Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 03-08-2011, n. 30696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20 settembre 2010, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza emessa col rito abbreviato il 4 marzo 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, ha ridotto da mesi 8 a mesi 6 di reclusione la pena inflitta a D.N., siccome ritenuto responsabile del delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 comma 2. 2. La Corte territoriale ha proceduto a detta riduzione di pena avendo concesso al D. le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva.

3. Avverso detta sentenza della Corte d’Appello di Catania propone personalmente ricorso per cassazione D.N., eccependo motivazione illogica, in quanto egli non era stato rinvenuto nel dormitorio pubblico, dove gli era stato imposto di dimorare nelle ore notturne, per non avere egli trovato posto in detto dormitorio, si che non era ravvisabile a suo carico il reato ascrittogli.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.N. è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 2. Dall’esame degli atti è infatti emerso che il D. ha impugnato in appello la sentenza emessa nei suoi confronti dal G.U.P. del Tribunale di Catania esclusivamente e limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche solo equivalenti alla recidiva generica contestatagli, avendo egli chiesto la concessione del beneficio anzidetto con criterio di prevalenza.

3. Non può pertanto il ricorrente formulare nella presente sede di legittimità una censura differente, riferita all’illogicità della motivazione, essendogli ciò inibito dal chiaro disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4. Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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