Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 02-08-2011, n. 30603

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 23.2.2011 la Corte di assise di Cosenza ha rigettato la richiesta del difensore di G.C., tesa ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al processo per il quale il predetto è stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione per il delitto di omicidio.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per carenze della motivazione.

Erroneamente è stato proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, non essendo nella specie ammissibile il ricorso per saltum. L’impugnazione prevista avverso l’ordinanza del giudice che respinge la richiesta di sostituzione della misura cautelare è, a norma dell’art. 310 c.p.p., l’appello davanti al Tribunale del riesame.

Il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appello ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Catanzaro per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso, a cura della cancelleria e ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, al direttore dell’istituto penitenziario in cui trovasi detenuto l’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *