Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4 ottobre 2006 il Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri dichiarava P.O. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di R.L. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici.

Al P. era stato contestato il reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, per avere, in (OMISSIS), cagionato per colpa e per inosservanza delle norme del Codice della Strada il decesso di R.L., in particolare, mentre era alla guida di un autocarro, dopo essersi fermato, incolonnato dietro altri veicoli, allo scattare del verde nell’impianto semaforico, riprendeva la marcia senza porre la dovuta attenzione e quindi senza avvedersi del pedone R.L. che stava attraversando la carreggiata e che, in prossimità dell’autocarro, si piegava per sollevare da terra il suo cane e poi proseguiva l’attraversamento passando davanti alla cabina di guida dell’autocarro, e così urtando il sopra indicato pedone con la cabina di guida e provocandone la caduta a terra sotto l’autocarro e il successivo arrotamento.

Avverso la decisione del tribunale di Torino – Sezione distaccata di Moncalieri – ha proposto appello il difensore dell’imputato. La Corte di Appello di Torino in data 20.09.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, rideterminava la pena inflitta all’imputato in mesi sei di reclusione, confermava nel resto.

Avverso la predetta sentenza P.O., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 41 e 43 c.p., e art. 589 c.p., commi 1 e 2, nonchè all’art. 190 C.d.S., comma 4, e conseguente motivazione mancante e manifestamente illogica ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in ordine all’affermazione della responsabilità dell’imputato. La motivazione della Corte territoriale a tal proposito sarebbe erronea, in quanto aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato senza chiarire il momento in cui il pedone si era chinato rispetto alla fase di ripartenza dell’autocarro. La definizione di tale istante infatti avrebbe potuto consentire di comprendere se lo stesso fosse visibile nell’istante in cui il P. doveva decidersi se ripartire. La definizione della visibilità del pedone in quell’istante avrebbe infatti consentito di stabilire se il conducente dell’autocarro fosse nelle obiettive condizioni di scorgere un pericolo e di tenere quindi una condotta differente da quella posta in essere. Sosteneva la difesa che, sulla base delle conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti tecnici, al P. era stato assolutamente impossibile avvistare il pedone. Quindi, se lo stesso era invisibile agli occhi del conducente, non poteva ritenersi che egli fosse obbligato a tenere una condotta diversa da quella da lui posta in essere.

2) Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.. Rilevava sul punto il ricorrente che, sulla questione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale non aveva preso in considerazione quanto le era stato devoluto in uno specifico motivo di appello, con particolare riferimento al suo stato di incensuratezza, al suo comportamento processuale collaborativo e all’intervenuto risarcimento del danno patito dalle parti civili, elementi che avrebbero dovuto consigliare di contenere la pena entro i limiti edittali minimi e di concedere le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Motivi della decisione

I proposti motivi di ricorso sono palesemente infondati, in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione deve far emergere ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa della decisione adottata. Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve cioè fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica misurazione della motivazione impugnata per evidenziare come, nonostante l’apparente esistenza di un compiuto argomentare, si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza di un discorso giustificativo della decisione e deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di P.O. poichè manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello,infatti, ha correttamente osservato, quanto alla responsabilità dell’odierno ricorrente, come dalla deposizione del teste D.L. emerga che l’imputato, nel riprendere la marcia, allo scattare del verde, non aveva prestato una sufficiente attenzione alle condizioni del traffico pedonale che gli si presentavano davanti, non avvedendosi in particolare della presenza del pedone che stava completando l’attraversamento stradale. Nè si poteva ritenere che la conformazione alta della cabina di guida che aveva determinato maggiori difficoltà di visuale e di avvistabilità, con particolare riguardo ai movimenti dei pedoni in attraversamento, potesse escludere la sua responsabilità, in quanto, come correttamente osservavano i giudici della Corte territoriale, pur sussistendo un evidente concorso della vittima, che si era chinata per sollevare da terra il suo cane, in tale contesto, era preciso e ineludibile obbligo dell’odierno ricorrente, quale conducente, prestare una ancora più scrupolosa attenzione a quanto accadeva avanti a sè. Anche il secondo motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si desume che le stesse sono state concesse nella loro massima estensione, atteso che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata ritenuta adeguata la pena base di mesi nove di reclusione, ridotta a mesi sei per le concesse attenuanti generiche.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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