Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 03-08-2011, n. 30697 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24 maggio 2010, il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’appello proposto da L.R.S. e P.L. avverso il provvedimento del 14 aprile 2010, con il quale il G.I.P. in sede aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagati per il reati di partecipazione ad un’associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, commi 1, 2e 3).

2.Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza nei confronti di entrambi gli indagati di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, consistente nell’avere essi fatto parte di un’associazione criminosa volta al traffico di stupefacenti, specificamente cocaina ed eroina, facente capo a L.R. S., nel quale l’altro indagato P.L. aveva il ruolo di gestione concreta e quotidiana delle piazze di spaccio, ubicate nei rioni (OMISSIS). Gli indizi sono consistiti nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia T.S., G.M., PA.An., PR.Ma., S.E., M.M. e M.G., ritenute attendibili in sè e tali da riscontrarsi a vicenda; nell’intercettazione ambientale avvenuta sull’imbarcazione "Elen" in uso a L.R.S. in data 23 agosto 2006, dalla quali era stata desunta l’organizzazione dello spaccio di stupefacente, con l’indicazione delle piazze di spaccio, nonchè l’indicazione delle persone impegnate nelle relative attività; nelle intercettazioni telefoniche disposte; nelle intercettazioni ambientali captate sull’autovettura Fiat 500 targata (OMISSIS) in uso al sodale PE.Os. in un arco temporale compreso fra il 9 gennaio 2008 ed il 5 febbraio 2008, data in cui i prevenuti si erano accorti della presenza della microspia a bordo dell’auto.

Il Tribunale ha ritenuto infine la sussistenza di una prognosi cautelare ancora attuale, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. c); ha rilevato che sussistesse la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, tenuto conto del tipo di reato per il quale si procedeva e potendosi fondatamente ritenere la piena operatività sul territorio dell’associazione intesa al traffico di stupefacenti, della quale gli odierni indagati erano partecipi; ed il sopravvenuto stato detentivo non determinava la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Napoli L.R. S. e P.L. propongono ricorso per cassazione per il tramite del loro comune difensore, che ha dedotto motivazione carente e manifestamente illogica circa l’applicazione dei criteri di valutazione della prova, di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3.

I gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti erano consistiti nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con riferimento alle quali il collegio giudicante aveva omesso di applicare i criteri legali di valutazione della prova, fissati dall’art. 192 c.p.p., comma 3; aveva sistematicamente omesso di considerare le doglianze formulate dalla loro difesa nei motivi di riesame in ordine all’inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle lapidazioni accusatone dei dichiaranti; aveva infine valorizzato nei confronti dell’indagato L.R.S., quali riscontri estrinseci, intercettazioni ambientali, in ordine alle quali era stato omesso qualsiasi vaglio critico delle proprie deduzioni difensive. La motivazione dell’impugnata ordinanza non aveva svolto alcuna effettiva valutazione critica circa la soggettiva credibilità dei collaboratori di giustizia ovvero l’intrinseca attendibilità delle loro dichiarazioni accusatone.

4. Con specifico riferimento alla posizione di L.R.S. erano state valorizzate in chiave accusatoria le dichiarazioni rese dai collaboratori PA.An. e PR.Ma., dichiarazioni che si sarebbero riscontrate vicendevolmente; nessuna valutazione era stata fatta circa la loro credibilità soggettiva, essendo stata essa presunta dal Tribunale iuris et de iure; inoltre erano palesemente illogiche le argomentazioni addotte dal giudice per confutare la rilevanza delle censure da lui addotte per confutare la valenza indiziaria attribuita alle popolazioni del collaboratore T.S.; in particolare non era stato tenuto presente la verosimile esistenza di ragioni di astio tra il T. ed il L. R.; invero non era stato possibile percepire quale rilevanza potesse avere, al fine di scalfire la tenuta logica dell’obiezione svolta dalla difesa di essi ricorrente, la circostanza che l’allontanamento del T. dal gruppo di cui faceva parte il L. R. fosse avvenuta dopo una lunga detenzione del primo, atteso che tale circostanza non era idonea a confutare l’esistenza di astio fra il T. e L.R..

