Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
V.V. è imputato del delitto di tentato omicidio per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di A.L., segnatamente, dopo che l’ A. si era recato presso la sua abitazione armato di una pistola cal. 7,65, aveva ingaggiato con costui un intenso conflitto a fuoco, utilizzando un fucile e una pistola cal. 357 magnum, nel corso del quale aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco per attingere la vittima in più punti e parti vitali, tanto che l’autovettura ed il tratto di strada ove l’ A. si trovava venivano colpiti più volte. In (OMISSIS).
A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza in data 23.6.2009, riteneva l’imputato responsabile del tentato omicidio contestatogli, oltre che delle contravvenzioni di omessa custodia di armi e di spari in luogo pubblico, e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 28.6.2010, confermava la sentenza di primo grado, ricostruendo il fatto nel modo seguente.
La sera del 10.3.2009 la convivente del figlio di A.L. aveva dato uno schiaffo alla figlia quattordicenne di V. V.; questi si era recato a trovare l’ A. e si era lamentato dell’accaduto, ma il predetto aveva difeso il comportamento della convivente del figlio.
La mattina del successivo 12 marzo, V. e sua moglie, recatisi a Tropea, avevano casualmente incontrato il figlio di A.L. e la di lui convivente; nell’occasione la moglie di V. aveva dato due schiaffi alla convivente del figlio di A., dicendole che non si doveva più permettere di toccare sua figlia; A., avvertito dell’accaduto, si era immediatamente recato sul posto e, dopo avere intercettato l’auto in cui viaggiavano V. e la di lui moglie, aveva cercato di bloccarla; non essendovi riuscito, aveva inseguito l’auto dei due fin sotto la loro abitazione.
Era certo che vi era stato un conflitto a fuoco durante il quale V. aveva sparato, dal balcone della sua abitazione, prima con un fucile da caccia e poi con due revolver contro A., il quale si trovava sulla strada con la sua auto e aveva a sua volta sparato circa venti colpi con la sua pistola cal. 7,65.
Sulla base della posizione dei bossoli e dei danni subiti dall’auto dell’ A., si poteva ricostruire, senza però poter stabilire chi per primo avesse iniziato a sparare, che V. aveva esploso i colpi dal balcone della propria casa dapprima contro l’auto dell’ A., posta in strada quasi di fronte al suo balcone ma dal lato opposto della carreggiata, e che l’ A., nella propria condotta di sparo, si era progressivamente allontanato dalla provenienza dei colpi diretti contro di lui.
Divergenti erano rimaste le versioni del V. e dell’ A. sull’inizio del conflitto a fuoco. V. aveva dichiarato che, appena tornato a casa, si era accorto che A. l’aveva seguito e aveva iniziato a bussare e dare calci alla porta di ingresso dello stabile in cui abitava, urlando e intimandogli di uscire; si era affacciato al balcone e aveva notato A. fare il giro del palazzo in macchina e quindi fermarsi a circa quindici metri dall’ingresso del palazzo; A. aveva esploso alcuni colpi di pistola contro di lui; egli aveva allora preso il fucile, lo aveva caricato e dal balcone aveva risposto al fuoco esplodendo due colpi;
l ‘. aveva continuato a sparare ed egli era rientrato nell’abitazione, aveva caricato di nuovo il fucile, ed era poi uscito per sparare altri due colpi; poichè A. aveva continuato a sparare contro di lui, era rientrato a casa, aveva preso i due revolver che teneva in casa, li aveva caricati ed era poi uscito sul balcone rispondendo al fuoco; dopo alcuni minuti di sparatoria, l’ A. era salito in macchina e si era allontanato a forte velocità.
