Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-06-2011) 02-08-2011, n. 30601Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 5.1.2011 il Tribunale di Gela, su istanza del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a S.S. con le seguenti sentenze:

– del Tribunale di Gela in data 13.10.2009, irrevocabile dal 28.12.2009;

– del GUP del Tribunale di Palermo in data 15.7.2008, irrevocabile dal 15.10.2008;

– del GUP del Tribunale di Gela in data 17.9.2008, irrevocabile dal 14.11.2008;

– del Tribunale di Gela in data 17.9.2008, irrevocabile dal 21.10.2008 e determinava la pena residua che il predetto doveva espiare in anni 4, mesi 1, giorni 25 di reclusione ed Euro 4.060,00 di multa.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente S.S., chiedendone l’annullamento poichè il provvedimento era stato adottato de plano, senza il rispetto della proceduta indicata dall’artt. 666 c.p.p., per il procedimento di esecuzione.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Gela, in veste di giudice dell’esecuzione, ha deciso sulla richiesta del P.M., volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a S.S. sulle menzionate sentenza, con procedura de plano, senza quindi dare la possibilità all’interessato ed al suo difensore di interloquire sulle richieste del Pubblico Ministero.

La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, in sede di esecuzione, deve essere invece decisa con il procedimento previsto dall’art. 666 c.p.p., per l’incidente di esecuzione.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di Gela perchè decida sulla istanza di revoca della sospensione condizionale della pena con le forme dell’incidente di esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al tribunale di Gela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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