Era poi illogica la motivazione addotta dal Tribunale del riesame per ritenere affidabile il contributo accusatorio del collaboratore SABATINO Ettore, atteso che non era privo di rilevanza il fatto che detto collaboratore non fosse stato in grado di indicare le fonti delle proprie conoscenze, trattandosi di carenza rilevante in sede di valutazione dell’affidabilità delle sue dichiarazioni, ben potendosi essersi trattato di notizie apprese da terze imprecisate persone, sì da non rivestire alcuna valenza indiziaria nei confronti del L. R..

La motivazione addotta in ordine alle dichiarazioni rese dal collaborante G.M. era carente ed illogica, in quanto la valorizzazione delle dichiarazioni da lui rese quale riscontro individualizzante delle dichiarazioni del collaborante P. A. non conteneva alcun richiamo a traffici di stupefacenti e quindi non poteva costituire riscontro individualizzate nei confronti del L.R., chiamato a rispondere del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

L’ordinanza impugnata era altresì carente con riferimento alle valutazioni del materiale intercettativo; anche con riferimento ad esse era evidente la totale pretermissione delle censure svolte nei motivi di riesame, atteso che, in occasione delle conversazioni oggetto di occulta captazione ambientale, gli unici dati ricavabili dimostravano che il ricorrente L.R.S. aveva tenuto un atteggiamento di connivenza, comportamento questo incompatibile con un presunto ruolo di capo attribuitogli, in quanto, se ciò fosse stato vero, egli avrebbe partecipato attivamente ai dialoghi concernenti l’organizzazione delle necessità di smercio di sostanze stupefacenti.

5. Con riferimento a P.L., potevano essere mosse critiche di analogo tenore circa la valutazione del contributo dichiarativo offerto dai collaboratori di giustizia in ordine al suo inserimento nell’associazione criminosa volta al traffico di stupefacenti facente capo al coimputato L.R.S.. Per le dichiarazioni accusatone del collaboratore T.S. valevano le censure svolte in precedenza dal coimputato L.R., concernenti la soggettiva inattendibilità del dichiarante per le ragioni di astio che verosimilmente avevano mosso le dichiarazioni accusatone da lui rese rispetto a presunti affiliati al clan L.R.; quando poi alle dichiarazioni rese dal collaborante G.M., il Tribunale del riesame, di fronte ai motivi di riesame, con i quali il proprio difensore aveva messo in discussione la soggettiva credibilità del dichiarante, si era limitato sul punto a rilevare, con affermazione perentoria ed apodittica, che nessun accanimento accusatorio del collaborante anzidetto era dato rilevare; al contrario tale accanimento sussisteva e non avrebbe potuto essere neutralizzato dal fatto che le accuse rivolte dal collaborante, con specifico riferimento alla posizione di esso P., avessero trovato riscontro nel propalato di altri dichiaranti.

Era poi carente ed illogica la motivazione addotta dal provvedimento impugnato nella parte relativa alla valutazione dei dichiaranti M.G. e M.M.; anche con riguardo ad essi era stato rilevato, con i motivi di riesame, l’intrinseca inattendibilità delle loro dichiarazioni, con specifico riferimento alla competenza in materia di stupefacenti attribuita dal M.G. al P., competenza che non era stata riscontrata dalle dichiarazioni di nessun altro collaborante; la difesa aveva poi rilevato l’assoluta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal collaborante M.M. circa un episodio relativo ad una grossa fornitura di stupefacente che il P. avrebbe ricevuto da un non meglio precisato C..

La motivazione addotta dal Tribunale di esame in ordine a dette censure era stato del tutto insufficiente; sembrava che, con riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboranti M.G. e M.M. il Tribunale avesse applicato il principio della cosiddetta frazionabilità delle dichiarazioni, secondo cui l’attendibilità delle dichiarazioni accusatone, anche se negata per una parte del racconto, non coinvolgeva quella parte che avesse retto alla verifica del riscontro; tuttavia il Tribunale di esame, nell’affrontare le specifiche censure svolte da esso ricorrente nei motivi di esame, avrebbe dovuto dar conto delle ragioni per cui la pur ritenuta inaffidabilità di alcune parti delle dichiarazioni del M.G. e del M.M. in merito al coinvolgimento di esso P. in fatti connessi al traffico di droga non ne avessero inficiato la stessa attendibilità soggettiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da L.R.S. e P.L. è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il provvedimento impugnato, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha indicato i validi indizi dai quali desumere la partecipazione di entrambi i ricorrenti al sodalizio criminoso inteso al traffico di stupefacenti, ipotizzato a loro carico.

3. Va rilevato che l’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso richiede, oltre all’accertamento dell’esistenza in sè dell’associazione malavitosa, la verifica del ruolo in essa svolto dal soggetto e delle modalità delle azioni da lui eseguite, tali da porre in rilievo la sussistenza di un vincolo stabile tra il soggetto e l’associazione, nonchè l’accertamento che il ruolo a lui affidato nell’ambito della compagine criminosa non sia occasionale, ma abbia i caratteri della stabilità e si sia protratto per un adeguato spazio temporale (cfr., in termini, Cass. 9.12.02 n. 2838; Cass. 3^ 16.10.08 n. 43822). Anche l’associazione a delinquere prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, richiede, oltre alla presenza di almeno tre persone, la sussistenza di un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza che ha ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso, che si caratterizza, rispetto a quello delineato in via generale dall’art. 416 c.p., dall’essere esso finalizzato alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall’art. 73, del citato D.P.R., e di fornire, con il proprio contributo causale, un valido apporto al perseguimento del programma criminoso anzidetto, per realizzare il quale è richiesta la predisposizione di una struttura, che può anche sussistere solo in via rudimentale, purchè risulti fornita dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle illecite finalità e risulti destinata ad operare per un apprezzabile arco temporale (cfr. Cass. 1^, 22.9.06 n. 34043, rv. 234800).

3. Conforme ai principi giurisprudenziali sopra riferiti appare la motivazione con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto la sussistenza a carico di entrambi i ricorrenti di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla loro partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, principalmente cocaina ed eroina, facente capo all’indagato L.R.S., nella quale l’altro indagato P.L. svolgeva mansioni di gestione concreta e giornaliera delle piazze di spaccio, ubicate principalmente nei rioni di Napoli noti come la (OMISSIS).

4. Gli indizi di colpevolezza ritenuti a carico dei due ricorrenti sono consistiti: – nelle convergenti ed attendibili dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia T.S., G. M., PA.An., PR.Ma., S. E., M.M. e M.G., ritenute attendibili sia con riferimento al loro spessore criminale, sia con riferimento all’intrinseca valenza delle rispettive dichiarazioni, tali da fornire a vicenda reciproco riscontro esterno;

– nell’intercettazione ambientale avvenuta sull’imbarcazione "(OMISSIS)" in uso a L.R.S. in data 23 agosto 2006, dalla quali era stata desunta l’organizzazione dello spaccio di stupefacente, con l’indicazione delle piazze di spaccio, nonchè l’indicazione delle persone impegnate nelle relative attività; – nelle intercettazioni telefoniche disposte;

– nelle intercettazioni ambientali captate sull’autovettura Fiat 500 targata (OMISSIS) in uso al sodale PE.Os. ed avvenute dal 9 gennaio 2008 al 5 febbraio 2008, data in cui i prevenuti si erano accorti della presenza di una microspia a bordo dell’auto.

5. A fronte di tali convergenti elementi di colpevolezza, idonei a giustificare la misura cautelare inframuraria adottata nei loro confronti, i due ricorrenti si sono limitati a contestare la valenza indiziaria delle dichiarazioni rese dai sette collaboratori di giustizia anzidetti, sostenendo che esse erano state acquisite senza il rispetto delle regole fissate dal’ art. 192 c.p.p., comma 3. Si osserva al riguardo che la chiamata in correità fatta da un collaboratore di giustizia intanto può costituire valido indizio di colpevolezza in quanto è sorretta da riscontri esterni individualizzanti, i quali siano significativi non solo in ordine al reale accadimento in sè del fatto-reato, ma anche in ordine alla sua riferibilità al soggetto ritenutone responsabile, secondo i canoni offerti dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, dettato in tema di valutazione della prova. Pertanto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia possono costituire gravi indizi di colpevolezza, idonei a giustificare la misura cautelare della custodia in carcere quando siano intrinsecamente attendibili in sè e risultino corroborati da riscontri esterni, idonei a provare l’attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse.

