Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 01-08-2011, n. 30477 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 20.9.2010 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale V.M. chiedeva l’applicazione dell’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006 in relazione alla condanna alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione inflitta con sentenza della stessa Corte di appello in data 26.1.2007, divenuta irrevocabile l’11.12.2007, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 e 80 ed altro, commessi sino al (OMISSIS).

Precisava il giudice dell’esecuzione che il beneficio invocato era già stato applicato con riferimento alla suddetta condanna con ordinanza del 12.12.2008 e che doveva ribadirsi che, a differenza di quanto sostenuto dal condannato, l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 preclude l’applicazione dell’indulto, ancorchè ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti riconosciute.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il V., personalmente, denunciando la violazione di legge, sostenendo che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 pone nel nulla detta aggravante ostativa alla concessione dell’indulto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Secondo l’indirizzo di questa Corte, ormai consolidato e richiamato nell’ordinanza impugnata, sono esclusi dall’indulto concesso con la L. n. 241 del 2006 i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravati ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, anche qualora ricorrano circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulle suddette aggravanti nell’eventuale giudizio di comparazione (Sez. 3^, n. 16382, 03/02/2010, Tortora, rv. 246756; Sez. 4^, n. 35703, 26/06/2007, rv.

237456).

La Corte territoriale, quindi, ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto ed il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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