiva, il ruolo di "intermediaro dell’intermediario", assolutamente incompatibile, per il suo carattere "secondario", con quello "tipico" di concorrente esterno, scavalcato addirittura da tal D.P., nella funzione di "braccio destro" del fratello N..

2.1.2 – Censure non dissimili vengono prospettate, in ricorso, anche con riferimento all’imputazione di cui al capo 38 della rubrica, nel senso che i giudici del riesame, ad avviso del ricorrente, hanno omesso di fornire adeguata risposta alle deduzioni difensive relative alla sussistenza di gravi indizi ed alla configurabilità dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenendo illogicamente la posizione del ricorrente speculare a quella del fratello N., senza adeguatamente valutare, in particolare, che l’indagato, nel 2004, aveva ceduto in via definitiva la propria quota nella società di famiglia e che tutte le successive vicende societarie avevano coinvolto esclusivamente l’altro indagato.

2.1.3 – Nel ricorso si contesta, infine, anche la sussistenza delle esigenze cautelari, rimarcando, per un verso, il carattere solo relativo della presunzione di pericolosità sociale ex art. 275 cod. proc. pen., comma 3 e la totale assenza di una valutazione in concreto dell’effettiva sussistenza delle suddette esigenze, specie tenuto conto:

1) della interruzione del rapporto con la Ecocampania, risalente al 2004;

2) della dismissione di cariche politiche da parte del F. N.;

3) del fallimento della Ecocampania, come da visura allegata alla memoria depositata all’udienza del 22/7/2010;

4) dell’avvenuto arresto di S.N., presunto riferimento degli indagati, del S.G. e degli altri soggetti con i quali il ricorrente sarebbe "entrato in rapporto";

5) della incensuratezza del ricorrente;

6) delle estorsioni patite dal ricorrente e dal fratello, come da documentazione allegata alla memoria difensiva in atti;

7) dalla restrizione cautelare imposta al F.N., ritenuto, secondo la ricostruzione accusatone, il reale titolare di "poteri di condizionamento" politico-imprenditoriali;

sotto altro profilo, l’infondatezza, anche alla luce della più recente giurisprudenza della corte costituzionale, dell’assunto secondo cui, per il venir meno della presunzione sarebbe necessaria la prova "dell’avvenuto scioglimento dell’associazione, ovvero dell’avvenuto recesso dell’indagato", nel caso in esame, del resto, neppure ipotizzabile attesa la contestazione del concorso esterno.

2.2.1. – Quanto poi al ricorso proposto nell’interesse di F. N., nello stesso si denuncia, con il primo motivo d’impugnazione, l’illegittimità della decisione impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi a carico dell’indagato, con riferimento all’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, avuto riguardo, per un verso, all’insufficienza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per la loro contraddittorietà ed incongruenza logica, a dimostrare l’effettivo "apprezzabile contributo" fornito dal F., emergendo in realtà dal contenuto delle stesse quale trasfuso nell’ordinanza impugnata, come l’impresa gestita dall’indagato fosse sottoposta ad estorsioni, avesse subito ripetuti danneggiamenti, fosse stata costretta a rinunciare a gare di appalto, mancando, in particolare, un adeguato apparato motivazione, relativamente alla questione, pure sollevata in sede di riesame ed assolutamente rilevante, relativa alla necessaria distinzione tra la figura "dell’imprenditore colluso" propria del concorrente esterno e quella dell’imprenditore vittima, nella quale difetterebbe, invece, ad avviso del ricorrente, l’elemento soggettivo del reato, risultando, in particolare, illogica la spiegazione fornita dai collaboratori in merito alla "divisione degli utili" con lo S., quale socio occulto dell’impresa.

2.2.2. – Con il secondo motivo, si deduce, ancora, la illegittimità della conferma dell’ordinanza cautelare, relativamente all’applicazione della misura cautelare con riferimento anche alla tentata turbativa d’asta, emergendo dal compendio indiziario, costituito esclusivamente da colloqui che non riguardano direttamente l’indagato, a tutto concedere, soltanto la percezione da parte del F. di denaro da utilizzare per il pagamento di una tangente al pubblico ufficiale che avrebbe dovuto compiere materialmente il comportamento diretto ad alterare lo svolgimento della gara, atto meramente preparatorio, mancando però sicuri elementi indiziari, vuoi relativamente all’effettiva percezione della somma da parte dell’indagato, vuoi relativamente ad una sua adesione al programma criminoso.

2.2.3. – Con il terzo motivo, infine, si contesta anche la legittimità delle imputazioni per interposizione fittizia, evidenziandosi che secondo lo stesso compendio indiziario, la cessione delle quote della Ecocampania sarebbe stata posta in essere per ottenere il rilascio della certificazione antimafia, e non già per eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale e sequestro preventivo e confisca dei beni, come richiesto dalla norma ìncriminatrice.

Motivi della decisione

1. – Le impugnazioni proposte nell’interesse di F.L. e di F.N. sono basate su motivi infondati e vanno per ciò rigettate. 1.1. – Con riferimento alle pur articolate deduzioni svolte in entrambi i ricorsi, che attengono alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti relativamente a tutti i reati ad essi contestati ed alla sussistenza dell’aggravante – censure che per la loro sostanziale omogeneità, ben possono venire esaminate unitariamente – è opportuno premettere che è consolidato orientamento di questa Corte ritenere che, per l’applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravita degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede. Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti – solo sommariamente illustrati al paragrafo 1.1 – tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l’attribuzione dei reati contestati all’indagato, evidenziando per ognuno dei fatti in contestazione ed in particolare per l’imputazione associativa, l’esistenza di plurime fonti d’accusa a carico del ricorrente, tutte sufficientemente precise e individualizzanti. I fatti, i "moventi" e il contesto che rendono credibile siffatte accuse risultano inoltre confermati anche aliunde.

L’apprezzamento e la valutazione del complesso materiale indiziario è adeguato ed immune da vizi, laddove le argomentazioni, di merito e ripetitive di argomenti già adeguatamente confutati, secondo cui gli indagati sarebbero estranei a logiche delinquenziali ed in realtà vittime essi stessi di attività estorsive, si risolvono in una richiesta di sostanziale "rilettura" del complesso materiale indiziario, non consentita nel giudizio di legittimità.

Al riguardo va infatti ribadito, anche con riferimento al presente procedimento, il principio da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, esulando dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, imp. Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, imp. Clarke, rv. 203428). Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata nè una errata applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., comma 2, nè una mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e).

1.2. – Infondate risultano, infine, anche le censure sollevate in ricorso con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari giustificatrici dell’adozione della misura cautelare in concreto applicata all’indagato, Per il reato associativo vige, infatti, la presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., comma 3, e correttamente il Tribunale, oltre a valorizzare il dato della pericolosità del clan criminale in relazione al quale si riferiscono i fatti in contestazione, ha comunque ritenuto, che in assenza di concreti elementi dimostrativi di un effettiva rescissione dei legami tra l’indagato e l’associazione camorristica, nulla consentiva di ritenerla superata.

La stessa norma esclude quindi che possa essere applicata una diversa misura cautelare, dovendo qui ribadirsi il principio, già più volte affermato da questa Corte, secondo cui "la presunzione di pericolosità prevista dall’art. 275 cod. proc. pen., comma 3, opera anche con riferimento alla fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso" (in termini, ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 42922 del 21/10/2010, dep. il 02/12/2010, Rv. 248801, imp. Lo Cicero).

2. – Al rigetto delle impugnazioni consegue la condanna per legge di ciascuno dei ricorrenti, al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 tercod. proc. pen. cod. proc. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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