Tali riscontri esterni ben possono consistere in ulteriori dichiarazioni accusatone rese da altri collaboratori di giustizia, le quali devono a loro volta essere caratterizzate dalla loro convergenza in ordine al fatto oggetto della narrazione; dall’essere state rese senza pregresse intese fraudolenti e senza suggestioni o condizionamenti reciproci, tali da inficiarne la concordanza; nonchè dalla loro specificità, che tuttavia non può ritenersi estesa fino alla loro completa sovrapponibilità agli elementi d’accusa forniti dagli altri dichiaranti, dovendo piuttosto privilegiarsi l’aspetto essenziale della loro concordanza sul nucleo essenziale dei fatti da provare (cfr., in termini, Cass. 6^, 26.11.08 n. 1091; Cass. 2^, 4.3.08 n. 13473; Cass. 1^ 20.7.09 n. 30084).

Applicando tali principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, va rilevato che le dichiarazioni rese dai sette collaboratori di giustizia innanzi indicati, oltre ad essere credibili in sè, tenuto conto della caratura criminale di ciascuno di essi, risultano essere state adeguatamente corroborate e confermate da validi riscontri esterni, consistiti nelle dichiarazioni rese da ciascuno di essi, tali da confermare le esternazioni degli altri e tali da concordare nelle loro linee essenziali, in quanto tutte sono state sostanzialmente concordi nell’indicare i due ricorrenti quali partecipi dell’associazione a delinquere intesa al commercio di stupefacenti ipotizzata a loro carico, rivestendo in esso il L. R. il ruolo apicale di dirigente ed organizzatore, svolgendo il P. ruoli esecutivi, ma non per questo meno rilevanti, intesi alla concreta gestione giornaliera delle piazze di spaccio.

Va inoltre rilevato che le dichiarazioni rese dai sette collaboratori di giustizia anzidetti sono state confermate da ulteriori riscontri esterni, costituiti, come sopra rilevato da intercettazioni ambientali e telefoniche, anch’esse risultate fortemente significative nel delineare il quadro dell’associazione ipotizzata e lo stabile ruolo svolto dai due ricorrenti.

6. Non sono tali da inficiare il giudizio globale di attendibilità dei sette dichiaranti sopra menzionati le critiche addotte dai ricorrenti in ordine alle loro dichiarazioni; così il Tribunale ha preso atto dell’esistenza di ragioni di astio fra il collaborante T. ed il L.R., non ritenendo che esse fossero state tali da minare l’attendibilità del collaborante anzidetto; ha condivisibilmente ritenuto valide in sè le dichiarazioni rese dal collaborante S.E., nonostante egli non avesse indicato le sue fonti di conoscenza, essendo state le sue dichiarazioni riscontrate da quelle rese dal collaborante T.S.; ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal collaborante G. fossero significative anche in ordine all’organizzazione dell’associazione per lo spaccio di stupefacenti; ha rilevato che, difformemente da quanto ritenuto dal ricorrente L.R., nella captazione ambientale svolto a bordo dell’imbarcazione "(OMISSIS)" il ruolo del medesimo non poteva affatto qualificarsi come passivo.

Va peraltro rilevato che, nella presente fase cautelare, gli indizi di colpevolezza necessari per giustificare la misura custodiale in carcere devono essere valutati nella loro globalità e reciproca inferenza, si che appare eccessiva l’analisi, fatta dagli odierni ricorrenti, riferita alle singole propalazioni rese dai collaboratori di giustizia, atteso che, come sopra rilevato, non è affatto richiesto la loro completa sovrapponibilità, essendo necessario unicamente che trattasi di dichiarazioni sostanzialmente convergenti nel loro nucleo essenziale.

Oltre alle dichiarazioni dei sette collaboranti anzidetti, sussistono peraltro a carico dei ricorrenti captazioni ambientali e telefoniche di rilevante valenza indiziaria, già in precedenza indicate, le quali, valutate unitamente alle dichiarazioni dei collaboranti anzidetti, sono tali da giustificare la misura custodiale in carcere adottata nei confronti di entrambi i ricorrenti.

5. Il ricorso proposto da L.R.S. e P.L. va pertanto dichiarato inammissibile, con loro condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

6. Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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