Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- La sentenza attualmente impugnata, riformando la sentenza del Tribunale di Savona n. 323 del 27 aprile 2004: a) dichiara la cessazione della materia del contendere per M.P. e P.G.; b) respinge le domande proposte da B.C. e A.V., intese ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni per i periodi lavorativi rispettivamente indicati nei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado di esposizione all’amianto e la conseguente condanna dell’INPS alla rivalutazione, sotto il profilo contributivo, mediante l’applicazione del coefficiente 1,5, all’intero periodo di esposizione all’amianto.
La Corte d’appello di Genova, per quel che qui interessa, precisa che:
a) per M.P. e P.G. è cessata la materia del contendere perchè, dopo la sentenza di primo grado, i suddetti ricorrenti, in base ad una nuova certificazione rilasciata dall’INAIL, hanno ottenuto dall’INPS il pieno riconoscimento delle pretese fatte valere in giudizio;
b) per gli altri ricorrenti è da precisare che, dalle risultanze dell’accertamento tecnico d’ufficio disposto durante il secondo grado di giudizio, è emerso che nessuno dei lavoratori ed in nessuno dei reparti dello stabilimento OMSAV di Savona presso cui avevano prestato la propria attività lavorativa, è stato esposto al rischio di inalazione di fibre di amianto in concentrazione superiore alla soglia fissata il D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31. 2.- Il ricorso di B.C. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, l’INPS, che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
1 – Sintesi dei motivi.
1.- Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio;
omessa motivazione in punto di rinnovo della CTU già esperita in primo grado.
In particolare il ricorrente, pur rilevando che al giudice di secondo grado non era preclusa la facoltà di disporre ex officio il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio già effettuata in primo grado, quale mezzo di acquisizione degli elementi di cognizione necessari ai fini del decidere, evidenzia che tuttavia, in assenza di indicazioni di fatto o dati nuovi rispetto a quelli già valutati nella prima consulenza, ovvero in assenza di vizi o gravi lacune dell’indagine peritale già effettuata, la facoltà suddetta trova un limite nel principio di unità della prova.
Per di più nella fattispecie in esame la duplicazione dell’indagine si appalesava superflua avendo i consulenti nominati nel giudizio di primo grado già fornito completa ed esauriente risposta ai quesiti formulati (e reiterati nell’ordinanza del giudice di secondo grado) circa l’entità della esposizione ad amianto subita dai lavoratori interessati. Del pari completa ed esaustiva si appalesava la precedente indagine peritale in ordine all’ambiente di lavoro, risultando tra l’altro le conclusioni di detta indagine riconosciute e recepite dalla CONTARP. Pertanto il rinnovo della consulenza d’ufficio disposta dalla Corte di appello non trova giustificazione, essendo privo di qualsiasi motivazione, come pure prive di motivazione sono le diverse conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nel secondo grado del giudizio partendo dalla identica situazione oggettiva già esaminata dai primi consulenti.
2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio;
difetto di motivazione in ordine alla contestata inattendibilità della CTU. Si sostiene la nullità della consulenza d’ufficio effettuata in grado d’appello derivante dalla inattendibilità delle conclusioni formulate dal CTU, frutto di un evidente pregiudizio manifestato prima e nel corso delle operazioni peritali.
Si rileva, altresì, che le dedotte violazioni sono state tempestivamente eccepite dalla difesa di parte ricorrente, peraltro senza esito.
Ed invero, da una lettera del consulente di parte ricorrente (datata 9 luglio 2007 e letta in udienza), era emerso che il CTU, nel corso delle operazioni peritali relative allo stabilimento OMSAV, aveva manifestato informalmente ai consulenti di parte la propria "preoccupazione" in ordine alle conseguenze di ordine politico- economico derivanti da un eccessivo numero di riconoscimenti dei benefici previdenziali nei confronti dei lavoratori che asserivano l’avvenuta esposizione all’amianto. Di conseguenza doveva ritenersi non più assicurata, siccome rilevato alla udienza del 21 marzo 2008, la posizione di imparzialità del consulente rispetto alle valutazioni affidategli dal giudice.
Si sostiene che Giudice d’appello, in presenza di un netto contrasto tra le due consulenze tecniche, di primo e di secondo grado, avrebbe dovuto fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del suo convincimento, e ciò tanto più laddove le più restrittive conclusioni formulate dal secondo perito erano state sottoposte a specifiche critiche da parte della difesa dei lavoratori interessati.
2 – Esame dei motivi.
3.- Entrambi i motivi non sono fondati.
3.1.- Per quanto riguarda il primo motivo alla suddetta conclusione si perviene sulla base del decisivo rilievo secondo cui la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, bensì (come riconosce lo stesso ricorrente) un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sulla esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonchè di procedere alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l’esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che l’esigenza di procedere ad una nuova consulenza (o di chiamare il consulente a chiarimenti o, ancora, di effettuare accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa istanza (vedi, per tutte: Cass. 12 agosto 2011, n. 17268; Cass. 22 marzo 2011, n. 6507; Cass. 25 novembre 2003, n. 17906; Cass. 10 giugno 1998, n. 5777; Cass. 4 agosto 1995, n. 8611; Cass. 20 dicembre 1994, n. 10972).
3.2.- Quanto al secondo motivo va precisato che non si può certamente dubitare della imparzialità del CTU, rispetto alle valutazioni da compiere (e poi espresse) con riferimento alla posizione lavorativa degli odierni ricorrenti, per il solo fatto che l’ausiliare tecnico avesse in qualche modo paventato le conseguenze di ordine politico-economico derivanti dal numero di domande (all’epoca) pendenti per il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla L. n. 257 del 1992 ai lavoratori esposti all’amianto.
E’ irrilevante, quindi, che la sentenza impugnata manchi di una espressa motivazione sul punto. Peraltro, la confutazione delle riserve in proposito avanzate dagli (allora) appellati è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell’elaborato tecnico che la Corte di merito esprime e giustifica riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare – determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all’amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte da ciascuno dei lavoratori, con l’utilizzo dei criteri, scientificamente validi, apprestati, per la valutazione del rischio in attività similari, dalla banca dati Amyant, generalmente accreditata – e concludendo nel senso della non percorribilità dell’ipotesi di una valutazione del rischio maggiore di quella indicata dal CTU, perchè non suffragata in causa da oggettivi elementi di riscontro.
A fronte di un siffatto accertamento, frutto della complessiva valutazione del materiale istruttorio, diventa irrilevante la circostanza che a colleghi di lavoro dell’attuale ricorrente, operanti nello stesso ambiente e con le stesse mansioni, sarebbe stata riconosciuta l’esposizione a rischio, posto che dall’avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi di un’identica esposizione per un altro lavoratore.
Si aggiunga che diversamente da quanto si sostiene in questa sede, all’attestazione di rischio dell’INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8, (confermata anche dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20), così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all’amianto del lavoratore interessato, offrendo presunzioni gravi, precise e concordanti dell’avvenuto superamento della prescritta "soglia" di rischio in tutto il periodo nelle stesse indicato (vedi: Cass. 12 agosto 2011, n. 17268, cit.;
Cass. 22 marzo 2011, n. 6507, cit.; Cass. 27 aprile 2007, n. 10037;
Cass. 11 gennaio 2007, n. 400; Cass. 22 dicembre 2006, n. 27451 e numerose altre conformi).
In definitiva, le censure di vizio di motivazione che vengono addebitate alla sentenza impugnata non evidenziano lacune o vizi logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva di razionale giustificazione, ma si risolvono, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell’operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali a una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e, per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di (sola) legittimità proprio del giudizio di cassazione.
3 – Conclusioni.
4.- In sintesi il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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