A. aveva dichiarato che, dopo aver cercato di fermare l’auto in cui viaggiava l’imputato con la moglie, li aveva seguiti con la sua auto e aveva visto entrare i coniugi nello stabile; aveva bussato alla porta d’ingresso dello stabile, invitando V. ad uscire, ma senza ricevere risposta; era risalito in macchina, aveva fatto il giro dello stabile in cui abitava V. e poi si era fermato di fronte all’abitazione del predetto; in quel frangente, aveva visto V. sul balcone imbracciare il fucile ed esplodere due colpi che avevano attinto la sua auto dal lato guida;
era andato a casa a prelevare la sua pistola e, ritornato davanti all’abitazione di V., aveva visto che questi aveva ripreso a sparare contro di lui; si era riparato dietro l’angolo di un’abitazione e aveva risposto al fuoco sparando a sua volta con la sua pistola. La Corte di appello riteneva che, quand’anche fosse credibile la versione dei fatti resa dal V., allo stesso non poteva essere riconosciuta la scriminante della legittima difesa, poichè si era trovato in una posizione che gli avrebbe consentito agevolmente di evitare lo scontro, restando nella sua abitazione, non essendovi alcuna necessità di uscire sul balcone e rispondere al fuoco.
La Corte distrettuale escludeva anche che potesse ricorrere la legittima difesa putativa, in quanto non si poteva ravvisare alcuna situazione di fatto che potesse avere indotto in errore l’imputato.
Riteneva che il fatto integrasse gli estremi del delitto di tentato omicidio, poichè sussisteva l’idoneità causale e l’animus necandi, quanto meno nella forma del dolo alternativo, negli atti compiuti dall’imputato, tenuto conto del tipo di armi usate, della direzione dei colpi, essendo stato colpito anche il parabrezza dell’auto dell’ A., e della reiterazione degli stessi. Non veniva riconosciuta l’attenuante della provocazione, mancando un requisito necessario per il riconoscimento di detta attenuante: l’adeguatezza della risposta al fatto ingiusto altrui. La reazione, secondo la Corte di appello, avrebbe potuto non esserci affatto e comunque si era espressa in termini non proporzionati all’offesa ricevuta.
Negava anche le attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza, tenuto conto delle modalità della reazione dell’imputato, che aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco senza alcun timore di coinvolgere altre persone e pur potendo tenere una condotta alternativa.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
Con un primo motivo ha denunciato l’errore nell’applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, la quale non aveva tenuto conto delle seguenti emergenze processuali.
La Corte di appello non aveva considerato che A., prendendo a pugni e calci la porta d’ingresso dello stabile e sparando colpi di arma da fuoco contro di essa, aveva posto in essere un evidente tentativo di fare irruzione nell’abitazione dell’imputato, il quale aveva sparato solo per salvare la propria vita e quella della propria moglie da un pericolo grave e imminente. Il timore che l’ A. facesse irruzione nella casa era fondato, poichè il portone di ingresso dello stabile aveva una struttura fragile (alluminio e vetro), come risultava dai rilievi fotografici. L’imputato era obbligato a rispondere al fuoco per impedire all’ A., che aveva diretto i suoi colpi contro l’imputato, di portare a termine la sua azione.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto che, comunque, doveva essere riconosciuta all’imputato la legittima difesa putativa, in quanto il comportamento aggressivo dell’ A. ben poteva ingenerare il giustificato timore di trovarsi in una condizione di pericolo per la propria vita e per quella della propria moglie.
Con un terzo motivo ha contestato che gli atti compiuti dall’imputato integrassero gli estremi del tentato omicidio. I colpi erano stati diretti contro il parabrezza dell’auto, quando l’ A. non era all’interno della stessa, perchè altrimenti lo stesso sarebbe stato quanto meno ferito. I colpi erano stati reiterati per impedire al predetto di irrompere nell’abitazione dell’imputato. Con un quarto motivo ha sostenuto la sussistenza della provocazione, essendo stato l’imputato aggredito mentre si trovava a casa sua, come del resto aveva riconosciuto anche il Procuratore Generale nelle sue conclusioni.
Era errata anche la motivazione con la quale erano state negate all’imputato le attenuanti generiche, perchè basata su una non corretta ricostruzione dei fatti di causa.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato solo nella parte in cui si contesta il rifiuto dei giudici di merito al riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
Dalla ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello risulta chiaro che l’imputato non ha inizialmente accettato la sfida dell’ A. che, dopo averlo seguito fin sotto l’abitazione, gli ha ingiunto di uscire di casa per regolare subito i conti, ma si è preparato a rispondere con le armi, nel caso in cui il predetto – come in effetti è avvenuto – fosse ritornato armato.
