Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 03-08-2011, n. 30864 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza in data 22 ottobre 2010, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata dalle parti, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ritenuta l’ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5. Il Tribunale disponeva la confisca della droga e del denaro in sequestro.

2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Rimini hanno proposto ricorso per cassazione A.G. e S. N., a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale. Le parti ritengono che il Tribunale erroneamente abbia disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità degli imputati. Osservano, al riguardo, che essendo stata ritenuta l’ipotesi di lieve entità, la confisca non poteva essere disposta. E rilevano che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, non risulta applicabile nelle ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Oltre a ciò, le parti assumono che non possa nel caso trovare applicazione l’ipotesi di confisca facoltativa di cui all’art. 240 c.p., incompatibile con il fatto di lieve entità. Rilevano, infine, che non emerge dagli atti che le somme in questione provenissero dalla attività di spaccio.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.

Si osserva, primieramente, che l’art. 445 c.p.p., comma 1, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 134 del 2003, prevede l’operatività di tutti i casi di confisca, anche facoltativa, previsti dall’art. 240 c.p., pure in caso di applicazione di una pena su richiesta delle parti non superiore a due anni di pena detentiva.

Deve altresì rilevarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito, con specifico riferimento al reato di cessione di sostanze stupefacenti, che il giudice ben può procedere alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato, quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 c.p., per la confisca del profitto del reato, anche qualora venga ravvisata l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (Cass. Sezione 4, sentenza n. 4199 dell’11.12.2007, dep. 28.01.2008, Rv. 238432).

Le considerazioni ora svolte evidenziano che il giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti, pure se venga riconosciuta l’ipotesi di lieve entità, può legittimamente procedere alla confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, secondo le condizioni di operatività della confisca facoltativa di cui all’art. 240 c.p., comma 1.

Orbene, nel caso di specie, il Giudice procedente ha disposto la confisca delle somme di denaro di cui i prevenuti avevano la disponibilità, senza altrimenti giustificare l’esercizio del potere discrezionale che afferisce ai casi di confisca facoltativa, rispetto alla concreta fattispecie di giudizio. Il Tribunale si è, infatti, limitato ad osservare che la confisca delle cose sequestrate veniva disposta "per legge"; si tratta di uno stilema che non soddisfa lo specifico obbligo motivazionale, con riferimento alla confisca delle somme di danaro di cui si tratta, versandosi in ipotesi di confisca facoltativa, come chiarito.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la confisca del denaro, con rinvio al Tribunale di Rimini, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del denaro disposta, con rinvio al Tribunale di Rimini.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *