Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La difesa di S.G. si duole per la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, emessa dalla Corte d’Appello de l’Aquila in data 22.7.2010, in relazione all’impugnazione a suo tempo interposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Pescara in data 5.5.2008.
Ricorre avverso detta Ordinanza la difesa del S. dolendosi del fatto che l’impugnazione invocava sufficienti ragioni di diritto e segnalava idonei elementi di fatto, nel sottolineare la condizioni di precarietà economica dell’appellante, condannato per furto.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile. Infatti, il fugace cenno motivazionale che dovrebbe sorreggere le ragioni dell’impugnazione non risulta sicuramente bastevole ad integrare il precetto dettato dall’art. 591 c.p.p., lett. e).
Infatti, l’impugnazione deve contenere, fra l’altro, i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Tale O enunciazione deve consentire il riscontro a situazione che evidenzi l’insufficienza motivazionale del provvedimento censurato ed i passaggi in cui siffatto difetto risulta rilevante.
La generica e non peculiare indicazione della censura, rende indeterminata in concreto la doglianza ed impedisce la corretta definizione del procedimento d’impugnazione.
Da tanto discende l’inammissibilità dell’appello e l’infondatezza manifesta dell’attuale ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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