Il V. – come ha logicamente osservato la Corte di appello – aveva quindi accettato lo scontro, quando l’ A. è tornato armato di pistola, e si è preparato a sostenerlo con un notevole numero di armi: un fucile e due pistole.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso de quo non ricorra la legittima difesa, poichè l’imputato non aveva alcuna necessità di uscire sul balcone e ingaggiare con l’ A. uno scontro a fuoco, che aveva accettato per un malinteso senso dell’onore.
Il ricorrente sostiene che l’imputato avrebbe sparato perchè temeva che l’ A. – il quale stava prendendo a calci la porta di ingresso dello stabile e aveva esploso contro la stessa colpi di pistola – stesse per irrompere armato nella sua abitazione.
Ma questa è una versione dei fatti che non corrisponde alla ricostruzione effettuata dai giudici di merito, i quali invece non hanno ritenuto che la sparatoria sia avvenuta quando A. stava energicamente picchiando contro il portone dello stabile, ingiungendo all’imputato di scendere, ma solo quando lo stesso è tornato sul posto armato e ha piazzato la sua auto di fronte al balcone dell’imputato.
Alla stregua della ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, ricostruzione che non presenta alcun profilo di illogicità, l’imputato non è incorso in alcun errore di fatto che l’abbia indotto a sparare per tutelare la sua incolumità: si è accorto che l’ A. aveva intenzioni aggressive nei suoi confronti, prima cercando di bloccare la sua auto e poi seguendolo fin sotto casa; aveva preferito restare chiuso in casa, nonostante l’ A. gli gridasse di scendere; vedendolo allontanarsi adirato, aveva supposto che con tutta probabilità sarebbe tornato armato, e quindi si era preparato a rispondere con un considerevole volume di fuoco, cosa che poi ha attuato appena l’ A. è tornato. Non è pertanto ravvisabile alcuna ipotesi di legittima difesa putativa.
La motivazione della sentenza impugnata è scevra da errori logico- giuridici anche nella parte in cui ha ritenuto che l’azione dell’imputato dovesse essere qualificata, sia oggettivamente che soggettivamente, un tentato omicidio, avendo desunto l’animus necandi dal tipo di armi usate, dalla direzione dei colpi e dalla reiterazione degli stessi.
Congruamente motivata appare anche la negazione delle attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale posto alla base della decisione di non riconoscere dette attenuanti aspetti qualificanti della personalità dell’imputato e della gravita del fatto.
La Corte di appello, invece, non ha tenuto conto degli stessi aspetti di fatto che aveva accertato nel negare l’attenuante della provocazione.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dell’attenuante della provocazione non richiede che vi sia assoluta proporzione tra offesa e reazione, ma occorre che quest’ultima sia valutata secondo il parametro dell’adeguatezza, in quanto una palese sproporzione della reazione risulta causalmente slegata dallo stato d’ira insorto a cagione del fatto ingiusto altrui e sintomo di malvagità d’animo, odio o risentimento che sono caratteri o sentimenti diversi dallo stato d’ira (V. Sez. 1 sent. n. 6909 del 14.4.1992, Rv. 190550).
Nel caso di specie non vi è dubbio che l’imputato sia stato gravemente offeso dall’ A. con il tentativo di bloccare la sua auto; con l’inseguimento fin sotto casa; con l’ingiunzione a scendere in strada per regolare i conti; con il piazzarsi, armato, di fronte al balcone della sua abitazione.
Non è revocabile in dubbio che le suddette azioni, oltre ad essere del tutto ingiuste, abbiano determinato anche un forte stato d’ira nell’imputato.
La sentenza impugnata ha negato la sussistenza dell’attenuante della provocazione, ritenendo che l’imputato avrebbe potuto anche non reagire e che comunque la sua reazione sarebbe stata non proporzionata all’offesa ricevuta.
La motivazione è del tutto incongrua e il giudice di rinvio, nell’accertare se la reazione dell’imputato rispetta il parametro dell’adeguatezza, dovrà tenere conto di tutti gli aspetti del fatto come accertato dalla stessa Corte di appello, e in particolare di quelli sopra indicati. La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto della provocazione, per il quale deve esservi un nuovo giudizio, che ovviamente potrà riverberare i suoi effetti sul trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla provocazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.