Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-08-2011, n. 30557 Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 17/11/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 06/07/09 – appellata da D.M.G., N.S. e N.C. imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 come contestati in atti e condannati alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno; pena sospesa – subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che l’estratto contumaciale della sentenza di 1 grado era stato notificato presso il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4; anzichè presso il domicilio degli imputati, sito in (OMISSIS), con conseguente nullità della sentenza di 1 grado;

2. che la subordinazione alla sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo era illegittima;

3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati e quanto alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

In via preliminare va respinta l’eccezione processuale attinente alla asserita nullità della sentenza di 1 grado per difetto della notifica nei confronti degli imputati. Invero l’eventuale nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di 1 grado – nei termini prospettati dalla difesa dei ricorrenti – non determina alcuna nullità della sentenza di 1 grado.

Gli attuali ricorrenti, tramite il loro difensore di fiducia (che si presume abbia informato, come prescritto dal relativo codice deontologico, i propri assistiti della proponenda impugnazione) hanno proposto tempestivo Appello, esercitando così ciascuno di loro nella sua interezza il diritto di difesa.

Quanto al merito del ricorso si rileva che la Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che D.M.G., N. S. e N.C. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano realizzato un manufatto costituito da tre elevazioni fuori terra, di cui quella al primo piano (mq 180) ed al secondo piano (mq 160) erano abusive, il tutto anche in violazione delle prescrizioni attinenti alla disciplina antisismica ed alle opere in conglomerato di cemento armato, come contestato in atti.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95, come contestati in atti.

Per contro le censure dedotte – quanto alla responsabilità penale degli imputati – nel ricorso sono generiche, perchè prevalentemente ripetitive di quanto già dedotto in Appello.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Ancora i reati in esame non sono prescritti, poichè il relativo termine massimo – anni cinque in riferimento a fatti commessi sino al 21/09/06; data del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale;

epoca in cui i lavori edili abusivi erano ancora in corso – non è ancora decorso.

Va accolta, invece, la censura relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo.

Trattasi di statuizione illegittima perchè applicata dalla C.A. di ufficio (in assenza di specifica impugnazione del PM) in palese violazione del principio del divieto della "reformatio in pejus" di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo, in data 17/11/010, limitatamente alla predetta statuizione relativa alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena; statuizione che va eliminata.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo; subordinazione che elimina.

Rigetto. nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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